BGer 5A_668/2016 |
BGer 5A_668/2016 vom 27.10.2016 |
{T 0/2}
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5A_668/2016
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Sentenza del 27 ottobre 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Herrmann,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
Fondazione A.________,
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patrocinata dall'avv. Sandro Patuzzo,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
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Oggetto
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misure di protezione a favore della minore,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2016 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. |
A.a. B.________, nata nel 1998, è figlia di C.________ e di D.________. Quest'ultimo viveva separato dalla moglie E.________, con la quale aveva avuto una figlia, F.________. Nell'ottobre 1998, D.________ aveva istituito la fondazione A.________, con sede a Vaduz (Liechtenstein), di cui era unico beneficiario fin che in vita; al suo decesso, B.________ diveniva l'unica beneficiaria di tutti i beni compresi nella fondazione, di cui doveva entrare in possesso al compimento del trentesimo anno d'età. Fino a quel momento, il regolamento della fondazione prevedeva il versamento di una rendita annua di fr. 60'000.-- a C.________, con l'onere di provvedere al mantenimento di B.________. Con testamento del maggio 2008, D.________ aveva istituito erede universale la prima figlia, F.________; la legittima di B.________ doveva essere soddisfatta in primo luogo mediante l'assegnazione di una sua proprietà immobiliare a X.________ (Provincia di Siena). D.________ è deceduto a Y.________ nel 2008.
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A.b. La fondazione A.________ e la madre di B.________, C.________, sono in lite dal dicembre 2009. Essenzialmente, la fondazione accusava la madre di mettere in pericolo gli interessi patrimoniali della figlia, ed aveva chiesto, fra l'altro, l'istituzione di una curatela di rappresentanza in favore di B.________. A quella funzione venne designato in data 22 dicembre 2010 l'avv. G.________. Costui, in un suo primo rapporto datato 19 dicembre 2011, aveva preconizzato, quale unica soluzione percorribile per la divisione della successione di D.________ nella salvaguardia degli interessi di B.________, lo scioglimento - a condizioni ben determinate - della fondazione A.________, con attribuzione degli attivi alla minore e la designazione di curatori per la gestione del patrimonio.
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Altre controversie scaturite dalla situazione avevano spinto il curatore avv. G.________ a chiedere la cessazione del proprio incarico, "nell'impossibilità di raggiungere un accordo per la divisione ereditaria, stante la posizione assunta dalla fondazione A.________". Nel frattempo, C.________ aveva inoltrato alcune istanze volte a permetterle di espletare alcune determinate pratiche, e soprattutto a ottenere la revoca del divieto 7 gennaio 2010 di compiere atti eccedenti l'amministrazione ordinaria dei beni della figlia. In data 17 giugno 2015 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha dato seguito alla richiesta di C.________, annullando il divieto fatto a lei di compiere atti eccedenti l'amministrazione ordinaria dei beni di B.________, e ha revocato la curatela ad hocesercitata dall'avv. G.________.
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B. Con la qui impugnata sentenza 8 luglio 2016, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nei limiti della sua ricevibilità, il reclamo interposto in data 25 agosto 2015 dalla fondazione A.________ contro la predetta decisione dell'Autorità regionale di protezione 3.
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C. Avverso la sentenza cantonale, in data 14 settembre 2016 la fondazione A.________ (qui di seguito: ricorrente o fondazione) ha introdotto avanti al Tribunale federale un ricorso in materia civile nonché un ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo in via principale di mantenere rispettivamente ripristinare il divieto fatto a C.________ di assumere iniziative che eccedano la normale amministrazione quotidiana e di nominare a B.________ un curatore, in via subordinata di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità cantonale.
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Non sono state richieste determinazioni.
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Diritto: |
1. Dopo l'introduzione del ricorso qui all'esame, B.________ è divenuta maggiorenne. La questione a sapere se il gravame sia nel frattempo divenuto privo di oggetto per l'assenza di un interesse alla sua disamina può tuttavia essere lasciata aperta dato che, come si vedrà, la fondazione non ha comunque diritto di interporre ricorso.
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2. L'ammissibilità del ricorso avanti al Tribunale federale, tanto quello in materia civile quanto quello sussidiario in materia costituzionale, presuppone la legittimazione della parte ricorrente.
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2.1. Per il ricorso in materia civile, i relativi principi sono codificati all'art. 76 cpv. 1 LTF.
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2.1.1. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, come esige l'art. 76 cpv. 1 lett. a LTF. Il Tribunale di appello ha infatti ritenuto che la ricorrente dovesse beneficiare della qualità di parte giusta l'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC. Ciò appare conforme alla giurisprudenza, secondo la quale possono definirsi "persone vicine all'interessato" - oltre ai parenti stretti ed alle persone conviventi, per i quali sussiste una sorta di
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2.1.2. La partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, tuttavia, non basta. La parte ricorrente deve essere particolarmente toccata dalla decisione impugnata e deve aver un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Un tale interesse consiste nell'utilità pratica che la parte ricorrente trarrebbe dall'accoglimento del ricorso: in tal caso, verrebbe a cadere quel pregiudizio economico, ideale, sostanziale o di altro genere causato dalla sentenza impugnata (DTF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'interesse a ricorrere deve essere peraltro personale: salvo eccezioni qui non date, non è ammesso interporre un ricorso al Tribunale federale avvalendosi di interessi altrui (sentenze 5A_238/2015 del 16 aprile 2015 consid. 2; 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1; 5A_345/2015 del 3 giugno 2015 consid. 1.2.2; 5A_857/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 1.3, con rimandi dottrinali). È in applicazione di questa giurisprudenza che è stata negata la legittimazione ricorsuale avanti al Tribunale federale ad una madre (sentenza 5A_345/2015 cit.), ad un coniuge (sentenza 5A_857/2010 cit.), ai genitori (sentenza 5A_295/2015 cit.) e a una figlia (sentenza 5A_238/2015 cit.) dell'interessato.
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2.1.2.1. Nel caso che qui ci occupa, ricorrente è una fondazione di diritto del Liechtenstein. La sua principale censura verte sul mantenimento rispettivamente ripristino di misure volte a limitare l'agire della madre dell'interessata B.________ e la nomina di un (nuovo) curatore. Si tratta, a non dubitarne, di interessi della giovane, non della fondazione stessa. In quanto non interessi propri, essi non sono atti a conferire alla ricorrente una legittimazione ricorsuale. In questa prospettiva, è ininfluente che l'Autorità di protezione emanò in passato decisioni favorevoli alla ricorrente.
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2.1.2.2. Secondo la ricorrente, pure il suo obbligo di vigilanza su una corretta utilizzazione del patrimonio che D.________ lasciò alla figlia B.________ è suscettibile di conferirle un "interesse giuridicamente protetto".
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Tale opinione non è condivisibile. In primo luogo, la ricorrente non spiega - come sarebbe stata sua precisa incombenza (art. 42 cpv. 2 LTF) - quale è il suo pregiudizio che verrebbe a cadere in caso di accoglimento del suo ricorso (supra consid. 2.1.2). Inoltre, la sua argomentazione appare contraddittoria: essa ha a suo tempo adito l'Autorità di protezione argomentando con le (presunte) esigenze della beneficiaria (allora) minorenne. Che oggi la ricorrente non condivida le più recenti decisioni prese dall'Autorità di protezione nulla muta al fatto che il procedimento in discussione sussiste nell'interesse della beneficiaria (supra consid. 2.1.2.1). Infine, il vero interesse che persegue la ricorrente consiste nel cercare di mantenere la più ampia autonomia nella gestione dei beni a suo tempo affidatile da D.________. Ma un tale interesse - la cui compatibilità con gli accertati interessi della beneficiaria appare, alla luce della complessa situazione ereditaria che la vede coinvolta e delle proposte formulate dall'allora curatore, assai dubbia - è al più personale, ma non degno di protezione: prendendo quale termine di paragone, per ipotesi, l'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC (al quale non hanno fatto riferimento né la ricorrente né il Tribunale di appello, e che è comunque irrilevante per il ricorso in materia civile avanti al Tribunale federale), il soggettivo interesse paventato dalla ricorrente non ricade certo fra quelli che le norme sulla protezione dei minori intendono tutelare (sentenza 5A_112/2015 cit. consid. 2.5.1.3 con numerosi rimandi; v. pure, con riferimento al vecchio art. 420 CC, DTF 137 III 67 consid. 3.1). Insufficiente nella prospettiva dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC, a maggior ragione l'interesse della ricorrente non soddisfa le esigenze dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF.
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2.1.2.3. Rimane da verificare se la ricorrente sollevi censure fondate sui suoi diritti formali di parte avanti all'autorità cantonale: sarebbe allora legittimata a ricorrere, a condizione che il mancato rispetto di tali suoi diritti assurga ad un diniego formale di giustizia. Inoltre, le censure ammissibili sotto questo profilo non possono condurre indirettamente a un esame di merito del giudizio impugnato, che la parte ricorrente non ha appunto diritto di esigere (sentenza 5A_857/2010 cit. consid. 1.3 con rinvii). Non appare che questo sia il caso - le invocazioni di una pretesa violazione del proprio diritto di essere sentita costituiscono in verità forzata ridiscussione dell'opinione dell'autorità inferiore - né la ricorrente pretende il contrario.
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2.2. Dato che la ricorrente non è legittimata al ricorso in materia civile, appare superfluo esaminare se essa abbia diritto di interporre ricorso sussidiario in materia costituzionale. Le condizioni dell'art. 115 LTF sono infatti più restrittive di quelle dell'art. 76 cpv. 1 LTF (v. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 115 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2015, n. 2 e 6 ad art. 115 LTF).
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3. Ne discende che il ricorso è integralmente inammissibile. Tassa e spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 ottobre 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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