BGer 5A_334/2016 |
BGer 5A_334/2016 vom 15.06.2016 |
{T 0/2}
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5A_334/2016
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Decreto del 15 giugno 2016
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II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco, piazza Grande 1, casella postale 656, 6512 Giubiasco.
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Oggetto
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privazione custodia parentale,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2016
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dal Presidente della Camera di protezione del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 9 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco ha, in via cautelare, limitato il diritto di A.________ di decidere il luogo di dimora del figlio B.________ (art. 310 CC) e dato mandato all'UAP di Bellinzona di collocare il figlio e, in via supercautelare, istituito una curatela educativa in favore di B.________ (art. 308 CC) e regolato il diritto di visita della madre;
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che con sentenza 8 aprile 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo 14 dicembre 2015 presentato da A.________ avverso la predetta decisione;
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che con ricorso in materia civile 4 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;
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che con scritto 7 giugno 2016 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
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che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
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che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi divenuta priva di oggetto (v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
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che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte desistente, ossia della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
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per questi motivi, il Giudice unico decreta: |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché a B.________ (per il tramite della curatrice di rappresentanza avv. C.________ e del curatore educativo D.________).
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Losanna, 15 giugno 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Marazzi
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La Cancelliera: Antonini
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