BGer 8C_361/2015 |
BGer 8C_361/2015 vom 19.01.2016 |
{T 0/2}
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8C_361/2015
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Sentenza del 19 gennaio 2016 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudici federali Maillard, Presidente,
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Ursprung, Wirthlin,
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Cancelliere Grunder
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Fiorenzo Cotti,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione
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contro gli infortuni, Divisione giuridica,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 aprile 2015.
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Fatti: |
A. Il 1° febbraio 2005, A.________ (1974) è entrata alle dipendenze della ditta B.________ SA, in qualità di addetta al controllo della produzione e, in questo contesto, è stata obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA). Il 17 agosto 2007 A.________ stava circolando all'interno di una rotonda in sella al proprio scooter allorquando è stata urtata da un'automobile su cui aveva la precedenza ed è caduta a terra, picchiando la parte sinistra del corpo (Rapporto della Polizia del Cantone Ticino, Reparto Mobile C.________ del 6 settembre 2007). Giunta all'Ospedale D.________ le è stata diagnosticata una frattura minimamente dislocata del capitello radiale sinistro, che è stata trattata in modo conservativo (Rapporti medici del 17 agosto e 19 septembre 2007). La SUVA ha quindi riconosciuto le prestazioni previste dalla legge (cure mediche e indennità giornaliere) ed ha eseguito ulteriori accertamenti medici in merito all'accaduto. Secondo la valutazione eseguita il 6 marzo 2009 dal Dr. med. E.________, specialista FMH in chirurgia del dipartimento di medicina assicurativa SUVA, Lucerna, la frattura del gomito sinistro era guarita senza complicazioni o conseguenze.
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Con decisione su opposizione del 24 giugno 2009, che confermava l'originaria decisione del 18 maggio precedente, la SUVA ha sospeso le proprie prestazioni a far tempo dal 1° giugno 2009, siccome i disturbi ancora lamentati dall'assicurata non erano più in relazione di causalità con l'infortunio del 17 agosto 2007 e con le conseguenze immediate dello stesso. Con sentenza del 29 marzo 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la decisione su opposizione è stata poi però annullata e l'incarto rinviato alla SUVA per nuovi accertamenti.
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A conferma di un'ulteriore decisione, emessa il 9 settembre 2009, e sulla base di una perizia del 16 ottobre 2009 del Dr. med. F.________, medico specialista in otorinolaringoiatria, chirurgia maxilo-facciale e medicina del lavoro presso la SUVA, Lucerna, con decisione su opposizione del 21 ottobre 2009 la SUVA ha ribadito che i disturbi alla mascella inferiore non erano riconducibili all'incidente del 17 agosto 2007. Con sentenza del 29 marzo 2010, la decisione su opposizione è stata poi però annullata e l'incarto rinviato alla SUVA, affinché accertasse l'eziologia dei nuovi disturbi denunciati, localizzati alla mascella inferiore, e si pronunciasse nuovamente sulla fattispecie.
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I risultati della perizia fatta eseguire in seguito alle citate pronunce del Tribunale cantonale delle assicurazioni dal Prof. Dr. med. G.________, FMH in anestesiologia, Losanna, sono stati messi in dubbio dal Dr. med. E.________, del dipartimento di medicina assicurativa della SUVA, Lucerna, ragione per la quale la SUVA ha poi richiesto il parere basato su accertamenti di carattere ortopedico-reumatologico, neurologico e psichiatrico reso dall'ospedale H.________ il 31 gennaio 2013. A proposito di quest'ultimo, la ricorrente ha quindi prodotto la presa di posizione del Prof. Dr. med. G.________ del 1° novembre 2013. Proceduto nel senso indicato, con decisione del 20 maggio 2014, confermata su opposizione il 1° giugno successivo, la SUVA ha ribadito che i disturbi lamentati dall'assicurata dopo il 31 maggio 2009 non erano più in relazione di causalità con l'infortunio del 17 agosto 2007.
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B. La citata decisione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con sentenza del 15 aprile 2015.
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C. Con ricorso del 20 maggio 2015, A.________ chiede: in via principale, che la sentenza della Corte cantonale venga annullata, e che vengano riconosciuti un'incapacità lavorativa e il diritto a un'indennità giornaliera completi anche dopo il 17 agosto 2007; in via subordinata, che l'incarto sia rinviato alla Corte cantonale, affinché proceda a ulteriori accertamenti e renda una nuova decisione; in via ancor più subordinata, che l'incarto sia rinviato alla SUVA, affinché proceda a ulteriori accertamenti e renda una nuova decisione.
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Il Tribunale federale non ha ordinato nessuno scambio di scritti.
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Diritto: |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); in tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Per questa ragione, la critica della ricorrente secondo cui il Tribunale cantonale avrebbe proceduto ad un apprezzamento arbitrario delle prove non assume portata propria.
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2.
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2.1. Litigiosa e da esaminare è la questione a sapere se, a causa delle conseguenze dell'infortunio del 17 agosto 2007, la ricorrente aveva diritto a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oltre la data del 31 maggio 2009.
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2.2. Il Tribunale cantonale ha descritto correttamente i principi in materia di prove e di nesso causale determinanti per rispondere alla domanda posta in giudizio. In questa sede, basta ribadire che il diritto a prestazioni causato da un infortunio presuppone l'esistenza di un nesso di causalità naturale e di un nesso di causalità adeguato fra l'evento infortunistico e il danno alla salute (DTF 129 V 177 consid. 3.1 e 3.2 pag. 181). Nelle assicurazioni sociali, e segnatamente in ambito di responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni con conseguenze organiche oggettivabili, il concetto di causalità adeguata si confonde ampiamente con quello di causalità naturale. Diversa è invece la situazione nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza affezioni funzionali organiche oggettivabili. In queste fattispecie dev'essere in effetti compiuto anche un esame particolare del criterio dell'adeguatezza. In un simile contesto, occorre partire dalla constatazione di come si sono svolti i fatti, e considerare, a seconda del caso, le ulteriori circostanze legate all'incidente. Sulla base della prassi sviluppata in presenza di un'evoluzione psichica abnorme dovuta a infortunio (DTF 115 V 133), i criteri d'adeguatezza vengono esaminati escludendo gli aspetti psichici; in base alla prassi "relativa ai colpi di frusta", applicabile in caso di infortunio con "colpo di frusta", lesione equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale, una distinzione tra componenti fisiche e psichiche non viene invece fatta (al riguardo, cfr. DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112 con rinvii).
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2.3. La Corte cantonale ha pure a ragione rammentato che, secondo giurisprudenza, è possibile parlare di affezioni funzionali organiche oggettivabili solo quando i risultati ottenuti sono stati confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e che i metodi di indagine utilizzati sono riconosciuti scientificamente (cfr. anche DTF 138 V 248 consid. 1 pag. 251 con rinvii).
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2.4. La giurisprudenza permette di negare un obbligo di prestazione dell'assicurazione infortuni e di lasciare aperta la questione del sussistere di un nesso causale naturale tra un infortunio e i disturbi non oggettivabili lamentati, quando un eventuale nesso causale naturale non potrebbe comunque essere considerato adeguato, e quindi sufficiente, dal profilo giuridico. Una conclusione diversa si impone solo nei casi in cui i fatti necessari ad un corretto esame della causalità adeguata non risultano adeguatamente accertati (DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).
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3.
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3.1. Riguardo alla questione a sapere se i problemi di salute denunciati siano oggettivabili ai sensi della giurisprudenza, la ricorrente rileva soprattutto come la perizia dell'ospedale H.________ del 31 gennaio 2014 non sia convincente e come il Prof. Dr. med. G.________ abbia spiegato - sulla base di propri esami e di pertinenti opinioni dottrinali in materia - che la problematica relativa ai dolori accusati dall'assicurata poteva essere descritta in maniera oggettiva.
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3.2. La giurisprudenza relativa all'obbligo di motivazione impone al Tribunale (cantonale) di constatare su quali aspetti e in che misura le opinioni espresse riguardo a questioni di rilevanza giuridica in differenti perizie divergano tra loro e per quali ragioni esso segua un parere piuttosto che un altro (sentenza U 139/98 del 14 giugno 1999 consid. 4, non pubblicato in DTF 125 V 351). Dopo un'esaustiva presentazione della documentazione medica, e con una motivazione che non presta il fianco a critiche, l'istanza precedente ha riconosciuto che il Prof. Dr. med. G.________ faceva dipendere la prova obiettiva dei disturbi cervico-cefalici e miofasciali in questione da ulteriori misure terapeutiche anche invasive nella zona della colonna cervicale, che la ricorrente aveva rifiutato. Il Tribunale cantonale ha per il resto fatto rinvio alla prassi, secondo cui miogelosi constatabili clinicamente, dolenzia alla palpazione del collo, limitazioni della mobilità della colonna cervicale o dolori alla testa non sono automaticamente da ricondurre a un chiaro substrato organico condizionato da un incidente (cfr. anche il riassunto della giurisprudenza in: RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zürich/Basel/Genf 2012, pag. 59). Stando così le cose, non è dato di capire in che misura gli ulteriori accertamenti medici richiesti avrebbero potuto fornire nuove informazioni sull'organicità dei disturbi cervico-cefalici e miofasciali fatti valere. Per questi motivi, la Corte cantonale ha a ragione esaminato la questione del nesso causale adeguato senza ulteriori accertamenti di natura medica (cfr. precedente consid. 2.4).
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3.3. La ricorrente non si confronta con le puntuali considerazioni relative al nesso causale adeguato sviluppate dal Tribunale cantonale, di modo che, su questo punto, può essere fatto integrale rinvio al giudizio impugnato. Ai corretti rilievi della Corte cantonale va unicamente aggiunto che l'insorgente stessa definisce banale l'infortunio capitatole. Riassumendo, occorre pertanto rilevare che il diniego di un nesso causale giuridicamente rilevante tra l'infortunio del 17 agosto 2007 e le pretese fatte valere per il periodo successivo al blocco delle prestazioni, il 31 maggio 2009, dev'essere considerato corretto.
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4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 19 gennaio 2016
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Grunder
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