BGer 6B_965/2015 |
BGer 6B_965/2015 vom 07.10.2015 |
{T 0/2}
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6B_965/2015
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Sentenza del 7 ottobre 2015 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Jametti,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
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6528 Camorino
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opponenti.
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Oggetto
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Infrazione alle norme della circolazione, arbitrio,
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diritto di essere sentito,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 5 agosto 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Con sentenza del 16 aprile 2015 il Presidente della Pretura penale, su opposizione a un decreto d'accusa emanato dalla Sezione della circolazione, ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale, per aver impiegato, il 3 aprile 2014 a Lugano, durante la guida della propria autovettura, un telefono senza il dispositivo "mani libere". Lo ha quindi condannato alla multa di fr. 100.--, fissando a 1 giorno la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento, nonché a sostenere le tasse e spese giudiziarie.
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B. Adita da A.________, con sentenza del 5 agosto 2015 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il relativo appello, ponendo a suo carico gli oneri processuali.
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C. A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previo annullamento del giudizio della CARP, in via principale il suo proscioglimento, subordinatamente il rinvio dell'incarto al giudice di prime cure per nuova decisione.
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Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha chiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Diritto: |
1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso appare in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsene deve dimostrare che il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, spiegando inoltre in che misura l'eliminazione dell'invocato vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In caso contrario, non è possibile tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 135 II 313 consid. 5.2.2 pag. 322; 134 I 65 consid. 1.5).
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L'insorgente dedica la prima parte della sua impugnativa a un'esposizione dei fatti di causa, che non risultano dalla sentenza della CARP, senza dimostrare l'adempimento dei presupposti di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF. Non v'è pertanto motivo di prenderli in considerazione.
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3. Il ricorrente lamenta poi arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché la violazione del diritto di essere sentito.
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3.1. Occorre in primo luogo rilevare che le critiche di arbitrio, come quelle di violazione di garanzie di rango costituzionale, devono adempiere accresciute esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure solo se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve dunque indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione: critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 139 I 229 consid. 2.2). Giova poi ricordare che per giurisprudenza invalsa in relazione all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266).
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3.2. In merito al rapporto di contro-osservazioni dell'agente di polizia che ha constatato l'infrazione in giudizio, l'insorgente rimprovera la CARP per aver ritenuto che l'agente si trovasse in pattuglia in compagnia di un collega, ciò che non risulterebbe da nessun documento agli atti e sarebbe dunque arbitrario. Orbene, non si scorge, né è spiegato nel gravame, quale incidenza possa avere nella valutazione di suddetto rapporto determinare se l'agente in questione si trovasse o meno in compagnia di un collega, motivo per cui la critica si appalesa inammissibile. Il Tribunale federale annulla la sentenza impugnata unicamente quando appare arbitraria non solo nella sua motivazione, ma anche nell'esito (DTF 141 I 49 consid. 3.4), ciò che spetta al ricorrente dimostrare conformemente al suo obbligo di motivazione: dimostrazione in concreto completamente assente. Abbondanzialmente rilevasi che, come già osservato dalla CARP, senza che al riguardo siano sollevate censure di sorta, la valenza di una prova non dipende dal numero di agenti che ha constatato l'infrazione, la dichiarazione di uno di essi, se credibile, rendendo superflue quelle degli altri.
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3.3. Invocando la violazione del suo diritto di essere sentito, rispettivamente del suo diritto di interrogare i testimoni a carico, l'insorgente critica la CARP per aver tutelato l'operato del giudice di prime cure, che non avrebbe convocato a testimoniare l'agente di polizia estensore del rapporto.
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3.3.1. I giudici precedenti non hanno ravvisato alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Nonostante compiutamente informato dal Presidente della Pretura penale della possibilità di presentare delle istanze probatorie, egli non ha richiesto la deposizione dell'agente di polizia. Non avendo approfittato di tale facoltà, non poteva poi criticare il giudice di prima istanza, che ha ritenuto il materiale in atti sufficiente per il giudizio, per non avere di sua iniziativa convocato l'agente in questione.
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3.3.2. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ed espressamente riconosciuto alle parti del procedimento penale dall'art. 107 cpv. 1 CPP, comprende in particolare il diritto di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102). Una componente di questo diritto, a cui si può rinunciare, quella di interrogare o far interrogare testimoni a carico, è esplicitamente sancita dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU e risulta pure dall'art. 32 cpv. 2 Cost. In linea di principio, l'imputato non può criticare le autorità per non aver invitato un teste a un confronto, laddove ha omesso di formulare, nelle forme e nei termini previsti, un'istanza probatoria in tal senso (sentenza 6B_1160/2014 del 19 agosto 2015 consid. 4.3 con rinvii).
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3.3.3. In concreto, l'insorgente non pretende di aver postulato l'interrogatorio dell'agente di polizia scontrandosi con un rifiuto ingiustificato delle autorità penali. Adduce invero di non averlo fatto perché si aspettava di trovare l'interessato in aula al dibattimento, per cui non sarebbe possibile concludere che egli abbia rinunciato a esercitare i suoi diritti. L'obiezione non ha alcun pregio, anche volendo ammettere che fosse portato a presumere la presenza di detto agente al dibattimento. Del resto nemmeno si vede bene su quali basi egli abbia potuto ipotizzare tale presenza, ricordato che giusta l'art. 331 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento comunica alle parti quali prove dovranno essere assunte e che agli atti non sussiste la comunicazione dell'interrogatorio dell'agente al dibattimento. Dal relativo verbale non risulta che, notata la sua mancata convocazione, egli abbia formulato un'istanza probatoria volta alla sua audizione. Richiamandosi a una sentenza cantonale (sentenza della CARP 17.2011.70 del 16 gennaio 2012 ), che imporrebbe alle autorità penali di procedere all'interrogatorio dell'estensore di un rapporto scritto tutte le volte che ciò sia necessario, invano poi il ricorrente ritiene che in concreto la CARP avrebbe contraddetto la propria giurisprudenza. Precisato che nemmeno implicitamente adduce una violazione delle norme di procedura del CPP, l'insorgente, oltre a non dimostrare che la citata giurisprudenza cantonale enunci un principio chiaro e indiscusso, neppure pretende che nella fattispecie sarebbero adempiute le condizioni per la sua applicazione. La citata decisione non sancisce infatti un obbligo sistematico e incondizionato, come parrebbe intendere il ricorrente.
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4. Infine l'insorgente censura una violazione del principio in dubio pro reo, riferito sia alla valutazione delle prove sia alla ripartizione dell'onere probatorio.
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In relazione alla valutazione delle prove, detto principio si confonde con il divieto generale dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost. (DTF 138 V 74 consid. 7 pag. 82). Sennonché nella fattispecie il ricorrente non adduce, né sostanzia l'arbitrio nella valutazione del rapporto dell'agente di polizia su cui si fonda l'accertamento dell'infrazione.
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Neppure si scorge una violazione dell'invocato principio quanto alla ripartizione dell'onere probatorio. Infatti la CARP non ha preteso che l'insorgente provasse la sua innocenza. Al contrario, ha rilevato che la sua condanna si fonda sull'art. 6 cpv. 1 della legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari (LMD; RS 741.03), che permette, laddove l'autore dell'infrazione è sconosciuto, di infliggere la multa al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione. Al riguardo però, l'insorgente non eccepisce alcunché, di modo che non si giustifica attardarsi oltre sull'argomento.
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5. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.
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La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Tuttavia, alla luce dell'oberata situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia eccezionalmente ad addossargli le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 ottobre 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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