BGer 1B_315/2015
 
BGer 1B_315/2015 vom 29.09.2015
{T 0/2}
1B_315/2015
 
Sentenza del 29 settembre 2015
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale; denegata e ritardata giustizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2015
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con giudizio del 20 luglio 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un reclamo di A.________;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1);
che secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa;
che il ricorrente, precisato che la decisione impugnata gli è stata intimata il 25 luglio 2015, riguardo a detto termine accenna alle ferie giudiziarie;
che secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF i termini ricorsuali sono sospesi dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
che secondo l'art. 44 cpv. 1 LTF, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono, contrariamente alla disciplina prevista dal previgente art. 32 cpv. 1 OG, a partire dal giorno successivo, ossia, qualora, come in concreto, la decisione sia stata notificata durante le ferie giudiziarie, il 16 agosto 2015 (DTF 132 II 153 consid. 4.2 pag. 1588; sentenze 1B_30/2008 del 12 febbraio 2008 consid. 2 e rinvii, 9C_296/2007 del 20 giugno 2007; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 6 lett. c ad art. 46 e n. 7 e 8 ad art. 44); la circostanza che si tratti di una domenica è irrilevante, essendo decisivo soltanto qualora si tratti dell'ultimo giorno di scadenza del termine ricorsuale e non quello di avvio (art. 45 cpv. 1 LTF);
che pertanto, nel caso in esame, il termine ricorsuale scadeva lunedì 14 settembre 2015, motivo per cui il ricorso, impostato soltanto il 15 settembre seguente, come risulta dal timbro postale e dalla datazione del gravame, è tardivo (cfr. art. 48 cpv. 1 LTF);
che il ricorso, manifestamente inammissibile poiché tardivo, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 settembre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri