BGer 1F_21/2016 |
BGer 1F_21/2016 vom 26.08.2016 |
{T 0/2}
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1F_21/2016
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Sentenza del 26 agosto 2016 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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istante,
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contro
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Marco Villa, Corte delle assise criminali, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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controparte,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 4 agosto 2016,
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domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_266/2016 e 1B_276/2016 del 4 agosto 2016.
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Fatti: |
A. Con sentenza del 4 agosto 2016 il Tribunale federale, congiunte le cause 1B_266/2016 e 1B_276/2016, ha dichiarato inammissibili due ricorsi sottopostigli dall'avv. A.________.
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B. Con atto dell'8 agosto 2016 A.________ presenta una "istanza di ricusazione della Corte presieduta dal Giudice Merkli I Corte di diritto pubblico" e una "istanza di riesame", volta all'accertamento della nullità della citata sentenza del 4 agosto 2016, aggiungendo che l'istanza dovrebbe valere pure quale "introduzione del ricorso in materia penale" contro la sentenza 23 giugno 2016 della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), rimedio ch'ella completerebbe entro il termine legale, scadente il 5 settembre 2016. Chiede, concessa all'istanza l'effetto sospensivo, di accogliere le domande di ricusazione e di riesame e di conseguenza di accogliere la domanda cautelare urgente, nel senso di ordinare al Presidente e al Tribunale penale cantonale di sospendere il procedimento penale nei suoi confronti (inc. 72.2015.133); nel merito postula di accertare la nullità della decisione impugnata, unitamente a quella del 9 maggio 2016 del Presidente del Tribunale penale cantonale e di accogliere "la domanda di sospensione". Ripropone poi la "doglianza" oggetto della causa 1B_276/2016.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. La domanda di revisione può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). La legittimazione dell'istante è pacifica.
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1.2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). Come si vedrà, l'istanza in esame disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.
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Erwägung 2 |
2.1. Secondo la costante giurisprudenza, il tribunale rispettivamente la corte dei quali è chiesta la ricusa in blocco di tutti i suoi membri, possono dichiarare di massima essi medesimi inammissibile la domanda, quand'essa sia priva di ogni fondamento, abusiva o manifestamente inammissibile (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2 pag. 464; sentenze 1F_17/2016 del 20 luglio 2016 consid. 1; 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2.2 e 2.4 e 1C_9/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 5.1, in: RtiD II-2011 n. 4 pag. 16 e n. 5 pag. 21; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 16 e 17 ad art. 36).
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2.2. L'istante non indica specificatamente alcuno dei motivi elencati all'art. 121 LTF, per i quali la revisione può essere domandata. Dal contenuto dell'istanza risulta nondimeno ch'ella invoca implicitamente l'art. 121 lett. a LTF, segnatamente la violazione di norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricusazione (lett. a). Adduce infatti, invero in maniera del tutto generica, che tutta la magistratura federale "essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllata, ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie", con al suo dire l'inevitabile conseguente violazione della sua indipendenza. Aggiunge che i membri della I Corte di diritto pubblico, poiché eletti per un periodo limitato a sei anni (art. 9 cpv. 1 LTF) dall'Assemblea federale (art. 5 cpv. 1 LTF), che esercita l'alta vigilanza sul Tribunale federale (art. 3 cpv. 1 LTF), sarebbero anch'essi controllati dal Parlamento federale, circostanza che sarebbe sufficiente per dimostrare la loro asserita assenza di indipendenza e di imparzialità. Fa inoltre valere l'incostituzionalità degli art. 3, 5 e 9 LTF con riferimento agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Riguardo a quest'ultima censura, la ricorrente disattende tuttavia che il Tribunale federale non può esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.).
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2.3. L'istanza di revisione è in gran parte tardiva e quindi inammissibile. In effetti, secondo l'art. 124 cpv. 1 lett. a LTF una domanda per violazione delle norme sulla ricusazione dev'essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione. Ora, è manifesto che il criticato sistema di elezione dei giudici federali (art. 5, 3 e 9 LTF), notorio, era noto alla ricorrente già prima dell'emanazione della sentenza del 4 agosto 2016.
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Anche la composizione ordinaria della I Corte di diritto pubblico, pubblicata sul sito Internet del Tribunale federale e nell'annuario federale, era conosciuta in anticipo dalla ricorrente. Secondo la giurisprudenza, sulla base del principio della buona fede la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4 e rinvii; 136 III 605 consid. 3.2.2 pag. 609). Orbene, che i giudici ricusati sono stati eletti sulla base delle norme invocate dalla ricorrente era noto a quest'ultima, la quale non poteva pertanto attendere l'esito a lei sfavorevole del gravame per ricusarli solo in un secondo tempo, dovendo procedervi tempestivamente, rendendo verosimili i relativi fatti (art. 36 cpv. 1 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, loc. cit., n. 8 ad art. 36; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 4 in fine ad art. 124).
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2.4. Giova nondimeno rilevare che secondo la giurisprudenza il criticato sistema d'elezione e la durata del mandato si fondano sul postulato che una volta eletti si presume che i magistrati siano capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronuncino obiettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali, non addotte in concreto dalla ricorrente, e non di semplici congetture, si potrebbe pensare che un giudice potrebbe subire un'influenza dalla formazione politica alla quale appartiene al punto da non apparire più come imparziale nella trattazione di una determinata causa (sentenze 1B_460/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.1-3.3, in: SJ 2013 I pag. 438 e 1C_103/2011, citata, consid. 3.1).
