BGer 9C_587/2015 vom 15.09.2015
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9C_587/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 15 settembre 2015
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione,
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Ufficio delle prestazioni,
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via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2015.
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Visto:
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il giudizio del 9 giugno 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________ in materia di rendita AVS, segnatamente per la mancata trasmissione della decisione impugnata, l'assenza di firma sul gravame e l'omessa motivazione adeguata,
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il ricorso del 26 agosto 2015 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale di irricevibilità,
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considerando:
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che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
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che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
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che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 15 giugno 2015,
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che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 16 giugno 2015ed è scaduto il 17 agosto 2015, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e il riporto al primo giorno feriale previsto all'art. 45 cpv. 1 LTF,
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che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 26 agosto 2015, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 15 settembre 2015
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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