BGer 2C_116/2014
 
BGer 2C_116/2014 vom 16.08.2016
{T 0/2}
2C_116/2014
 
Sentenza del 16 agosto 2016
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Aubry Girardin, Stadelmann, Haag,
Cancelliere Savoldelli.
 
Partecipanti al procedimento
1. Comune di Stabio,
2. Aziende Municipalizzate Stabio (AMS),
entrambi rappresentati dal Municipio di Stabio,
3. A.________,
4. B.________,
5. C.________,
6. D.________,
7. E.________,
8. F.________,
9. G.________,
ricorrenti,
contro
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino,
rappresentato dal Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico e regolamento ad essa relativo,
ricorso in materia di diritto pubblico contro:
la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico adottata il 4 novembre 2013 dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino,
la modifica del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico adottata il 18 dicembre 2013 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Il 4 novembre 2013 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso una modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEl; RL/TI 9.1.7.3) contenente - tra l'altro - le seguenti disposizioni:
Capitolo V
Uso del suolo pubblico e tributi
Art. 13 cpv. 1, 4 e 5
1Il Cantone o i Comuni, se compatibile con la destinazione generale, devono concedere ai gestori di rete mediante convenzione il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio lungo le strade pubbliche le linee e le istallazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.
4In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Cantone o i Comuni possono disdire la convenzione con un preavviso di un anno.
5Le convenzioni stipulate dai Comuni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.
Art. 13a (nuovo) Obblighi del gestore di rete
1I proprietari e i gestori di rete adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.
2Per il resto, sono applicabili le disposizioni degli art. 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.
Art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo) Tasse
1Per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete.
2Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, ed è valida per tutto il Cantone.
3Tale superficie dei beni cantonali e comunali viene accertata e adeguata dal competente geometra revisore.
4Eventuali regole specifiche per la definizione della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale d'uso comune (strade pubbliche, piazze, posteggi ecc.), così come la tassa metrica annuale di cui al capoverso 2, saranno definite dalle disposizioni di applicazione.
Art. 14a (nuovo) Computo della tassa ai consumatori finali
1I La tassa di concessione può essere computata ai consumatori finali secondo le disposizioni della LAEl.
2A garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento al consumatore finale deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale. Eventuali differenze fra i comprensori di rete dovranno essere pareggiate dai gestori stessi tramite adeguati sistemi compensativi.
3Le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali sono stabiliti dal regolamento.
Art. 14b (nuovo) Prestazioni contrattuali
1Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.
2Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.
Art. 22cpv. 2 e 5 (nuovo) Norma transitoria
2Gli articoli 13 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.
5Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Cantone e i Comuni riscuotono, tramite decisione formale, una tassa a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali.
Contestualmente all'adozione di queste nuove norme, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha a sua volta deciso una modifica del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (RLA-LAEl; RL/TI 9.1.7.3.1) contenente - tra l'altro - le seguenti disposizioni:
Art. 10 Tassa metrica
La tassa metrica annuale è decisa dal Consiglio di Stato entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo ed è notificata agli interessati.
Art. 10a (nuovo) Determinazione superfici stradali
1Le superfici stradali cantonali e comunali sono accertate dai geometri revisori comunali e costituiscono la base di calcolo per la determinazione della tassa per l'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali ai sensi dell'art.14 cpv. 3 LA-LAEI.
2I Comuni e l'Ufficio cantonale del demanio segnalano all'Ufficio dell'energia (UEn) le modifiche delle superfici delle strade comunali e cantonali sulla base di un aggiornamento periodico allestito dal proprio geometra revisore.
3Le modifiche presentate entro il 30 giugno di ogni anno vengono prese in considerazione per il computo dell'anno successivo.
Art. 10b (nuovo) Tassa
La tassa è stabilita sulla base della superficie stradale di cui all'art. 10a moltiplicata per la tassa annuale metrica di cui all'art. 10 ed è notificata agli interessati entro il 31 luglio.
Art. 10c (nuovo) Dati per il computo della tassa ai consumatori finali
1I gestori di rete inoltrano all'UEn entro il 30 giugno di ogni anno i dati che riguardano l'anno civile precedente (anno di riferimento) relativi:
• ai quantitativi globali di energia elettrica fatturata nel comprensorio loro attribuito ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato, comprensivi dei consumi propri (perdite di rete escluse);
• al numero di clienti finali con un consumo superiore a 8 GWh annui e quantitativi globali di energia elettrica loro fatturata eccedente gli 8 GWh/annui.
2Il quantitativo di energia elettrica fatturata ai fini del calcolo del fattore di addossamento relativo all'anno successivo di fatturazione è determinato sulla base dei dati dell'anno di riferimento del cpv. 1, sottraendo al quantitativo globale di elettricità fatturata le eccedenze superiori a 8 GWh.
Art. 10d (nuovo) Computo della tassa ai consumatori finali
1Il fattore di addossamento è calcolato dividendo l'importo totale della tassa di cui all'art. 10b per il quantitativo di energia elettrica fatturata secondo l'art. 10c cpv. 2, tenuto debitamente conto di un fattore di correzione in funzione delle fluttuazioni annuali quantitative.
2Il fattore di addossamento viene stabilito entro il 31 luglio per l'anno successivo sulla base dei dati dell'anno precedente e viene notificato agli interessati.
3L'addossamento al consumatore finale deve essere indicato separatamente dai gestori di rete nella fattura al cliente finale, secondo le disposizioni della legislazione federale vigente in materia, e deve essere computato fino a un quantitativo globale di elettricità fatturata di 8 GWh.
Art. 10e (nuovo) Riscossione
1La tassa d'uso per le strade di proprietà cantonale e comunale prevista dall'art. 22 cpv. 5 LA-LAEl è riscossa dal Cantone mediante decisione del Consiglio di Stato, che riversa ai singoli Comuni la tassa di loro pertinenza in base alla superficie di strada di loro proprietà.
2I gestori di rete possono riscuotere dai consumatori finali la tassa loro computata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2-4 LA-LAEl.
3Il Dipartimento trasmette ai gestori di rete entro la fine del mese di febbraio le richieste di acconto per la riscossione della tassa in tre rate quadrimestrali (pagamento per fine marzo, fine luglio e fine novembre) calcolate sulla base del 98 % del quantitativo di energia elettrica fatturata ai sensi dell'art. 10c cpv. 2.
4In seguito il Dipartimento allestisce i relativi conguagli all'attenzione dei gestori di rete entro il 31 agosto dell'anno successivo.
Art. 10f (nuovo) Versamento
I riversamenti ai Comuni vengono effettuati in due rate semestrali, la prima ad inizio giugno e la seconda ad inizio dicembre, tramite il conto corrente Stato-Comuni.
Le modifiche in discussione sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 27 dicembre 2013 e sono state poste in vigore - ad eccezione degli art. 13 e 14 cpv. 1 LA-LAEl (art. 22 cpv. 2 LA-LAEl) - il 1° gennaio 2014.
B. Il 31 gennaio 2014 il Comune di Stabio, le Aziende Municipalizzate di Stabio, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ e G.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedono l'annullamento degli art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 4, 14a, 14b, 22 cpv. 2 e 5 LA-LAEl così come degli art. 10 e 10 a-f RLA-LAEl, poiché li ritengono lesivi del diritto federale.
Agendo per sé ed in rappresentanza del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato ha domandato che, per quanto ammissibile, l'impugnativa sia respinta. L'Ufficio federale dell'energia ha per contro comunicato di rinunciare a prendere posizione in merito al gravame. Le parti sono in seguito state invitate a depositare una replica e una duplica.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Secondo l'art. 82 lett. b LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi cantonali, categoria nella quale rientrano sia la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico sia il suo regolamento (sentenze 2C_228/2011 del 23 giugno 2012 consid. 1.1 e 2C_825/2011 del 25 aprile 2012 consid. 1.2.2).
1.2. Poiché il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto delle norme, questi atti sono direttamente impugnabili davanti al Tribunale federale, in applicazione dell'art. 87 cpv. 1 LTF (sentenza 2C_169/2010 del 17 novembre 2011 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 138 II 70; sentenza 2C_750/2008 del 2 giugno 2009 consid. 1.1, in: RtiD I-2010 n. 30 pag. 137 segg.).
1.3. Dato che il termine d'impugnazione di trenta giorni dalla pubblicazione delle modifiche sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ha cominciato a decorrere solo a conclusione delle ferie giudiziarie natalizie, il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 101 LTF; DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288; sentenza 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 1.3).
 
Erwägung 2
2.1. Il gravame è stato inoltrato in nome del Comune di Stabio, delle Aziende Municipalizzate di Stabio e dei sette membri dell'esecutivo comunale, agenti quali privati cittadini e consumatori di energia elettrica domiciliati nel Comune.
In base a quanto risulta dall'impugnativa e dal sito ufficiale del Comune ( www.stabio.ch) rispettivamente delle citate Aziende municipalizzate ( www.amstabio.ch), queste ultime non hanno tuttavia personalità giuridica propria e costituiscono uno dei dicasteri in cui è suddivisa l'amministrazione comunale. Per questa ragione, e segnatamente perché la capacità di essere parte è data per l'ente pubblico in quanto tale, occorre considerare che i ricorrenti siano in realtà il solo Comune di Stabio ed i sette cittadini citati, agenti in causa quali consumatori di energia elettrica (sentenza 2C_750/2013 del 9 ottobre 2014 consid. 1.3.6 con ulteriori rinvii). Benché menzioni come parte anche le Aziende municipalizzate di Stabio, il ricorso stesso porta del resto solo le firme dei sette cittadini di cui si è detto, del Sindaco e del Segretario Comunale, senza aggiunta di specificazione alcuna.
2.2. Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF ha legittimazione a ricorrere contro un atto normativo cantonale chi è dallo stesso particolarmente toccato, in modo attuale o virtuale, e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290). Il coinvolgimento virtuale c'è quando è verosimile che il ricorrente possa in futuro essere direttamente toccato dall'applicazione della regolamentazione impugnata (DTF 136 I 17 consid. 2.1 pag. 21, 49 consid. 2.1 pag. 53 seg.; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289 seg.).
L'art. 89 cpv. 1 LTF si indirizza in primo luogo ai privati e un Comune può fondarvisi solo quando l'atto impugnato lo colpisce analogamente a un singolo cittadino, oppure quando è toccato in interessi di pubblico imperio degni di protezione (DTF 140 I 90 consid. 1.1 e 1.2 pag. 92 seg.; 136 I 265 consid. 1.4 pag. 268 seg.). Secondo l'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico hanno però anche il diritto di ricorrere se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla Costituzione cantonale o da quella federale. In questo contesto, essi hanno quindi anche il diritto di lamentare la lesione della propria autonomia (DTF 135 II 156 consid. 3.1 pag. 157 seg.; sentenza 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 2.2).
2.3. Nella fattispecie, in quanto consumatori finali ai quali il gestore di rete può addossare la tassa per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali prevista dall'art. 22 cpv. 5 LA-LAEl e potrà addossare in futuro l'analoga tassa prevista dall'art. 14 cpv. 1 LA-LAEl, i sette ricorrenti privati che hanno sottoscritto l'impugnativa sono particolarmente toccati, nel senso sopra descritto, dall'introduzione delle norme in discussione ed hanno un interesse degno di protezione al loro annullamento (sentenza 2C_169/2010 del 17 novembre 2011 consid. 1.3 non pubblicato in DTF 138 II 70).
In via di principio, stesso discorso vale per il Comune di Stabio, siccome è anch'esso destinatario di fatture dell'energia elettrica. Proprietario delle Aziende municipalizzate ai sensi della legge ticinese sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP; RL/TI 2.1.3.1), il Comune è d'altra parte legittimato a ricorrere, sempre in virtù dell'art. 89 cpv. 1 LTF, in qualità di gestore di rete. Per quanto indicato nel considerando 12.3.2 di questo stesso giudizio, ovvero per il fatto che la lesione denunciata non è comunque dimostrata, non va per contro verificato se esso abbia legittimazione a ricorrere anche in virtù dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, per fare valere la violazione dell'autonomia comunale.
 
Erwägung 3
3.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile tra l'altro lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e quelle - accresciute - prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF valgono anche per ricorsi contro atti normativi cantonali (sentenza 2C_169/2010 del 17 novembre 2011 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 II 70).
3.2. Nel quadro di un controllo astratto come quello in esame, il Tribunale si impone un certo riserbo. Esso annulla le disposizioni cantonali impugnate unicamente se non si prestano ad alcuna interpretazione conforme alla Costituzione federale rispettivamente al diritto federale di rango superiore o se, in ragione delle circostanze, il loro tenore faccia temere con una certa verosimiglianza che vengano interpretate in modo contrario agli stessi (DTF 135 II 243 consid. 2 pag. 248). Per delineare la portata delle norme in questione, ma anche di eventuali disposti di diritto federale il cui rispetto è messo in discussione nel gravame, occorre pertanto procedere tenendo conto del loro testo (interpretazione letterale), dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché della relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Applicando questi metodi, il Tribunale federale non ne privilegia infatti nessuno in particolare, preferendo ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 136 II 233 consid. 4.1 pag. 235 seg.; 134 II 308 consid. 5.2 pag. 311; 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567 seg. con ulteriori rinvii).
3.3. Nella fattispecie, una motivazione sufficientemente precisa è ravvisabile solo in parte. Nella misura in cui i requisiti esposti sono stati disattesi, il gravame sfugge pertanto a un esame di merito.
A priori, ciò è in particolare il caso in relazione all'impugnazione degli art. 14b LA-LAEl e 22 cpv. 2 LA-LAEl, che non sono stati oggetto di critica specifica dei ricorrenti (sentenza 2C_770/2012 del 9 maggio 2013 consid. 1.5.3). Riguardo alla conclusione con cui viene chiesto l'annullamento di tali disposti, il ricorso è inammissibile.
 
Erwägung 4
4.1. L'art. 14 cpv. 1 LA-LAEl prevede la riscossione da parte di Cantone e Comuni di una tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, a carico dei gestori di rete.
