BGer 1B_329/2016 |
BGer 1B_329/2016 vom 21.09.2016 |
{T 0/2}
|
1B_329/2016
|
Sentenza del 21 settembre 2016 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
|
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
|
Karlen, Eusebio,
|
Cancelliere Crameri.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________,
|
ricorrente,
|
contro
|
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
|
Oggetto
|
procedimento penale; ricusazione,
|
ricorso contro la sentenza emanata il 17 agosto 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
|
del Cantone Ticino.
|
Fatti: |
A. B.________, nato nel 1978, è stato rinvenuto privo di sensi nei servizi pubblici di un posteggio di Lugano. Poco dopo è stata accertata la sua morte. Il Procuratore pubblico (PP) Nicola Corti ha promosso d'ufficio un procedimento penale per chiarire le cause del decesso. Il 15 dicembre 2014 A.________, madre di B.________, ha sporto denuncia contro ignoti per il reato di omicidio, adducendo che il figlio sarebbe stato massacrato di botte, come dimostrerebbero segni molto visibili presenti sul volto, sulle mani e sui polsi, per cui la sua morte sarebbe da ricondurre a terze persone. Il PP ha aperto un ulteriore procedimento.
|
B. Il 16 febbraio 2016 il PP, dopo aver assunte le relazioni medico legali sugli accertamenti necroscopici, ha decretato due non luogo a procedere. La causa del decesso sarebbe infatti individuabile in un'intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, come ritenuto dal medico legale, ciò che escluderebbe l'intervento di terzi. Adita da A.________, con giudizio dell'11 maggio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha accolto i reclami, annullato gli impugnati decreti e rinviato gli atti al magistrato inquirente affinché completi l'istruzione, ritenuto che le fotografie agli atti mostrano segni sul corpo della vittima non riportati nelle relazioni del perito giudiziario, di modo che l'eventualità prospettata dalla reclamante non poteva essere trascurata.
|
C. Il 10 giugno 2016 A.________, costituitasi accusatrice privata, ha ricusato il PP, adducendo che la sua professionalità nella conduzione delle indagini sarebbe stata oggettivamente messa in discussione. Con sentenza del 17 agosto 2016 la CRP ha respinto in quanto ricevibile l'istanza di ricusazione del PP riguardo ai citati procedimenti penali.
|
D. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di accogliere la domanda di ricusa.
|
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
|
Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59).
|
1.2. Diretto contro una decisione incidentale dell'autorità cantonale di ultima istanza (DTF 138 IV 222 consid. 1.1-1.2, 142; sentenza 1B_189/2013 del 18 giugno 2013 consid. 1.2), notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale è di massima ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente, la cui domanda di ricusazione è stata respinta, è data (sentenza 1B_328/2015 dell'11 novembre 2015 consid. 1).
|
1.3. La CRP, esposte correttamente la dottrina e la prassi relative alle garanzie di un giudice imparziale, applicabili di massima anche al PP (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 pag. 179; 138 IV 142 consid. 2.2 pag. 145; sentenza 1B_328/2015, citata, consid. 3.1), si è espressa sulla clausola generale prevista dall'art. 56 lett. f CPP. Questa concreta le garanzie derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e consente alle parti di esigere la ricusazione di un giudice (sulla ricusa sulla base dell'art. 29 Cost. nei confronti di un PP quale magistrato inquirente vedi DTF 138 IV 142 consid. 2.2, 2.2.1-2.2.2 e rinvii) la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179 e rinvii).
