BGer 4A_185/2016
 
BGer 4A_185/2016 vom 18.05.2016
{T 0/2}
4A_185/2016
 
Sentenza del 18 maggio 2016
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
Sindacato A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente,
C.________.
rappresentanza processuale nelle controversie in materia di diritto del lavoro;
Oggetto
ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. C.________ ha convenuto in giudizio, facendosi rappresentare dal Sindacato A.________, la B.________ con istanza di conciliazione 23 novembre 2015 in cui ha indicato un valore litigioso di fr. 18'980.-- composto di pretese salariali ed indennità per disdetta abusiva.
2. Il 7 dicembre 2015 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha deciso di non ammettere la rappresentanza dell'istante da parte del Sindacato A.________ (dispositivo n. 1) e ha fissato all'istante un termine di 15 giorni per procedere come ai considerandi e cioè di comunicare alla Pretura il suo domicilio e di munirsi di un rappresentante professionale autorizzato o di procedere con atti propri (dispositivo n. 2).
3. Con sentenza 23 febbraio 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dal Sindacato A.________ contro il dispositivo n. 1 della decisione pretorile. Ha dapprima rilevato che il Sindacato A.________ esercita una rappresentanza professionale onerosa, assimilabile a quella riservata agli avvocati. Ha poi indicato che l'insorgente non contesta il principio secondo cui le associazioni professionali o di categoria giusta gli art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 della legge ticinese di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) ammesse a rappresentare una parte nelle controversie derivanti dal contratto di lavoro sono quelle dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dell'art. 356 CO, che possono essere parte a un contratto collettivo di lavoro. La Corte cantonale ha continuato spiegando partitamente gli elementi che permettono di determinare la capacità di concludere contratti di lavoro collettivi e ha negato che essi siano adempiuti dal Sindacato A.________. Rileva segnatamente che questo nemmeno pretende di essere stato o di essere operativo nel contesto di un contratto collettivo di lavoro né di aver aderito successivamente a un contratto collettivo di lavoro, ma si è limitato ad invocare, con riferimento alla tutela degli interessi dei suoi affiliati, la facoltà di rappresentarli in giudizio.
4. Il Sindacato A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale sentenza con un atto datato 22 marzo 2016 e intitolato "ricorso di diritto pubblico / ricorso in materia costituzionale / ricorso per riforma" con cui chiede il rinvio degli atti al Tribunale di appello per nuova decisione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
5. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Nel gravame occorre pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1).
Il ricorrente menziona diverse norme dell'OG e la relativa giurisprudenza, cita ampi stralci della sentenza impugnata corredandoli di commenti polemici, segnatamente nei confronti del Presidente della Corte cantonale e di altri sindacati, afferma che la sua attività è protetta dall'art. 27 Cost. e conclude sostenendo apoditticamente che si sarebbe "di fronte a un'interpretazione iniqua e arbitraria" nonché anticostituzionale del CPC e della LACPC. Così facendo egli non formula tuttavia alcuna censura che soddisfa le predette esigenze di motivazione, con cui tenterebbe di spiegare per quale motivo la sentenza impugnata violerebbe il diritto.
6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le procedure come quella all'esame non sono gratuite. Non entra nemmeno in linea di conto la concessione dell'assistenza giudiziaria, il ricorrente, nonostante l'esplicito invito, non avendo fornito alcuna informazione sulla situazione patrimoniale e facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti, a C.________ e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 maggio 2016
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti