BGer 6B_756/2016 |
BGer 6B_756/2016 vom 15.09.2016 |
{T 0/2}
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6B_756/2016
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Sentenza del 15 settembre 2016 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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opponenti.
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Oggetto
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Diffamazione, comunicazione delle decisioni,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
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25 maggio 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. |
A.a. L'avv. B.________ è stata difensore d'ufficio di A.________ nell'ambito di alcuni procedimenti penali che la opponevano a C.________. Considerando l'operato della patrocinatrice carente e scorretto, A.________ ha fatto spiccare nei suoi confronti tre precetti esecutivi, rispettivamente il 20 aprile 2009, il 20 aprile 2010 e il 2 maggio 2011 per un importo di fr. 250'000.-- oltre interessi. La causa del credito veniva così descritta:
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«Per gravi danni morali-materiali-spese, lesione dell'onore e della dignità, cagionati con intenzione-infedeltà-negligenza-incoscienza-irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso-autoritario e irrispettevole della sua attività professionale-ritiro del mandato assunto non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso da vera e propria padrona assoluta senza neppure essere stata contattata e informata-nella causa C.________ - come da miei scritti - art. 41 e art. 394 e segg. C.O, art. 11 Legge sull'avvocatura, art. 3, 5, 7, 11, 26 e 27 Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino».
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A.b. Dopo aver soprasseduto ai primi due, in relazione al terzo precetto esecutivo notificatole l'avv. B.________ ha querelato A.________. È stato quindi avviato un procedimento penale. Ritenuta colpevole di diffamazione, il 10 agosto 2011 il Procuratore pubblico ha emanato nei di lei confronti un decreto d'accusa. Statuendo su opposizione di quest'ultima, con sentenza del 21 marzo 2013 il Giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione. Il 20 maggio 2014 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello della condannata. Con sentenza 6B_681/2014 dell'8 dicembre 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale inoltrato da A.________ e con sentenza 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 anche la successiva domanda di revisione.
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B. Nel frattempo, il 3 maggio 2012, il 4 maggio 2013 e il 19 maggio 2014 A.________ ha fatto spiccare ulteriori precetti esecutivi contro l'avv. B.________, sempre per lo stesso importo e riprendendo alla lettera la descrizione della causa del credito contenuta nei precedenti precetti esecutivi. L'avv. B.________ ha inoltrato altrettante querele.
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C. Con sentenza del 27 ottobre 2015 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di diffamazione e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.--, oltre al pagamento di tasse e spese di giustizia, rinviando l'azione civile dell'accusatrice privata al foro civile.
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D. Con sentenza del 25 maggio 2016 la CARP ha parzialmente accolto l'appello interposto da A.________ contro il giudizio di primo grado. Pur confermando la condanna per titolo di diffamazione, ha ridotto la pena pecuniaria inflittale a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.--. Ha respinto l'istanza di indennità ex art. 429 CPP e ha posto a suo carico le tasse e spese giudiziarie.
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E. Avverso questo giudizio A.________ interpone un ricorso in materia penale e sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Postula il suo proscioglimento dall'accusa di diffamazione, l'annullamento della sentenza della CARP, delle querele sporte dall'accusatrice privata e dell'intero procedimento penale, nonché l'integrale accoglimento della sua richiesta di indennizzo e riparazione. Domanda inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 142 V 2 consid. 1).
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1.1. La sentenza impugnata è una decisione pronunciata in materia penale contro cui è esperibile il ricorso ordinario giusta gli art. 78 segg. LTF, nell'ambito del quale è possibile censurare anche violazioni del diritto costituzionale e internazionale (art. 95 LTF). Non v'è dunque spazio per proporre un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
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1.2. Presentato nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) dall'imputata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il gravame appare sotto i citati aspetti ammissibile.
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2. Richiamando l'art. 43 lett. b LTF, la ricorrente chiede un congruo termine per completare la motivazione dell'impugnativa.
