BGer 2C_954/2016 |
BGer 2C_954/2016 vom 14.10.2016 |
{T 0/2}
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2C_954/2016
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Sentenza del 14 ottobre 2016 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Daniele Bianchi,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora - revisione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. A.________, cittadino macedone, titolare di un permesso di dimora dal 27 gennaio 1995, si è sposato il 25 dicembre 2002 con la connazionale B.________. La coppia, legalmente separata dal 1° novembre 2006, ha avuto due figli C.________ e D.________ (nata durante la separazione). Il padre fruisce di un diritto di visita nei confronti dei ragazzi e ha l'obbligo di versare loro dei contributi alimentari.
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B. Con decisione del 10 dicembre 2014 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora di A.________ e gli ha fissato un termine per lasciare la Svizzera. Detta pronuncia è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 1° luglio 2015 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 25 maggio 2016. Il ricorso presentato da A.________ contro quest'ultimo giudizio dinanzi al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 5 luglio 2016 (sentenza 2C_594/2016).
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C. Il 1° settembre 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione esperita il 22 agosto 2016 da A.________ contro la sentenza cantonale del 25 maggio 2016 per assenza di un motivo di revisione nel senso dell'art. 57 lett. a e lett. b LPAmm (RL/TI 3.3.1.1).
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D. Il 6 ottobre 2016 A.________ ha depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale e la decisione dell'Ufficio della migrazione siano annullate e che venga rinnovato il suo permesso di dimora; in via subordinata postula il rinvio della causa all'autorità precedente rispettivamente all'autorità di prime cure per nuovo giudizio.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto: |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii).
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Erwägung 2 |
2.1. Contro le decisioni finali emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di diritto degli stranieri, tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale, né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Questa restrizione vale anche nei confronti delle decisioni di natura procedurale, segnatamente le decisioni d'inammissibilità, quelle concernenti la restituzione dei termini oppure quelle con cui la revisione o il riesame sono negati (sentenza 2C_933/2011 del 7 giugno 2012 consid. 1 e numerosi riferimenti).
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2.2. Nel caso concreto, sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza con cui la Corte cantonale ha pronunciato l'inammissibilità dell'istanza di revisione sottopostale dal qui ricorrente, la procedura ha tuttavia preso avvio dal rifiuto del rinnovo del permesso di dimora di cui questi era titolare. Ora l'interessato, benché assistito da un avvocato, nulla allega sulla questione dell'ammissibilità del proprio gravame, in particolare non sostiene né dimostra, con una motivazione sostenibile, che fruirebbe di un probabile diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno allorché, secondo la giurisprudenza gli incombeva farlo (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179, 479 consid. 3.3 pag. 500 seg.). Il semplice richiamo all'art. 89 LTF non è, in questo contesto considerato l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, manifestamente sufficiente per comprovare la ricevibilità del ricorso.
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Nel merito della sua impugnativa il ricorrente adduce la violazione dell'art. 8 CEDU riguardo alla protezione che detta norma garantirebbe alle relazioni tra genitori e figli minorenni. Ci si può chiedere se da questa critica potrebbe implicitamente essere dedotto un ipotizzabile diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Sennonché, oltre al fatto che la sentenza querelata nulla contiene su questa problematica, ancora una volta il ricorrente non spende una parola (art. 42 cpv. 2 LTF) per provare che i suoi figli fruirebbero di un diritto di presenza certo in Svizzera - requisito indispensabile affinché egli possa appellarsi a detto disposto convenzionale - così come non dimostra che tra lui e i ragazzi sussisterebbero, come esatto dalla prassi, delle relazioni strette ed effettive sia dal profilo relazionale che economico (DTF 139 I 330 consid. 1.2 pag. 333 e 137 I 284 consid. 1.3 pag. 287). Le sue semplici allegazioni in proposito (l'effettività e l'integrità della sua relazione con i propri figli sarebbe un fatto rilevante risultante dagli atti; avrebbe reso verosimile di esercitare il proprio diritto di visita) non sono sufficienti affinché si possa giungere alla conclusione che l'opinione contraria della Corte cantonale - la quale ha per di più sottolineato la mancanza di un legame dal punto di vista economico, aspetto ora non più contestato - disattenda il diritto federale.
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2.3. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere va osservato che, nel merito, il ricorrente si limita ad una critica meramente appellatoria della sentenza contestata e della sentenza del 25 maggio 2016. Egli in particolare non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in che e perché l'argomentazione della Corte cantonale si fonderebbe su un'interpretazione arbitraria dell'art. 57 LPAmm (su questa nozione vedasi DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62).
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2.4. Premesse queste considerazioni il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 14 ottobre 2016
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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