La tassa viene calcolata, in applicazione dei nuovi cpv. 2, 3 e 4 dell'art. 14 LA-LAEI, sulla base della superficie delle strade pubbliche cantonali e comunali, moltiplicata per una tassa metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq, uniforme per tutto il Cantone. Le superfici stradali cantonali e comunali sono accertate dai geometri revisori comunali (art. 10a RLA-LAEl). La tassa metrica viene invece decisa annualmente dal Consiglio di Stato, per l'anno successivo (art. 10 RLA-LAEl).
4.2. L'art. 14a LA-LAEI prevede poi la possibilità di ribaltare la tassa di concessione dovuta dai gestori di rete sui consumatori finali di energia elettrica.
L'art. 14a LA-LAEl rileva che il computo dev'essere eseguito rispettando il diritto federale (cpv. 1). Esso precisa però che, a garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento al consumatore finale deve avvenire in modo uniforme su tutto il territorio cantonale e che eventuali differenze tra comprensori di rete devono essere pareggiate dai gestori di rete tramite adeguati sistemi compensativi (cpv. 2).
Il legislatore ticinese non addossa quindi ai consumatori finali di un determinato comprensorio quanto dovuto a titolo di tributo per l'uso del suolo pubblico dal gestore di rete del comprensorio stesso, optando per un sistema diverso. Concretizzato nel regolamento, questo sistema prevede infatti che il computo avvenga in base ad un fattore di addossamento uguale per tutti i consumatori finali del Cantone, che viene calcolato dividendo il totale dei proventi della tassa di cui all'art. 10b RLA-LAEI (ovvero, il totale di quanto dovuto dai gestori di rete a Cantone e Comuni a titolo di tributo per l'uso del suolo pubblico) per il quantitativo di energia elettrica fatturata dai gestori di rete ai consumatori secondo l'art. 10c cpv. 2 RLA-LAEl, tenuto debitamente conto di un fattore di correzione in funzione delle fluttuazioni annuali quantitative (art. 10d RLA-LAEl; risposta al ricorso, p.to 7 pag. 8).
4.3. Parallelamente alla regolamentazione che precede, applicabile dopo la completa liberalizzazione del mercato elettrico, le norme impugnate contengono poi una regolamentazione transitoria.
In base all'art. 22 cpv. 5 LA-LAEl, ai materiali ad esso relativi e all'art. 10e RLA-LAEl, un sistema analogo a quello descritto nei consid. 4.1 e 4.2 vale infatti anche per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla completa liberalizzazione del mercato elettrico (messaggio del Consiglio di Stato n. 6775B dell'8 ottobre 2013; rapporto n. 6775 della Commissione speciale energia del 22 ottobre 2013 pag. 5 seg.).
 
Erwägung 5
5.1. In ambito di tributi pubblici, giurisprudenza e dottrina distinguono tra imposte e tasse causali (DTF 138 II 70 consid. 5.1 pag. 73; 135 I 130 consid. 2 pag. 133; 121 I 235 consid. 3e pag. 235 seg.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7aed. 2016, pag. 6 seg.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9aed. 2001, § 1 n. 6 segg.). Le imposte vengono definite come tributi versati dai singoli cittadini alla collettività pubblica a titolo di partecipazione alle spese che risultano dai compiti generali conferiti alla stessa, a prescindere dall'ottenimento di una controprestazione da parte dello Stato (DTF 122 I 305 consid. 4b pag. 309). Le tasse causali costituiscono invece la contropartita di una prestazione o di un vantaggio particolare accordati dallo Stato e si suddividono a loro volta in diverse sotto categorie (DTF 135 I 130 consid. 2 pag. 133; Blumenstein/Locher, op. cit., pag. 2 seg.; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4aed. 2012, § 1 n. 7). Tra esse rientra quella delle tasse d'utilizzazione del suolo pubblico, e cioè di quei tributi corrisposti in contropartita al riconoscimento di un diritto speciale rispettivamente esclusivo di utilizzare determinati beni pubblici (sentenza 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 4.1).
L'attività di distribuzione d'elettricità comporta di regola un uso speciale del suolo pubblico da parte delle imprese di distribuzione di energia elettrica (PHILIPPE EHRENSTRÖM, Distribution d'électricité et redevances d'utilisation du domaine public, in Jusletter del 26 luglio 2010, n° 4 e 25). Una tassa d'uso del suolo pubblico a carico di un'impresa che distribuisce energia elettrica va quindi in via di principio considerata come una tassa causale (sentenza 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 4.1).
5.2. Al pari di altri tributi causali, una tassa per l'uso speciale del suolo pubblico deve rispettare il principio dell'equivalenza, in base al quale il singolo montante richiesto deve essere in rapporto con il valore della prestazione fornita e restare nei limiti del ragionevole (DTF 135 I 130 consid. 2 pag. 133 seg.; 131 I 313 consid. 3.3 pag. 318; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 104/2003 pag. 505 segg., 520 segg.; DANIELA WYSS, Kausalabgaben, 2009, pag. 72 segg.). Considerato che il principio dell'equivalenza costituisce una concretizzazione del divieto d'arbitrio (DTF 130 III 225 consid. 2.3 pag. 228 seg.; 128 I 46 consid. 4a pag. 52 seg.), essa deve nel contempo essere stabilita sulla base di criteri idonei ed oggettivi e non può creare differenze che non siano sorrette da motivi pertinenti (DTF 138 II 70 consid. 7.2 pag. 76; 132 II 371 consid. 2.1 pag. 374 seg.; 130 III 225 consid. 2.3 pag. 228 seg.; 128 I 46 consid. 4a pag. 52 seg.; 126 I 180 consid. 3.a.bb pag. 188).
Siccome la collettività non sopporta o sopporta solo in parte i costi legati alla messa a disposizione del suolo pubblico un tributo di questo genere non è invece sottoposto al principio della copertura dei costi, che esige una correlazione fra gettito globale e ammontare complessivo dei costi generati (kostenunabhängige Kausalabgabe; sentenza 2C_900/2011 del 2 giugno 2012 consid. 4.2; HUNGERBÜHLER, op. cit., pag. 512, 518 e 522). Una tassa percepita quale controprestazione per l'uso speciale del suolo pubblico può dunque procurare anche delle eccedenze e si avvicina, almeno su questo punto, ad un'imposta (sentenza 2C_609/2010 del 18 giugno 2011 consid. 3.2).
5.3. Il principio della legalità, che in ambito tributario è un diritto costituzionale indipendente ancorato nell'art. 127 cpv. 1 Cost., trova applicazione a tutti i contributi pubblici, quindi pure alle tasse causali.
La norma citata prescrive che il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, dev'essere, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. Quando la percezione di un tributo è limitata da principi costituzionali specifici, quali quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza, la giurisprudenza riconosce però che la fissazione dell'ammontare possa essere delegata più facilmente anche all'esecutivo (sentenza 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 4.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 256 e 484). Sempre secondo giurisprudenza, la portata del principio della legalità dipende in definitiva dalla natura del tributo in discussione. Se non deve essere svuotato della sua sostanza, questo principio non può nemmeno essere applicato in maniera troppo stretta, tale da entrare in contrasto irriducibile con la realtà giuridica e le esigenze della pratica (DTF 135 I 130 consid. 7.2 pag. 140).
6. Insorgendo davanti al Tribunale federale, i ricorrenti raggruppano le loro critiche in tre distinti capitoli, che intitolano: I. "Incostituzionalità della tassa per la concezione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali" (p.ti 2-4 dell'impugnativa), II. "Incostituzionalità del fattore di addossamento uniforme (cantonale) al consumatore" (p.ti 5-7 dell'impugnativa), III. "violazione dell'autonomia comunale" (p.to 8 dell'impugnativa).
Preso atto del fatto che il regime ordinario e quello transitorio (applicabile fino alla completa liberalizzazione del mercato elettrico) sono analoghi sia dal profilo sostanziale (criteri per stabilire la tassa dovuta dal gestore di rete ed il fattore di addossamento al consumatore finale che riceve energia elettrica dal primo), sia dal profilo formale (autorità che decide), essi sottolineano che le loro censure vengono sempre formulate contro entrambi i regimi.
L'unica critica rivolta specificatamente contro il regime transitorio, per denunciare l'insufficienza dell'art. 22 cpv. 5 LA-LAEl quale base legale su cui si fonda lo stesso, viene per contro presentata al p.to 3.
7. La denuncia della violazione del principio di legalità formulata in relazione al solo regime transitorio poggia sulla constatazione del fatto che l'art. 22 cpv. 5 LA-LAEl indica la cerchia dei contribuenti e la tipologia della tassa, non però come la stessa venga calcolata, addossata ai consumatori, ecc. Almeno nella succinta forma in cui è presentata, e per quanto conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, essa non può essere tuttavia seguita.
Benché i disposti impugnati non si contraddistinguano per la loro chiarezza, come rilevato nella risposta al ricorso e come del resto ammesso dagli insorgenti medesimi, una lettura dei materiali legislativi (interpretazione storica) e dell'art. 10e RLA-LAEl (interpretazione sistematica) permettono infatti di considerare l'art. 22 cpv. 5 LA-LAEl non solo quale norma che autorizza Cantone e Comuni alla riscossione transitoria di una tassa per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali ma in sostanza anche quale norma di rinvio, con cui il legislatore ticinese dispone che il calcolo rispettivamente la riscossione di questa tassa debba avvenire in base alle regole previste per il regime ordinario (messaggio n. 6775B dell'8 ottobre 2013; rapporto n. 6775 del 22 ottobre 2013 pag. 5 seg.; verbale della seduta serale del Gran Consiglio del 4 novembre 2013, intervento dell'on. Giacomo Garzoli).
La questione appena esaminata non coincide però con quella a sapere se le singole norme della regolamentazione cui l'art. 22 cpv. 5 LA-LAEl rinvia costituiscano esse stesse delle basi legali sufficienti. Per quanto oggetto di specifiche censure e per quanto necessario ai fini del contendere, questo aspetto andrà pertanto trattato più oltre.
8. Riguardo ad entrambi i regimi (transitorio e definitivo), una prima serie di critiche è rivolta contro il modo di calcolare la tassa "per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali" (art. 14 cpv. 1 LA-LAEl) rispettivamente la tassa "per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali" (art. 22 cpv. 5 LA-LAEl), sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 fr./mq (art. 14 cpv. 2 LA-LAEl).
Da un lato, i ricorrenti lamentano che l'ammontare della tassa venga stabilito tenendo conto della superficie stradale cantonale e comunale, senza distinzione alcuna riguardo al fatto che queste strade vengano o meno effettivamente utilizzate dai gestori di rete. Dall'altro, contestano la tassa metrica di 0.8-1.1 fr./mq, ovvero il fattore con cui viene moltiplicata la superficie stradale, per giungere all'importo che i gestori di rete devono al Cantone e ai Comuni del comprensorio che è stato loro attribuito.
9. Come detto, i ricorrenti lamentano innanzitutto che l'ammontare della tassa venga stabilito tenendo conto della superficie stradale cantonale e comunale, senza distinzione riguardo al fatto che queste strade vengano o meno effettivamente utilizzate dai gestori di rete. Ritenendola fondata su un criterio non causale, non pertinente, ne domandano l'annullamento a ragione della sua contrarietà al divieto d'arbitrio, e quindi anche del principio dell'equivalenza, che concretizza il divieto d'arbitrio in materia di tasse causali.
9.1. Un atto normativo di portata generale viola il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), quando non si fonda su motivi obiettivi seri o se è sprovvisto sia di senso sia di scopo ed è insostenibile anche nel risultato (sentenza 1C_409/2012 del 20 dicembre 2013 consid. 2.4). Al legislatore cantonale, organo politico soggetto a un controllo democratico, deve essere riconosciuta una grande libertà nell'elaborazione delle leggi. Esso dispone di un potere formatore esteso, in particolare nelle materie che dipendono largamente da fattori politici. Non spetta al Tribunale federale rivedere l'opportunità delle scelte effettuate in tale ambito. Una norma legale non verrà pertanto annullata perché altre soluzioni potrebbero essere ravvisabili o addirittura preferibili (DTF 136 I 241 consid. 3.1 pag. 250 seg. con ulteriori rinvii).
Quale concretizzazione del divieto d'arbitrio, il principio dell'equivalenza non esige d'altra parte che il tributo corrisponda esattamente al valore della prestazione fornita o al suo costo per la collettività; in particolare, nulla si oppone nemmeno al fatto che l'ammontare della stessa venga calcolato facendo capo a schematismi, a criteri che si basano sulla probabilità o su valori medi (DTF 139 III 334 consid. 3.2.4 pag. 337 segg.; sentenza 2C_329/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 4.2).
9.2. Per i ricorrenti, nel caso concreto delle infrastrutture di rete "l'apporto del demanio pubblico" dipenderebbe piuttosto da altri e più pertinenti fattori di quello scelto, la cui presa in considerazione avrebbe evitato di condurre ad una tassa arbitraria.
Così argomentando, essi dimenticano tuttavia che il fatto che altre soluzioni potrebbero essere ravvisabili o addirittura preferibili non giustifica di per sé l'annullamento di una norma (precedente consid. 9.1).
9.3. Nel contempo, nemmeno dimostrano l'insostenibilità di quella per cui hanno optato le autorità ticinesi.
9.3.1. Secondo gli insorgenti, che nel ricorso si riservano di sostanziare maggiormente i loro dati una volta in possesso della documentazione richiesta al Cantone, l'arbitrio sarebbe in casu manifestamente dato, siccome sarebbe possibile stimare che il 35 % delle superfici stradali prese in considerazione per il calcolo del tributo non sia percorso da nessuna rete. Come da loro stessi ammesso, detta stima non si basa tuttavia su cifre concrete, nemmeno relativamente ad alcuni singoli comuni quali ad esempio proprio quello di Stabio.
9.3.2. Contrariamente a quanto sostenuto in replica, neanche la tabella prodotta dal Cantone con la risposta dimostra poi la tesi sostenuta nell'impugnativa. Per i ricorrenti, da detto atto si evincerebbe in effetti che vi sono molti Comuni (quali ad. es. Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Centovalli, Cevio, Faido, Quinto, ecc.) con ampie superfici stradali - comunali e soprattutto cantonali - sulle quali "notoriamente" non passa alcuna rete elettrica, né mai ne sarà posata una, oppure passa una linea aerea invece che una interrata, che determinerebbe un diverso uso del demanio pubblico e costi sensibilmente differenti.
Come rilevato dal Cantone nella duplica, alla quale non ha fatto seguito più nessuna osservazione, è però altrettanto "notorio" che le strade costituiscono il luogo privilegiato di passaggio della rete di distribuzione di energia.
9.4. Formulando le loro critiche, gli insorgenti non considerano inoltre una serie di altri aspetti.
9.4.1. In primo luogo, non tengono sufficientemente conto del fatto che se già una normale tassa sull'uso del suolo pubblico è forzatamente oggetto di schematizzazioni, ciò vale ancor più quando una simile tassa è posta a carico dei gestori di rete di un intero Cantone e riguarda un servizio di distribuzione come quello di energia elettrica, che deve raggiungere in modo capillare - attraverso condotte o linee aeree - l'intero territorio, a prescindere dalla conformazione specifica delle sue singole parti.
Nel contempo, non considerano dovutamente che in materia di schematizzazioni la giurisprudenza del Tribunale federale permette proprio anche di riferirsi a valori medi e basati sulla probabilità (precedente consid. 9.1; DTF 139 III 334 consid. 3.2.4 pag. 337 segg.; 139 I 138 consid. 3.5 pag. 142 seg.; 2C_1054/2013 del 20 settembre 2014 consid. 6 con ulteriori rinvii).
9.4.2. In secondo luogo, non tengono nemmeno conto del fatto che, benché facendo capo ad una schematizzazione, il legislatore ticinese ha comunque optato per un sistema di calcolo che, contrariamente ad altri possibili, presenta comunque una connessione diretta con la superficie di suolo pubblico utilizzato.
Come indicato da questa Corte nella DTF 138 II 70 e proposto dai ricorrenti medesimi, prospettabile sarebbe in effetti stata anche la percezione di un tributo che si rifà alla quantità di energia trasportata. Ora però, proprio un simile sistema - cui fa appunto già riferimento la DTF 138 II 70 e che risulta diffusamente applicato nella pratica (PHYLLIS SCHOLL, Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlichen Grund und Bodens durch elektrische Leitungen, in Jusletter del 30 novembre 2015 luglio 2010, n° 17) - ha a ben vedere una connessione diretta con l'effettivo uso del suolo pubblico che risulta più labile di quello in questione. Pure per la mancata presa in considerazione di tale aspetto, il sostenuto arbitrio nella scelta svolta dal legislatore ticinese - che dev'essere dato anche nel risultato - non appare quindi dimostrato.
9.4.3. Benché in altra sede formulino essi stessi tale ipotesi, i ricorrenti non considerano infine che, quand'anche il criterio adottato dalle autorità ticinesi dovesse essere giudicato non (interamente) "causale", come da loro sostenuto, ciò non porterebbe ancora in modo automatico ad annullare le norme che lo prevedono.
Davanti al chiaro intento di introdurre una tassa causale (messaggio del Consiglio di Stato n. 6775 dell'9 aprile 2013 pag. 2 segg.), ma anche alla volontà di non rinunciare a compensare gli introiti ottenuti in passato grazie alle cosiddette "privative" (risposta pag. 2), va infatti almeno in via di principio ricordato che, oltre a quelli appartenenti alle categorie elencate nel considerando 5.1, esistono tributi che hanno un carattere misto (sentenze 2C_900/2011 del 2 giugno 2012 consid. 4.1; 2C_24/2012 del 12 aprile 2012 consid. 3 e 2C_88/2009 del 19 marzo 2010 consid. 5), con componenti causali e non causali e che, negate le condizioni per ammettere il prelievo di una tassa causale, si può quindi ancora porre la questione dell'ammissibilità del prelievo quale imposta (sentenze 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 e 2C_900/2011 del 2 giugno 2012 consid. 4.1).
10. Ritenendolo anch'esso lesivo del principio dell'equivalenza, i ricorrenti contestano poi il valore metrico di 0.8-1.1 fr./mq con cui viene moltiplicata la superficie stradale cantonale e comunale per giungere a quanto dovuto dal singolo gestore di rete. In aggiunta, considerano che violato sia pure il principio della legalità.
10.1. Nell'impugnativa, la fissazione di una tassa metrica di 0.8 fr./mq viene innanzitutto considerata irrisoria. Invece di tenere conto dei soli costi di costruzione delle strade, sostengono gli insorgenti, sarebbe infatti stato necessario basarsi anche su quelli di acquisto rispettivamente di esproprio, che oggi ammontano almeno a 250-300 fr./mq.
Tale argomentazione non può essere però seguita. Come rilevato nella risposta, essi si limitano in effetti a presentare il loro punto di vista, e non dimostrano pertanto nessuna violazione del principio dell'equivalenza rispettivamente del divieto di arbitrio, di cui il primo è una concretizzazione (precedente consid. 5.2).
10.2. Nel contempo, seguita non può nemmeno essere la critica con cui viene ravvisata un'ulteriore violazione del principio dell'equivalenza nell'introduzione di una forchetta oscillante tra 0.8 e 1.1 fr./mq, accompagnata dall'indicazione che, una volta stabilito il prezzo per l'anno in questione, esso varrà per tutto il Cantone.
10.2.1. I ricorrenti partono in sostanza dal principio che ancorare nella legge una forchetta di prezzo al mq abbia senso solo se essa serva per prendere in considerazione, conformemente alla natura causale della tassa d'uso, le peculiarità regionali o locali. Siccome questo non è il caso nella fattispecie che ci occupa - poiché, una volta stabilito il prezzo per l'anno in questione, lo stesso vale per tutto il Cantone - il principio dell'equivalenza sarebbe pertanto violato anche per questo motivo.
Così argomentando non si avvedono tuttavia del fatto che se è vero che l'inclusione di simili forchette in norme che regolano tributi causali costituisce uno dei mezzi per stabilire il valore di prestazioni di un determinato genere, tenendo nel contempo conto che vi possono essere differenze tra di esse (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed. 2014, § 58 n. 23a; DANIELA WYSS, Kausalabgaben, pag. 65 seg. segg.), questo non è necessariamente il suo unico scopo.
10.2.2. Ritenuto che il principio dell'equivalenza impedisce in sostanza di percepire un importo che superi i limiti del ragionevole (DTF 135 I 130 consid. 2 pag. 133 seg.; DANIELA WYSS, Kausalabgaben, pag. 72 segg.) e che non obbliga quindi a sfruttare interamente il potenziale di un tributo in termini di introiti, l'introduzione di una forchetta può infatti anche solo mirare a concedere all'ente pubblico un semplice spazio di manovra di cui fare uso a seconda dei propri effettivi bisogni. Siccome i ricorrenti non sostengono rispettivamente non dimostrano che l'applicazione di una tassa metrica tra 0.8 e 1.1 fr./mq superi i limiti del ragionevole - lamentandosi piuttosto del contrario, ovvero del fatto che essa sia irrisoria (precedente consid. 10.1) - una violazione del principio dell'equivalenza non può quindi essere constatata.
