BGer 6B_906/2015
 
BGer 6B_906/2015 vom 26.10.2015
{T 0/2}
6B_906/2015
 
Sentenza del 26 ottobre 2015
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Binzoni,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione, arbitrio, diritto di essere sentito,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 6 luglio 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Nell'ambito di un controllo della velocità, eseguito il 3 ottobre 2013 sull'autostrada A2 in territorio di Mendrisio/Rancate, l'apparecchio radar ha ripreso la vettura Audi targata xxx a una velocità di 133 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 80 km/h. L'automobile risulta intestata alla ditta B.________ SA, di cui A.A.________ è amministratore unico. Contattato dall'agente titolare dell'inchiesta, egli ha spiegato che la ditta dispone di una flotta di 3 veicoli a disposizione dei collaboratori, senza che esista un sistema di controllo del loro uso. Precisato che la foto scattata dall'apparecchio radar non consentiva di identificare con certezza la persona al volante al momento del rilevamento della velocità, egli ha indicato il nominativo di 3 persone, lui compreso, che non potevano essere escluse a priori quali conducenti.
B. Esperito il dibattimento di primo grado, nel corso del quale sono stati sentiti C.A.________ e D.________, ovvero le persone indicate da A.A.________ quali possibili autori dell'eccesso di velocità, con sentenza del 26 novembre 2014 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 310.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1'300.-- e al pagamento delle spese processuali.
C. Adita da A.A.________, con sentenza del 6 luglio 2015 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando sia la condanna sia la pena.
D. A.A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del giudizio della CARP e in via principale il suo proscioglimento, subordinatamente il rinvio della causa all'autorità di prima o di seconda istanza per nuova decisione.
Con decreto presidenziale del 30 settembre 2015, al ricorso è stato conferito effetto sospensivo.
 