|
1.4. La Corte cantonale ha osservato che la ricorrente, riprendendo alcuni stralci della decisione dell'11 maggio 2016, fa valere che la professionalità del PP sarebbe stata messa in forte discussione. In quel giudizio la Corte cantonale aveva rilevato che non risultava che le fotografie prodotte dalla reclamante fossero state sottoposte al perito giudiziario per una presa di posizione e che questi ne avesse tenuto conto. Ritenuto che suo figlio nei mesi precedenti era stato percosso in carcere da altri detenuti, ha stabilito che non si poteva trascurare l'eventualità ch'esso fosse stato picchiato anche il giorno del suo decesso. Ha ricordato poi che secondo la giurisprudenza, eventuali errori commessi da un magistrato nel corso del procedimento, censurabili nell'ambito dei rimedi di diritto, non costituiscono di massima, tranne errori particolarmente gravi e ripetuti, un motivo di ricusazione, né fondano un sospetto di parzialità. Ha osservato che il fatto che un PP o un giudice, finanche sbagliando, abbia deciso a sfavore della parte che lo ricusa, non costituisce di per sé un motivo di ricusazione. Ha ritenuto che nella fattispecie il PP ha certo commesso determinati errori, indiscutibilmente non secondari né insignificanti, che hanno comportato l'annullamento dei decreti di non luogo a non procedere: ha tuttavia osservato che secondo la prassi invalsa, l'istituto della ricusazione non consente alle parti di contestare il modo in cui è condotta l'istruzione e di rimettere in discussione le decisioni prese da chi dirige il procedimento. Ha aggiunto che neppure l'asserita incompetenza di un PP costituisce un motivo per ricusarlo.
|
1.5. Nel gravame la ricorrente, in precedenza assistita da legali, si limita a trascrivere testualmente alcuni stralci della decisione impugnata, concludendo che dagli stessi risulterebbe la lacunosità della competenza del PP, sottolineando che non ha nulla da eccepire riguardo alla sua indipendenza. Osserva nondimeno che in merito all'imparzialità, indipendentemente da quanto stabilito al riguardo dalla giurisprudenza, con la quale non si confronta, ella dubita che il PP potrebbe decidere di contraddirsi e smentire quanto in precedenza ha sostenuto con convinzione, per cui sussisterebbe una "sensazione" di prevenzione. Insiste sul fatto che l'annullamento dei decreti di non luogo a procedere dimostrerebbe l'incompetenza del PP nel caso in esame, deducendone ch'egli non sarebbe più competente "nel merito" e che non sarebbe più in grado di operare in modo imparziale.
|
1.6. Ora, insistendo sulla pretesa incompetenza professionale del PP in seguito agli errori da lui commessi accertati dalla CRP, che hanno comportato l'annullamento dei citati decreti di non luogo a procedere, la ricorrente non si confronta con la giurisprudenza e con la dottrina rettamente citate nella decisione impugnata, secondo cui errori commessi nel corso del procedimento non fondano di massima un motivo di ricusazione (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146 e rinvii; vedi anche MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2aed. 2016, n. 30 ad art. 56; MAURO MINI, in: Commentario, Codice svizzero di procedura penale, 2010, n. 10-12 ad art. 56). Ella non spiega e non dimostra perché nel caso di specie si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale regola, circostanza peraltro non ravvisabile. La CRP ha infatti correttamente rilevato che, allo stadio attuale del procedimento, non sussistono elementi per ritenere che il PP non sarà in grado di riprendere l'istruzione dei procedimenti ancora pendenti seguendo le indicazioni da essa rese nel precedente giudizio. I generici dubbi e le apprensioni addotte dalla ricorrente, seppur comprensibili, non dimostrano tuttavia che le conclusioni della CRP, conformi alla costante prassi da essa richiamata, giurisprudenza non criticata dalla ricorrente, sarebbero contrarie al diritto federale
|
In effetti, incentrando la sua critica in sostanza sul diritto delle parti d'essere giudicate da un tribunale indipendente e imparziale, "competente nel merito" (art. 30 cpv. 1 Cost.), la ricorrente parrebbe confondere il criterio della competenza giurisdizionale con quello della competenza professionale, ch'ella contesta al PP ricusato. Ora, come a ragione stabilito nella decisione impugnata, l'asserita incompetenza professionale di un PP, tesi posta a fondamento del ricorso in esame, non costituisce un motivo di ricusa (ANDREAS J. KELLER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), 2aed. 2014, n. 41 ad art. 56).
|
2. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
|
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
|
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
|
3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Losanna, 21 settembre 2016
|
In nome della I Corte di diritto pubblico
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Fonjallaz
|
Il Cancelliere: Crameri
|