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Giusta l'art. 43 LTF, il Tribunale federale accorda alla parte che ne abbia fatto richiesta nel ricorso un congruo termine per completarne la motivazione se: ritiene ammissibile un ricorso interposto in materia di assistenza giudiziaria internazionale (lett. a); l'estensione straordinaria o la particolare difficoltà della causa lo richiede (lett. b). Nonostante la formulazione italiana del testo legale possa lasciar supporre il contrario, le condizioni per presentare una memoria integrativa sono cumulative (sentenza 6B_1076/2010 del 21 giugno 2011 consid. 4.1.3). Le versioni tedesca e francese dell'art. 43 LTF sono d'altronde esplicite al riguardo ("das Bundesgericht räumt den beschwerdeführenden Parteien auf Antrag eine angemessene Frist zur Ergänzung der Beschwerdebegründung ein, wenn: a. es eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen als zulässig erachtet; und b. der aussergewöhnliche Umfang oder die besondere Schwierigkeit der Beschwerdesache eine Ergänzung erfordert", nonché "le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale: a. s'il a déclaré recevable ce recours, et b. si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande"). L'art. 43 LTF trova quindi applicazione unicamente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (DTF 139 II 404 consid. 5).
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Manifestamente il caso concreto non concerne in alcun modo l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sicché la richiesta di un congruo termine per completare la motivazione del ricorso va disattesa.
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Erwägung 3 |
3.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La parte ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nell'avversata decisione, indicando per quali motivi violerebbero il diritto (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure solo se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione (DTF 139 I 229 consid. 2.2). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono dunque inammissibili (DTF 141 IV 369 consid. 6.3).
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3.2. Come ancora si vedrà, il gravame in esame adempie solo in minima parte le esigenze di motivazione testé esposte. La ricorrente infatti ripercorre e commenta a ruota libera gli eventi che l'hanno vista o la vedevano coinvolta, omettendo sovente di confrontarsi con la sentenza impugnata. Elenca una lunga serie di disposizioni che a suo avviso sarebbero state violate nel procedimento penale a suo carico, senza tuttavia motivare le sue critiche. Eloquente al riguardo è il richiamo ricorsuale alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104), malgrado nel suo prolisso e ripetitivo ricorso l'insorgente non adduca né descriva aver subito alcuna discriminazione in ragione della razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica. Altrettanto significativa e incomprensibile risulta l'allegata violazione dell'art. 33 Cost., relativo al diritto di petizione, non motivata. Per non parlare dell'asserita mancata notifica del verbale del dibattimento d'appello, laddove poi nel prosieguo dell'impugnativa la ricorrente riconosce di averlo ricevuto. Questo solo per fare alcuni esempi. Il gravame risulta quindi in larga misura inammissibile. Di seguito saranno pertanto vagliate solo le censure sufficientemente chiare e intelligibili.
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4. Invocando gli art. 80, 81 e 84 CPP, nonché l'art. 60 LTF, la ricorrente si duole del fatto che le sia stata notificata direttamente la sentenza motivata, senza previo invio del dispositivo, contrariamente a quanto le aveva riferito la Presidente della CARP.
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4.1. D'acchito inconferente è il richiamo all'art. 60 LTF, norma applicabile esclusivamente al Tribunale federale. Quanto agli art. 80 e 81 CPP, non si ravvede alcuna violazione del diritto: il giudizio impugnato, relativo al merito di questioni penali, riveste la forma di sentenza, è emesso per scritto, è motivato, è firmato dalla Presidente della CARP e dal segretario e contiene tutti gli elementi elencati nell'art. 81 CPP.
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4.2. Giusta l'art. 84 CPP, se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente (cpv. 1). Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato (cpv. 3). Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa (cpv. 4 prima parte). Secondo questa norma la comunicazione delle decisioni avviene dunque in due fasi, la prima mediante la comunicazione orale e la consegna o la notifica del dispositivo, la seconda mediante la notifica della sentenza motivata (v. sentenza 6B_444/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I 268). Benché tale possibilità non sia espressamente prevista dal CPP, nulla impedisce al giudice di notificare direttamente la sentenza motivata senza previamente notificare il dispositivo (v. DTF 138 IV 157 consid. 2.2).
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In concreto la ricorrente non lamenta la mancata comunicazione orale della sentenza, ma unicamente la notifica diretta del giudizio motivato, che considera un gravissimo vizio procedurale. Tale modo di procedere, seppur non esplicitamente previsto, è comunque da tollerare, non costituendo un errore procedurale particolarmente grave e dunque non influenzando la validità della sentenza. D'altronde non si scorge, né nel gravame è spiegato, quale eventuale pregiudizio la notifica diretta del giudizio motivato possa comportare. Risulta inoltre dal verbale del dibattimento d'appello (pag. 3), sottoscritto dall'insorgente, che quest'ultima si è dichiarata d'accordo a che il giudizio motivato le venisse notificato per iscritto. La comunicazione della decisione appare di conseguenza valida ed invero la censura al limite della temerarietà.