10.3. Condivisa non può infine essere neanche l'opinione in base alla quale "la fissazione di una forchetta appare problematica dal punto di vista dell'esigenza di una base legale formale".
10.3.1. Come risulta da una lettura dell'impugnativa, i ricorrenti denunciano il fatto che l'art. 10 del regolamento non definisca i criteri per stabilire la tassa metrica annuale concretamente applicabile entro la forchetta di prezzo stabilita dalla legge.
Così argomentando non si confrontano tuttavia con l'art. 127 cpv. 1 Cost. e con la giurisprudenza ad esso relativa (precedente consid. 5.3), di modo che la loro critica non rispetta le condizioni previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Benché si fossero riservati la facoltà di precisare la propria critica successivamente, ciò non è inoltre avvenuto in replica. In tale contesto, la questione della lesione del principio della legalità in relazione al margine di manovra concesso al Consiglio di Stato - che gli insorgenti stessi riconoscono per altro come ristretto entro un limite minimo ed un limite massimo - non viene infatti più tematizzata ed i ricorrenti si limitano a ribadire che il valore di affitto stabilito tra 0.8 e 1.1 fr./mq sarebbe "irrisorio".
10.3.2. In via abbondanziale può essere comunque aggiunto che il principio di legalità non appare affatto violato.
Che lo spazio di manovra concesso al Consiglio di Stato dalla forchetta in questione sia ristretto lo riconoscono anche i ricorrenti medesimi. Ponendo un limite massimo nella legge, il legislatore ticinese indica inoltre chiaramente ai contribuenti, ovvero ai gestori di rete, l'imposizione massima che si possono aspettare (DTF 135 I 130 consid. 7 pag. 139 segg.; sentenza 2C_609/2010 del 18 giugno 2011 consid. 4.1.2 e contrario).
 
Erwägung 11
Un'ulteriore serie di critiche è rivolta contro le modalità di addossamento della tassa "per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali" (art. 14 cpv. 1 LA-LAEl) rispettivamente della tassa "per l'uso speciale delle strade cantonali e comunali" (art. 22 cpv. 5 LA-LAE), percepita dai gestori di rete (DTF 138 II 70 consid. 6), ai consumatori finali.
In questo contesto, i ricorrenti fanno infatti valere una nuova violazione del principio di legalità, una lesione del diritto alla parità di trattamento del divieto di arbitrio e del principio dell'equivalenza, una violazione dell'art. 134 Cost. e dell'autonomia comunale (successivo consid. 12), nonché un'incompatibilità con la legge federale sull'approvvigionamento elettrico (successivo consid. 13).
 
Erwägung 12
Come già rilevato, il legislatore ticinese non addossa ai consumatori finali di un determinato comprensorio quanto dovuto a titolo di tributo per l'uso del suolo pubblico dal gestore di rete del comprensorio stesso, ma opta per un sistema differente (art. 14a LA-LAEl). Concretizzato nel regolamento, questo sistema prevede che, a garanzia dell'equità di trattamento, il computo avvenga in base ad un fattore di addossamento uguale per tutti i consumatori finali del Cantone, che viene calcolato dividendo l'importo totale della tassa di cui all'art. 10b RLA-LAEI (ovvero, il totale di quanto dovuto dai gestori di rete a Cantone e Comuni a titolo di tributo per l'uso del suolo pubblico) per il quantitativo di energia elettrica fatturata dai gestori di rete ai consumatori secondo l'art. 10c cpv. 2 RLA-LAEl (art. 10d RLA-LAEl; risposta al ricorso, p.to 7 pag. 8).
Per le ragioni indicate nel seguito, neppure di tale regolamentazione viene però dimostrata una contrarietà alla Costituzione federale.
12.1. Innanzitutto, i ricorrenti lamentano la mancata indicazione, già a livello di legge, delle modalità e dei criteri per il calcolo dell'importo addossato al consumatore e il principio della plafonatura a 8 GWh per quanto attiene all'addossamento ai grossi consumatori.
12.1.1. Come detto, il principio della legalità prescrive che il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, dev'essere, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. Anche quando la legge delega all'organo esecutivo la competenza di stabilire un tributo, la norma di delegazione non può quindi dare carta bianca a quest'autorità, ma deve indicare, almeno a grandi linee, la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e la base di calcolo del tributo (DTF 135 I 130 consid. 7.2 pag. 140; sentenze 2C_122/2011 del 7 giugno 2012 consid. 2.3 e 2C_385/2012 del 4 maggio 2012 consid. 4).
12.1.2. Nel caso in esame, il tributo in discussione è quello che ha per oggetto l'uso speciale delle strade cantonali e comunali previsto in via transitoria dall'art. 22 e in via definitiva dall'art. 14 LA-LAEl. In base alla legge, chiari sono l'oggetto, la cerchia dei contribuenti, ovvero i gestori di rete, e il modo di calcolo del tributo stesso, ovvero la moltiplicazione della superficie stradale per una tassa annuale metrica fra 0.8 e 1.1 fr./mq.
Per quanto riguarda l'addossamento ai consumatori finali del tributo, esso è previsto dall'art. 14a LA-LAEl. Questa norma precisa d'altra parte che, a garanzia dell'equità di trattamento, l'addossamento deve avvenire in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale, demandando la fissazione della modalità, del sistema di computo e dei limiti dell'addossamento al regolamento del Consiglio di Stato.
12.1.3. Ora è ben vero che nel quadro descritto la legge non stabilisce in che precisa misura i consumatori finali siano tenuti a sopportare il tributo sull'uso del suolo pubblico. Come già rilevato, i criteri per il calcolo del tributo stesso (superficie e prezzo al mq) sono tuttavia contenuti nell'art. 14 LA-LAEl e, insieme all'art. 14a LA-LAEl, danno quindi anche conto dell'importo massimo che i consumatori dovranno nel complesso sopportare. Va infatti ribadito che quest'ultimo disposto prescrive pure che l'addossamento dovrà essere uniforme e quindi rilevato che i singoli montanti computati sono in sostanza il risultato di un semplice calcolo.
Per quanto riguarda il plafonamento dei consumi di energia presi i considerazione, occorre poi osservare che lo stesso è anch'esso previsto dall'art. 14a LA-LAEI, che delega esplicitamente al Consiglio di Stato la fissazione dei "limiti" dell'addossamento. Certo è che la legge non fornisce ulteriori indicazioni al riguardo, lasciando la fissazione di questi "limiti" all'esecutivo; anche in questo caso, occorre tuttavia ribadire che ciò non ha influenza sull'ammontare della percezione da parte dello Stato del tributo in quanto tale, che resta possibile solo fino all'importo massimo previsto dall'applicazione dei criteri indicati dall'art. 14 LA-LAEl (superficie e prezzo al mq).
12.1.4. La critica con la quale viene fatta valere la violazione del principio di legalità ancorato nell'art. 127 cpv. 1 Cost. dev'essere pertanto respinta.
12.2. Dalle motivazioni addotte nel ricorso non risulta poi nemmeno una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 e 127 Cost.) e del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.).