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2.5. Circa la pretesa parzialità del giudice federale Merkli e del collegio giudicante, l'istante si limita a rilevare che la loro pretesa imparzialità deriverebbe dal fatto di non aver accertato che il procedimento penale pendente dinanzi alla Corte delle Assise criminali sarebbe stato sospeso in seguito alla ricusazione del suo Presidente e dei suoi membri davanti alla CRP. Sostiene che, sebbene con decisione del 23 giugno 2016 la CRP abbia respinto le sue istanze di ricusazione, il procedimento penale sarebbe nondimeno "sospeso" a dipendenza "dell'effetto sospensivo attaccato al termine di ricorso" per impugnare quella decisione dinanzi al Tribunale federale, termine che a causa delle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) scadrebbe il 5 settembre 2016. Poiché nella sentenza dedotta in revisione la I Corte di diritto pubblico non ha accertato che "vi sarebbe una sorta di effetto sospensivo al termine di ricorso" e che pertanto essa non si è espressa né nel merito della ricusa né sull'asserita incompetenza materiale del Tribunale penale cantonale e nemmeno ha ordinato la sospensione del procedimento penale, avrebbe emanato una decisione nulla. Questo quesito inerente al merito della sentenza del 4 agosto 2016, nell'ambito della quale alla ricorrente è stato spiegato perché dette censure non potevano essere esaminate (consid. 2.1 e 2.2 e 4.2), esula, come ancora si vedrà, dall'oggetto di una domanda di revisione ed è pertanto inammissibile.
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2.6. Riprendendo in parte testualmente le critiche di merito contenute nel ricorso oggetto della sentenza dedotta in revisione, la ricorrente misconosce infatti che il rimedio della revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Una siffatta domanda non è infatti data per fare valere che il Tribunale federale a torto non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente di quella relativa all'asserita nullità della citata sentenza della CRP e delle criticate ordinanze adottate dal Presidente della Corte delle assise criminali. Inoltre, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne se del caso una presentata in maniera processualmente conforme non costituisce un motivo di revisione (sentenza 2F_12/2011 del 19 luglio 2011 consid. 2; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed., n. 8 all'art. 121). D'altra parte, dichiarando interamente inammissibili i gravami, il Tribunale federale ha manifestamente giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza del motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF, norma peraltro nemmeno invocata dalla ricorrente (sentenza 1F_16/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 3). La revisione del resto non sarebbe data neppure per correggere presunti errori di diritto (sentenze 1F_17/2016, citata, consid. 2 e 1F_28/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.3 nei confronti dell'istante; cfr. DTF 122 II 17 consid. 3).
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Erwägung 3 |
3.1. Nella misura in cui la ricorrente adduce che l'istanza di ricusazione e di revisione dovrebbe valere pure quale "introduzione" del ricorso in materia penale, ch'ella intenderebbe completare entro il 5 settembre 2016, si può rinviare, per brevità, a quanto già esposto nella sentenza del 4 agosto 2016 (consid. 2.1 e 2.2). Al riguardo si può in particolare ribadire che l'effetto sospensivo può fondarsi solo sull'esistenza di un ricorso (RICHARD CALAME, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 387, richiamato dall'istante; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in: Bundesgerichsgesetz, 2aed., n. 8 art. 203). Ella non spiega del resto perché una siffatta richiesta di accertamento sarebbe ammissibile e inoltre neppure chiede, nelle conclusioni dell'istanza, l'annullamento della criticata decisione della CRP, con la quale peraltro non si confronta. Come risulta dalle conclusioni della domanda in esame, la richiedente mischia e confonde procedure e decisioni che, sebbene attinenti a fattispecie analoghe e connesse, sono giuridicamente manifestamente indipendenti le une dalle altre.
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In tale ambito, con scritto del 13 agosto 2016, la ricorrente rileva che l'incarto 1B_266/2016 non esisterebbe, non sarebbe stato da lei introdotto e non ne sarebbe a conoscenza. Ora, questo incarto si riferisce, come indicato nella sentenza del 4 agosto 2016 (Fatti C, consid. 2), al suo scritto 18 luglio 2016, con il quale l'istante contestava la reiezione dell'istanza di ricusazione decisa con sentenza del 23 giugno 2016 dalla CRP, da lei prodotta chiedendo urgentemente ed espressamente al Tribunale federale la sospensione del procedimento penale fino alla decisione definitiva sulla ricusa. Con lettera del 21 luglio 2016 il Tribunale federale le ha indicato il citato numero dell'incarto conseguentemente aperto. La causa, vertente su motivazioni analoghe a quella 1B_276/2016 (nuovamente riproposte nell'istanza in esame), è stata poi congiunta e decisa unitamente a quest'ultima.
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3.2. La richiesta dell'istante di sospendere il procedimento penale cantonale inc. 72.2015.133, nel quale il dibattimento era stato fissato all'epoca per il 9 agosto 2016, oltre a esulare dalla procedura di revisione, è divenuta priva di oggetto. Infatti, con scritto del 12 agosto 2016 il Presidente della Corte delle assise criminali ha comunicato al Tribunale federale, con copia alle parti, che il pubblico dibattimento in quella causa, "andato contumaciale il 9 agosto 2016", è stato nuovamente fissato, in applicazione dell'art. 336 cpv. 1 CPP, per i giorni 3-5 e 10 e 11 ottobre 2016.
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Erwägung 4 |
4.1. Ne segue che la domanda di ricusazione e quella di revisione sono inammissibili. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo e di adozione di misure cautelari urgenti.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
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2. La domanda di revisione è inammissibile.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Tribunale penale cantonale.
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Losanna, 26 agosto 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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