Diritto:
1. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso appare in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2. Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui la CARP avrebbe rifiutato di ordinare una perizia antropometrica volta a stabilire se il soggetto ritratto nella foto scattata dall'apparecchio radar potesse essere identificato nella sua persona.
2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. ed espressamente riconosciuto alle parti di un procedimento penale dall'art. 107 cpv. 1 CPP, comprende in particolare il diritto di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102). Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità competente di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Il rifiuto di assumere una prova viola il diritto di essere sentito solo se la valutazione anticipata della sua rilevanza è inficiata da arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; sulla nozione di arbitrio v. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266).
2.2. Con decreto del 7 aprile 2015, la Presidente della CARP ha respinto l'istanza probatoria volta all'allestimento di una perizia, considerando gli elementi agli atti sufficienti per il giudizio. Nella sentenza di merito, la Corte cantonale ha ritenuto che la persona ritratta sulla foto del 3 ottobre 2013 è la medesima di quella raffigurata in quella del 5 novembre 2013 relativa ad altra infrazione commessa dal ricorrente e nella quale egli è chiaramente riconoscibile, osservando che le persone ritratte nelle due foto hanno un'identica forma del viso (la medesima fronte ampia, il medesimo taglio delle orecchie, la medesima linea del mento, la medesima capigliatura), un'identica corporatura (lo stesso collo taurino, le stesse ampie spalle), nonché un'identica postura alla guida.
2.3. A mente del ricorrente, la documentazione fotografica agli atti, in bianco e nero, poco nitida, non permetterebbe di concludere sull'identità della persona ritratta. La stessa CARP riconoscerebbe che la qualità della foto non consentirebbe di distinguere con precisione alcuni dettagli morfologici, quali il taglio degli occhi o della bocca o la forma del naso, caratteristiche che, secondo l'insorgente, sarebbero però di rilievo per poter identificare una persona. Gli elementi di paragone menzionati dai giudici cantonali sarebbero comuni a moltissime persone e pertanto insufficienti a fugare ogni dubbio sull'identità del conducente. D'altronde nemmeno i due testi sentiti al dibattimento di primo grado, che conoscerebbero il ricorrente, sarebbero stati in grado di identificare la persona della foto. La CARP sarebbe inoltre rimasta silente sulla rilevanza della modifica della foto, "schiarita con un fascio di luce", che non sarebbe neutra, con la possibile conseguenza dell'inserimento, della modifica o anche dell'eliminazione di dettagli rispetto a quella originale che fuorvierebbero l'identificazione. I giudici cantonali avrebbero anche confuso il concetto di "schiarimento" con quello di "aumento del contrasto". Le fotografie agli atti non sarebbero pertanto sufficienti per identificare nel ricorrente il conducente autore dell'eccesso di velocità, di modo che la CARP sarebbe incorsa nell'arbitrio.
2.4. Le critiche di arbitrio, come quelle di violazione di garanzie di rango costituzionale, devono adempiere accresciute esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure solo se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione (DTF 139 I 229 consid. 2.2). In particolare, qualora sia lamentata la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata (DTF 137 V 57 consid. 1.3 pag. 60).
2.5. Le critiche ricorsuali sono in parte appellatorie e non dimostrano l'insostenibilità della valutazione delle prove compiuta dalla CARP. L'insorgente infatti non pretende che gli elementi considerati nella decisione impugnata, ovvero la forma del viso, la corporatura e la postura alla guida del conducente, non siano identici nelle due foto, come ritenuto dai giudici cantonali. La generica obiezione che sono caratteristiche comuni a moltissime persone non sostanzia arbitrio di sorta: non è addotto, né a fortiori dimostrato che ciò sia il caso di tutte o di gran parte delle persone che avevano la possibilità di condurre l'autovettura in questione. Peraltro, malgrado quanto perentoriamente preteso nel gravame, non si scorgono motivi per non ritenere quale prova la foto scattata il 5 novembre 2013, di cui del resto il ricorrente non risulta averne mai contestato l'utilizzabilità nel procedimento. Contrariamente alla tesi difensiva, la CARP non ha poi dedotto che egli fosse l'autore dell'infrazione del 3 ottobre 2013 per il fatto che egli era alla guida il 5 novembre 2013 e nemmeno l'accertamento sull'identità dell'autore dell'infrazione è avvenuta unicamente sulla base delle foto agli atti. Dalla sentenza impugnata, che riporta quanto già rilevato dal Pretore, risulta che il ricorrente non ha mai escluso l'eventualità di essere stato alla guida dell'auto, di cui faceva un uso frequente, ben superiore a quello di terzi, e di percorrere il tratto autostradale in questione anche in orari come quello del rilevamento. Le persone da lui indicate quali possibili conducenti hanno del resto escluso di essere state alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. A questo specifico riguardo, l'insorgente eccepisce disparità di trattamento e arbitrio nella valutazione delle testimonianze perché, contrariamente alle sue dichiarazioni, considerate pienamente credibili e attendibili. La critica difficilmente si comprende, ove solo si consideri che il ricorrente non ha mai negato la possibilità di essere stato al volante il 3 ottobre 2013 e che nemmeno contesta l'attendibilità delle versioni fornite dai testi. Quanto alla questione dello "schiarimento" della foto, la CARP si è espressa al riguardo negando che tale operazione fosse idonea a fuorviare l'identificazione del conducente. Peraltro non si scorge, né è spiegato nel gravame, quale apporto potesse fornire su questa precisa tematica la perizia richiesta. Alla luce di tutti questi elementi, il rifiuto della CARP di fare esperire una perizia antropometrica non procede da un'arbitraria valutazione anticipata della sua rilevanza e neppure costituisce una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente.
3. Invocando l'art. 32 cpv. 1 Cost., l'art. 6 n. 2 CEDU, nonché l'art. 14 n. 2 Patto ONU II (RS 0.130.2), il ricorrente lamenta la violazione della presunzione d'innocenza. La CARP avrebbe posto interamente a suo carico l'onere di portare prove a sua discolpa, rimproverandogli di non aver saputo fornire agli inquirenti informazioni attendibili, laddove in realtà sarebbero le autorità penali a essere rimaste passive. L'insorgente sostiene inoltre che gli atti dell'incarto non sarebbero sufficienti a fugare ogni ragionevole dubbio sull'identità dell'autore dell'infrazione in giudizio, di modo che la sua condanna violerebbe crassamente il principio in dubio pro reo.
3.1. La presunzione d'innocenza, garantita dalle disposizioni di rango costituzionale testé citate, nonché dall'art. 10 CPP, e il principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, concernono sia la ripartizione dell'onere della prova sia la relativa valutazione. In quanto regole sull'onere probatorio, tali garanzie impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Nella valutazione delle prove, esse implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, sicché non è possibile esigere che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a).
3.2. Dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente sia stato condannato perché non ha provato la sua innocenza. Certo, i giudici precedenti hanno osservato che egli, quale titolare della società detentrice del veicolo, non ha saputo fornire indicazioni attendibili sulla persona immortalata dall'apparecchio radar. Questo non significa però che abbiano caricato sull'insorgente l'onere della prova. Al contrario, la loro convinzione poggia sull'esame delle foto agli atti, confortato dalle testimonianze delle due persone da lui indicate quali possibili conducenti, che hanno escluso di essere state alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. È solo in questo senso che va intesa la considerazione sull'assenza di indicazioni attendibili. Neppure può poi essere ravvisata una violazione dell'invocato principio nel mancato interrogatorio di E.________, indicato dal ricorrente quale ulteriore possibile conducente alla fine del dibattimento di primo grado: prova che peraltro non ha chiesto di assumere né in prima istanza né in sede di appello. La semplice circostanza di non aver assunto tutte le prove possibili e immaginabili di per sé non è comunque idonea a costituire una violazione della presunzione d'innocenza quale regola di ripartizione dell'onere probatorio (sentenza 6B_728/2014 del 3 giugno 2015 consid. 7).
3.3. Sotto il profilo della valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo si confonde con il divieto generale dell'arbitrio (DTF 138 V 74 consid. 7 pag. 82). Come già esposto (v. consid. 2.5), al proposito alla CARP non può essere rimproverato arbitrio. Dall'analisi complessiva e oggettiva dell'incarto, non risultano rilevanti e insopprimibili dubbi né sull'identità del conducente ritratto sulla foto, tali da imporre l'assunzione di ulteriori prove, né sulla colpevolezza del ricorrente.
4. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 26 ottobre 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy