BGer 5D_75/2016 |
BGer 5D_75/2016 vom 11.05.2016 |
{T 0/2}
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5D_75/2016
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Sentenza dell'11 maggio 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari,
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via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 4 aprile 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 7 marzo 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole notificare per l'incasso di fr. 1'182.-- dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
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che con sentenza 4 aprile 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto dall'escussa avverso la decisione del Giudice di pace;
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che, secondo tale Camera, la decisione 26 novembre 2014 con la quale la creditrice procedente ha ordinato ad A.________ e al marito B.________ di restituire fr. 1'182.-- indebitamente percepiti quali assegni integrativi (decisione la cui esecutività non risulta essere stata sospesa dalla domanda di pagamento rateale del debito posto in esecuzione presentata dall'escussa) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione;
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che inoltre, secondo la Corte cantonale, un'eventuale violazione da parte del Giudice di pace del diritto di essere sentita dell'escussa sarebbe in ogni modo stata sanata nella procedura di reclamo;
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che con ricorso 5 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando che la creditrice procedente ritiri il precetto esecutivo e le conceda la facoltà di pagare a rate l'importo posto in esecuzione;
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che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
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che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
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che nel rimedio all'esame la ricorrente ripropone gli stessi argomenti già trattati e confutati dall'autorità cantonale, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti sviluppati nell'impugnato giudizio;
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che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte;
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che il ricorso si rivela quindi inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 maggio 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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