12.2.1. Il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente legati. Una norma è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso rispettivamente di scopo (DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133). Essa disattende invece il principio della parità di trattamento quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.). L'ingiustificata uguaglianza rispettivamente disparità di trattamento deve riferirsi ad un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il fatto che una violazione dell'art. 8 cpv. 1 rispettivamente dell'art. 127 cpv. 2 Cost. può comunque trovare una legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore (DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag. 93 seg.; 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii a giurisprudenza e dottrina) e che - in generale, ma in particolare in ambito di tributi - quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.).
12.2.2. I ricorrenti individuano nella fissazione di un fattore di addossamento uniforme uguale per tutto il Cantone (per il 2014 fissato in 0.77 cts./kWh) una violazione dell'art. 8, 9 e 127 Cost., siccome detto sistema non tiene conto dell'effettiva estensione della rete e delle caratteristiche geo-politiche dei comprensori in cui gli stessi si trovano. Riferendosi alla situazione nel Comune di Stabio, denunciano in particolare il fatto che i "consumatori devono pagare una tassa d'uso di quattro volte superiore, senza che ciò corrisponda all'effettiva estensione della rete da loro utilizzata ed essendo in una situazione geografica completamente differente da quella dei consumatori che vivono in Comuni discosti e poco popolati".
Così argomentando, e in particolare ascrivendo l'uso del suolo pubblico direttamente ai consumatori, essi non considerano tuttavia che un conto è la riscossione presso il gestore di rete della tassa prevista dall'art. 14 cpv. 1 LA-LAEl, quale controprestazione per la concessione dell'uso speciale del suolo pubblico agli stessi, altro conto è quello del suo ribaltamento sui consumatori di energia elettrica (DTF 138 II 70 consid. 6.2 seg.). Sempre argomentando in tal senso, essi non si confrontano inoltre con la situazione particolare in cui sono, ovvero col fatto che il comprensorio servito dalle Aziende Municipalizzate di Stabio coincide con il territorio del Comune medesimo, mentre nella maggioranza dei casi i comprensori che sono chiamati a servire i singoli gestori di rete sono costituiti da territori assai più vasti e variegati, sia dal punto di vista della grandezza degli insediamenti che vi si trovano che da quello delle caratteristiche territoriali, e che anche in relazione ai consumatori serviti in questi comprensori l'autorità cantonale doveva individuare una soluzione percorribile (al riguardo, cfr. l'allegato al RLA-LAEl in cui sono indicati i comprensori in cui è suddiviso il territorio ticinese ed i gestori di rete che li servono).
Già solo preso atto del fatto che gli insorgenti formulano le proprie critiche di natura costituzionale senza tenere conto di tali importanti aspetti, le stesse non possono quindi essere seguite. D'altra parte, queste critiche, ed in particolare anche quella con cui i ricorrenti si richiamano al principio dell'equivalenza per denunciare lo squilibrio tra quanto "utilizzato" dai consumatori finali e quanto da loro versato in base al sistema di addossamento uniforme e quindi l'arbitrio, danno di fatto anche per acquisito ciò che acquisito non è: ovvero che l'importo dovuto dal consumatore finale di energia elettrica debba per forza dipendere dall'estensione della rete di cui dispone il gestore che lo fornisce, mentre il vantaggio tratto dai consumatori finali è in definitiva la stessa facoltà di essere approvvigionati di energia, possibile certo solo in presenza di una rete di distribuzione, ma che non dipende direttamente dalla superficie di suolo pubblico utilizzata dal gestore.
12.3. Sostanziata non è infine una contrarietà della normativa impugnata all'esclusione dell'imposizione cantonale e comunale prevista dall'art. 134 Cost. rispettivamente all'autonomia comunale garantita dall'art. 50 Cost.
12.3.1. A norma dell'art. 134 Cost. ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni. In relazione a quale tributo tra quelli cui fa riferimento la norma di esclusione in questione la stessa sarebbe in casu stata violata non viene tuttavia spiegato e nemmeno risulta immediatamente comprensibile.
Certo è che la semplice indicazione secondo la quale "l'addossamento uniforme denatura la tassa in questione, che dovrebbe essere causale, trasformandola in un tributo di natura mista, con carattere d'imposta", non dimostra ancora alcunché. Data la competenza originaria di cui godono in materia fiscale sulla base dell'art. 3 Cost., i Cantoni hanno infatti anche la facoltà di decidere il prelievo di imposte proprie (sentenze 2P.229/2006 del 14 maggio 2007 consid. 4.3 e 2P.316/2004 del 31 ottobre 2005 consid. 4.3 con ulteriori rinvii).
12.3.2. In relazione al richiamo all'art. 50 cpv. 1 Cost., che garantisce l'autonomia comunale nella misura prevista dal diritto cantonale, occorre d'altra parte rilevare che nell'ambito di un controllo astratto è soltanto possibile far valere che la criticata normativa priva indebitamente i Comuni di una competenza legislativa o di un ambito d'autonomia garantiti loro dalla Costituzione cantonale (DTF 133 I 128 consid. 3.3; sentenza 1C_409/2012 del 20 dicembre 2013 consid. 3.2). Che questo sia il caso anche nella fattispecie in esame, l'impugnativa, che contiene un solo rinvio all'art. 107 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL/TI 2.1.1.2], concernente le funzioni di polizia locale, tuttavia non lo sostiene rispettivamente non lo sostanzia. Per quanto i ricorrenti motivino la loro critica richiamandosi direttamente alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico, le argomentazioni da essi addotte si confondono invece con quelle che verranno esaminate al punto successivo.
13. Oltre a farne valere l'incostituzionalità in relazione ai punti indicati, i ricorrenti ritengono ancora che il sistema di addossamento del tributo percepito per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali sia lesivo della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.
13.1. Riferendosi in particolare agli art. 6 cpv. 2 e 14 LAEl, l'impugnativa considera che da un'interpretazione della legge federale e del suo messaggio accompagnatorio è possibile osservare:
che, in principio, sono i gestori delle reti di distribuzione (e non i Cantoni) a fissare, nei loro comprensori, un tariffario unitario per le economie domestiche con profilo di consumo equivalente;
che i Cantoni determinano l'attribuzione dei comprensori (art. 5 cpv. 1 LAEl) e che con questa competenza, il legislatore ha inteso già garantire un principio di solidarietà, nella misura in cui ha voluto evitare la formazione di comprensori "sforniti" lasciando al libero arbitrio di un gestore la decisione se continuare a gestire una rete non redditizia poiché, ad esempio, discosta;
che all'interno di ogni Cantone, il legislatore federale ha quindi concepito la solidarietà tariffale innanzitutto e di principio come solidarietà all'interno del comprensorio, prevedendo per altro l'obbligo di applicare la stessa tariffa ai clienti analoghi di uno stesso gestore di rete (art. 6 LAEl);
che per tutti gli altri costi di rete che un'azienda distributrice deve sostenere oggi è infatti già presente una solidarietà solo all'interno dei comprensori e che non vi è quindi ragione fondata per derogare a questo principio per la sola tassa d'uso;
che ogni adeguamento dei prezzi (come quello provocato dall'applicazione di un fattore di addossamento cantonale come quello contestato) costituisce una parziale sovvenzione trasversale che diminuisce gli incentivi fondati sul principio di causalità e che, in quanto deroga ad un principio fondamentale, esso deve pertanto rimanere, secondo le regole generali del diritto, un'eccezione ed essere applicato in maniera assai restrittiva;
che la legge federale introduce poi un secondo (in un certo senso sussidiario a quello comprensoriale) concetto di solidarietà tariffale, all'art. 14 cpv. 4 LAEI dove parla di tariffe regionali, ma che regionale non significa necessariamente cantonale;
che, d'altro lato, da un'interpretazione della disposizione in questione emerge che il legislatore federale non ha inteso imporre una solidarietà a livello infracantonale, ma semmai intercantonale e che ciò è confermato anche dalla competenza sussidiaria della Confederazione in merito alla creazione di un fondo di compensazione, competenza che si giustifica proprio perché si parla di rapporti intercantonali.
