BGer 2C_1052/2015 |
BGer 2C_1052/2015 vom 27.11.2015 |
{T 0/2}
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2C_1052/2015, 2C_1053/2015
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Sentenza del 27 novembre 2015 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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2C_1052/2015
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Imposta cantonale 2013,
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2C_1053/2015
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Imposta federale diretta 2013,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Il 13 ottobre 2014 l'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno ha invitato A.________ a determinarsi sui calcoli che aveva fatto, dopo l'inoltro della sua dichiarazione d'imposta 2013 da cui risultava uno stipendio netto pari a fr. 17'797.--, riguardo alle sue disponibilità finanziarie, ritenute insufficienti, nonché a fornire determinati documenti e ragguagli. Non avendo il contribuente dato seguito alla richiesta, la citata autorità gli ha notificato, il 26 novembre 2014, la tassazione IC e IFD 2013 nella quale il reddito imponibile è stato commisurato in fr. 29'700.-- sia per l'IC che per l'IFD; ai proventi dichiarati sono stati aggiunti fr. 12'000.-- a titolo di "altri redditi", cioè di "prestazioni valutabili in denaro o reddito di altra fonte stabiliti per insufficienza finanziaria".
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Adita con reclamo il 4 dicembre 2014, la citata autorità ha nuovamente invitato il contribuente a trasmettergli determinati documenti ed informazioni; questi tuttavia non ha risposto. Con decisione del 4 febbraio 2015 l'autorità di tassazione ha quindi, "in mancanza di nuovi elementi", respinto il reclamo e confermato la tassazione di prima istanza.
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B. Il 7 ottobre 2015 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - la quale aveva anche lei, ma invano, invitato A.________ a determinarsi sui calcoli eseguiti dall'autorità di tassazione e a fornire spiegazioni e documenti - ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente contro la predetta decisione su reclamo. La Corte ticinese ha giudicato che l'aggiunta al reddito dichiarato dell'importo di fr. 12'000.-- appariva giustificata. Il contribuente non aveva infatti fornito alcuna spiegazione in merito ai suoi rapporti con la società di cui era impiegato e presidente e sugli eventuali vantaggi goduti in tale ambito né aveva illustrato, malgrado ripetuti inviti in tal senso, come aveva affrontato finanziariamente il proprio sostentamento. Considerato lo stipendio netto dichiarato di fr. 17'797.--, un canone di locazione di fr. 9'600.--, le imposte pagate e le spese sostenute per l'automobile e commisurate in fr. 4'000.-- rimaneva una disponibilità mensile di fr. 248.--: è quindi a ragione che l'autorità fiscale aveva giudicato che non gli era possibile far fronte al minimo vitale. Riguardo al contestato importo di fr. 4'000.-- ritenuto quali spese per l'uso dell'automobile, la Camera di diritto tributaria ha osservato che per la prima parte del 2013 il veicolo era stato immatricolato a nome del contribuente e risultava, di riflesso, essere di sua proprietà. Per il rimanente dell'anno, era stato immatricolato a nome della società che l'impiegava e di cui era anche presidente: non si poteva pertanto escludere che avesse beneficiato di vantaggi, quale socio o persona vicina.
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C. Il 5 novembre 2015 A.________ ha ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario contro la sentenza del 7 ottobre 2015. Dopo avere interpellato l'interessato, il quale ha confermato che contestava il giudizio cantonale, il 23 novembre 2015 la Corte cantonale ha trasmesso al Tribunale federale il citato gravame per motivi di competenza. Nel proprio allegato ricorsuale l'interessato contesta nuovamente la presa in considerazione di fr. 4'000.-- a titolo di spese per l'automobile, affermando che le stesse sono state pagate dalla società che l'impiegava. Nega poi di non avere potuto far fronte al proprio fabbisogno con fr. 17'797.--, dato che nel 2014 è stato interamente a carico dell'assistenza e ha ricevuto fr. 15'600.--.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_1052/2015) e per l'imposta federale diretta (2C_1053/2015), che si giustifica ora - siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici - di congiungere (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC [RS 732]; vedasi anche sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).
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1.3. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 48 cpv. 3 e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD [RS 642.11] nonché l'art. 73 LAID [RS 642.14]).
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Erwägung 2 |
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
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2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie all'evidenza queste esigenze di motivazione: l'allegato ricorsuale non contiene infatti precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Il ricorrente in effetti si limita in gran parte a riproporre gli argomenti da lui già sollevati in sede cantonale, ciò che è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.), senza inoltre spiegare in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale disattenderebbe il diritto determinante. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
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Erwägung 3 |
3.1. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda le imposte cantonali e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Le cause 2C_1052/2015 e 2C_1053/2015 sono congiunte.
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2. Il ricorso è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 27 novembre 2015
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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