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5. Secondo la ricorrente, l'intero procedimento penale sarebbe inficiato da "gravissimi vizi procedurali", da "grave arbitrio", da "assoluto abuso di potere". Lamenta l'adozione di "provvedimenti coercitivi contrari ai diritti di legge applicabili", l'uso di metodi probatori lesivi della sua dignità, la parzialità dei giudici, una disparità di trattamento. Sostiene che nessun atto del fascicolo processuale sarebbe stato allestito regolarmente, non sarebbero inoltre adempiuti i presupposti processuali penali e vi sarebbero impedimenti a procedere. Si duole di un accertamento inesatto dei fatti, nonché del mancato accertamento di fatti rilevanti per il giudizio e della violazione dell'art. 139 CPP e dell'art. 55 LTF.
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Dalla sentenza impugnata non risulta che la ricorrente sia stata oggetto di un qualsiasi provvedimento coercitivo e invano si cerca nel gravame una benché minima indicazione al riguardo, che vada oltre il generico proclama testé citato. La censura appare quindi inammissibile, perché completamente immotivata. Identico discorso vale per le ridondanti e vacue asserzioni sul fascicolo processuale, sui presupposti processuali e gli impedimenti a procedere. Per il resto, tutte le ulteriori critiche si traducono in sostanza in un biasimo per la mancata assunzione delle prove volte a dimostrare la veracità delle allegazioni contenute nei precetti esecutivi fatti notificare all'accusatrice privata. Sennonché, ancora una volta l'insorgente si limita a formulare smodate esternazioni, senza confrontarsi con il giudizio impugnato. La CARP ha negato alla ricorrente la possibilità di apportare la prova della verità in applicazione dell'art. 173 n. 3 CP (v. in proposito DTF 137 IV 313 consid. 2.4.4; 132 IV 112 consid. 3.1), ritenendo che le affermazioni lesive dell'onore non fossero giustificate da alcun interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente e che ella avesse agito nell'intento di fare della maldicenza. La ricorrente non si rapporta con queste considerazioni, che nemmeno contesta, e ancor meno spiega perché violerebbero il diritto, di modo che non si giustifica attardarsi sull'argomento. Non essendo stata ammessa alla prova della verità, è del tutto infondata la censura sulla pretesa insussistenza del reato di diffamazione, motivata dal fatto che "tutto il contenuto riportato sul precetto esecutivo corrisponde esattamente alla pura verità dei fatti e delle vicissitudini vissute e di tutti i gravissimi danni che la querelante" avrebbe causato alla ricorrente. Per il resto, l'insorgente non contesta che le espressioni utilizzate nei precetti esecutivi siano suscettibili di nuocere alla reputazione dell'accusatrice privata e nemmeno la realizzazione dell'aspetto soggettivo del reato.
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6. Infine la ricorrente si prevale dell'art. 54 CP, sostenendo di essere solo una vittima "duramente colpita e lesa in tutti gli aspetti della sua personalità" da parte dell'accusatrice privata e contestando l'assunto della CARP, che ha escluso la possibilità di abbandonare il procedimento dopo la promozione dell'accusa, perché tale abbandono sarebbe previsto in ogni grado del procedimento penale.
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Anche su questo punto l'impugnativa risulta manifestamente infondata. Innanzitutto, come rettamente osservato dalla CARP, dopo la promozione dell'accusa, non è più possibile abbandonare il procedimento sulla base dell'art. 54 CP, ma tutt'al più mandare esente da pena l'autore del reato (DTF 139 IV 220). La questione non ha comunque alcuna rilevanza nella fattispecie, atteso che le condizioni dell'art. 54 CP non sono con tutta evidenza adempiute. La norma esige infatti che l'autore sia duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo (proprio) atto. A giustificazione dell'applicazione dell'art. 54 CP, l'insorgente adduce le conseguenze delle pretese inadempienze della sua patrocinatrice di allora, ovvero conseguenze non connesse direttamente con il reato di diffamazione imputatole, uniche determinanti. Non v'è dunque spazio per esentare da pena la ricorrente.
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7. Ne segue che, nell'assai limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
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La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), se non al limite della temerarietà. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo viene comunque ridotto in considerazione della sua situazione finanziaria, pur tenendo conto che la ricorrente riesce comunque ad assumere spese non indifferenti per dare avvio a sostanzialmente inutili procedure esecutive (art. 65 cpv. 2 LTF). Non essendo stato ordinato uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 settembre 2016
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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