13.2. Detto ciò, rileva che il legislatore ticinese non ha tenuto conto di nessuno di questi aspetti e in particolare:
che non ha analizzato più da vicino e nel dettaglio la situazione cantonale nel suo insieme, chiedendosi se concretamente fosse lecito, necessario e proporzionale uniformare o se non fosse sufficiente agire a livello dei diversi comprensori, tenendone in considerazione le diverse caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche;
che esso ha de plano ammesso una necessità di uniformazione cantonale, per altro solo per questa tassa d'uso e non per gli altri costi di rete, adducendo una generica necessità di "salvaguardia del principio di equità";
che ciò non è accettabile, siccome si tratta di fatto di un nuovo tipo di perequazione finanziaria tra comuni urbani e comuni di montagna, obiettivo che la legge federale non persegue e che è già disciplinato e conseguito mediante altri dispositivi giuridici (in particolare la legge cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale);
che è insostenibile ed arbitrario ritenere, senza alcun tipo di considerazione più approfondita, che il legislatore federale abbia inteso imporre una simile uniformità a livello interno cantonale;
che così facendo il legislatore cantonale ha ampiamente ecceduto il margine di manovra lasciatogli dal legislatore federale.
13.3. Anche queste ulteriori censure, mosse per denunciare una contrarietà del metodo di addossamento alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico, non possono essere tuttavia condivise.
13.3.1. Tutte le critiche appena riportate partono pacificamente dal principio che la legge federale sull'approvvigionamento elettrico regoli nel merito anche i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.
Così tuttavia non è. Come è già stato più volte rilevato da questa stessa Corte, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici, tra cui ricadono anche quelli in discussione, sono in effetti (le uniche) componenti del prezzo dell'elettricità che non sono sottoposte alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico e che continuano ad essere rette dalle leggi federali e dalle leggi cantonali specifiche (DTF 138 I 468 consid. 2.5 pag. 472 seg. e 138 I 454 consid. 3.6.3 pag. 463; sentenza 2C_226/2012 del 10 giugno 2013 consid. 4.2).
13.3.2. Proprio in relazione a tributi relativi all'uso del suolo pubblico previsti dal diritto cantonale, i materiali legislativi (FF 1447 segg., p.to 5.4 dedicato al "rapporto con il diritto cantonale") indicano inoltre chiaramente che "con un mercato dell'elettricità aperto, il transito di corrente elettrica su fondi pubblici (per es. prato comunale) rimane una forma di utilizzazione speciale di un bene pubblico. Gli enti pubblici possono concedere questo diritto come in precedenza mediante concessioni e chiedere un corrispettivo (tassa di concessione) per l'utilizzazione speciale (transito di corrente). La legge sull'approvvigionamento elettrico non contiene disposizioni che limitano l'autonomia dei Cantoni o dei Comuni in qualsiasi forma" (nella versione in francese "la loi sur l'approvisionnement en électricité ne contient aucune disposition restreignant l'autonomie des cantons ou des communes de quelque manière que ce soit" [FF 2005 1493 segg.]; nella versione in tedesco "das Stromversorgungsgesetz enthält keine Bestimmungen, welche die Autonomie der Kantone bzw. Gemeinden in irgendeiner Form einschränken" [FF 2005 1611 segg.]; DANIELA WYSS, Tarife in der Stromversorgung, in: Kausalabgaben, 2015 pag. 205 segg., 208 seg.).
13.3.3. Davanti alla situazione giuridica appena descritta, rispettivamente all'indicazione contenuta nel messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la legge federale sull'approvvigionamento elettrico, che conferma che detta normativa non ha influsso sulle competenze dei Cantoni in materia di percezione di tributi come quello in discussione, anche il fatto che il legislatore ticinese faccia esso stesso un (generico) riferimento all'art. 14 cpv. 4 LAEl nei materiali relativi alla LA-LAEl (messaggio del Consiglio di Stato n. 6775 dell'9 aprile 2013 p.to 10 nota 16) per giustificare un addossamento uniforme in tutto il Cantone non può evidentemente mutare alcunché.
Restando immutate le proprie competenze in materia di prelievo di tributi sull'uso del suolo pubblico, e fatti evidentemente salvi i limiti generali della Costituzione federale (art. 8, art. 9 ecc.) così come eventuali limiti posti dallo stesso diritto cantonale (precedente consid. 12.3.2), il legislatore ticinese aveva infatti anche piena libertà nel regolare il sistema di addossamento del tributo percepito presso i gestori di rete ai consumatori di energia elettrica.
13.3.4. Del resto, se è vero che i tributi e le prestazioni agli enti pubblici fanno anch'essi parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 cpv. 1 LAEl), essi non rientrano in senso stretto nei tariffari in quanto tali, alla cui armonizzazione mira l'art. 14 cpv. 4 LAEl, ma devono essere conteggiati separatamente (art. 6 cpv. 3 e 12 cpv. 2 LAEl; DANIELA WYSS, Tarife in der Stromversorgung, op. cit., pag. 213).
In merito al corrispettivo sull'uso della rete, la legge federale sull'approvvigionamento elettrico si limita d'altra parte proprio a indicare che esso non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (art. 14 cpv. 1 LAEl) e che lo stesso deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo (art. 14 cpv. 2 LAEl; FF 2005 1489 seg.). Anche questa norma, non impone pertanto nessun ulteriore limite ai disposti qui concretamente in discussione.
 
Erwägung 14
14.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato.
14.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, tutti intervenuti in causa quali consumatori di energia elettrica, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Nella misura in cui il Comune di Stabio faccia valere di avere ricorso non solo come privato ma anche nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, le spese giudiziarie sono comunque da esso dovute, poiché è toccato dall'esito della causa nei suoi interessi pecuniari (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF; sentenza 2C_706/2012 del 16 aprile 2013 consid. 8 e contrario; BERNARD CORBOZ, COMMENTAIRE DE LA LTF, 2a ed. 2014, N. 21 SEGG. AD ART. 66).
14.3. Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino non hanno diritto a ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese di giustizia di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Comunicazione ai ricorrenti, rispettivamente al loro rappresentante, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale dell'energia.
Losanna, 16 agosto 2016
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli