BGer 5D_148/2016 |
BGer 5D_148/2016 vom 27.10.2016 |
{T 0/2}
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5D_148/2016
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Sentenza del 27 ottobre 2016 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
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entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni
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del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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3. B.________,
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opponenti.
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Oggetto
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azione di rivendicazione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
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la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla Camera
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di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la sua azione di accertamento di una pretesa di fr. 24'000.-- promossa contro lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e l'avv. B.________ in virtù dell'art. 107 cpv. 5 LEF;
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che con ricorso 16 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
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che con decreto 20 settembre 2016 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--;
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che con decreto 30 settembre 2016 a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;
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che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto giovedì 13 ottobre 2016;
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che il 26 ottobre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 ottobre 2016
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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