BGer 9C_801/2015 |
BGer 9C_801/2015 vom 19.11.2015 |
9C_801/2015 {T 0/2}
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Sentenza del 19 novembre 2015 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento |
ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 settembre 2015.
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Visto: |
la sentenza del 14 settembre 2015 con la quale il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso di A.________ contro le decisioni del 1° maggio 2013 dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero con cui è stato sospeso retroattivamente dal 1° settembre 2012 il versamento della rendita d'invalidità - in quanto detenuto presso il penitenziario di B._________ dal 4 agosto 2012 - e chiesta la restituzione di fr. 13'440.- indebitamente percepiti durante il periodo da settembre 2012 ad aprile 2013,
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lo scritto del 6 ottobre 2015 con cui A.________ ha dichiarato interporre ricorso contro la pronuncia concernente la restituzione dell'importo di fr. 13'440.- indebitamente percepito da settembre 2012 ad aprile 2013,
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considerando: |
che giusta l'art. 54 cpv. 1 primo periodo LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
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che nel caso concreto il gravame di A.________, cittadino spagnolo ora detenuto nel centro penitenziario B.________ - legittimamente redatto in spagnolo, cfr. art. 76 n. 7 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [RS 0.831.109.268.1] - è diretto contro la sentenza redatta in lingua italiana dal Tribunale amministrativo federale, Corte III, e pertanto il procedimento può essere svolto in tale lingua,
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che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. a e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico dal Tribunale amministrativo federale,
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60),
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che nella fattispecie il ricorrente si limita unicamente a dichiarare di interporre ricorso contro la decisione di restituzione dell'importo di fr. 13'440.- indebitamente percepiti durante il periodo da settembre 2012 a aprile 2013, ribadendo - come già espresso nella precedente istanza - di non disporre dei mezzi economici per far fronte al predetto importo e allegando inoltre un suo impegno scritto a voler effettuare tale devoluzione,
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che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione suesposte,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
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che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 19 novembre 2015
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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