BGer 1C_368/2016 |
BGer 1C_368/2016 vom 16.11.2016 |
{T 0/2}
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1C_368/2016
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Sentenza del 16 novembre 2016 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Merkli, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Giovanni Augugliaro,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 giugno 2016
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. II 14 settembre 2014, verso le ore 23.15, A.________ stava percorrendo la strada cantonale in territorio di Muzzano alla guida di un motoveicolo, alIorquando all'altezza di una rotonda è stato fermato da una vettura della polizia che lo seguiva. Gli agenti gli hanno rimproverato di aver circolato alla velocità di circa 80 km/h, laddove vige il limite di 50 km/h. L'infrazione è stata riportata nel verbale d'interrogatorio annesso al rapporto di constatazione, trasmesso alla Sezione della circolazione.
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B. Valutato il rapporto, il 30 settembre 2014 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che dal profilo amministrativo il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale, con decreto di accusa del 9 dicembre 2014 il Procuratore pubblico ha condannato A.________ alla pena pecuniaria di fr. 3'600.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.--. Il conducente ha rinunciato a impugnare questa decisione, passata quindi in giudicato.
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C. Preso atto delle conclusioni penali, la Sezione della circolazione il 26 marzo 2015 ha pronunciato il ritiro della patente per la durata di tre mesi. L'8 luglio 2015, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. Adito dall'interessato, con giudizio del 13 giugno 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
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D. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione della Corte cantonale.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
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1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Inoltre, quando il ricorrente invoca, come in concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 229 consid. 4.1), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).
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2.
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2.1. In relazione alla censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, la Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.
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2.2. L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (RS 741.01; LCStr; DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.; BERNHARD RÜTSCHE/DANIELLE SCHNEIDER, in: Strassenverkehrsgesetz, BSK, n. 26-28 ad art. 23). La Corte cantonale ha infine ricordato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
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Erwägung 3 |
3.1. Il ricorrente, accennando all'art. 105 LTF, fa valere che la condanna penale si fonderebbe su un accertamento dei fatti esperito in maniera grossolana sulla base del contachilometri del veicolo della polizia e sulle sue dichiarazioni, fondate anch'esse sulle indicazioni del proprio contachilometri, ossia sulla base di un accertamento di fatto inesatto e su una valutazione arbitraria delle prove. Al suo dire, la Corte cantonale non poteva fondarsi su un accertamento penale arbitrario e contrario al diritto, segnatamente all'art. 8 dell'Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1), visto che dalla velocità accertata non è stato dedotto il margine di tolleranza.
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Egli ricorda che, secondo la prassi, un superamento del limite di velocità di 25 km/h all'ora nell'abitato costituisce oggettivamente un caso grave che comporta la revoca della licenza di condurre per almeno tre mesi, mentre un superamento di 21-24 km/h rappresenta un'infrazione medio grave e uno tra i 16 e i 20 km/h lieve. Al riguardo richiama l'art. 8 cpv. 1 OOCCS-USTRA, relativo alla deduzione del margine di sicurezza dalla velocità accertata per controlli effettuati da un veicolo inseguitore, che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera g, ossia quelli eseguiti da un veicolo inseguitore tramite sistema approvato di rilevamento della velocità a video e analisi automatica dei dati misurati mediante software autorizzato. Ne deduce, che, tenendo conto di un margine di sicurezza di circa 10-15 km/h indicato nella tabella dell'allegato 1, risulterebbe una velocità di circa 65-70 km/h e, pertanto, un superamento del limite di velocità di circa 15-20 km/h: si sarebbe quindi in presenza di una infrazione lieve. Ritenendo una violazione grave delle regole della circolazione, la Corte cantonale avrebbe commesso un abuso del potere di apprezzamento.
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L'insorgente di per sé non contesta la prassi richiamata dalla Corte cantonale, ma sostiene, invero in maniera generica, che nel caso di specie essa, imponendogli di impugnare la decisione penale, non avrebbe potuto fondarsi su evidenti ragioni di unità di giudizio, ma avrebbe dovuto scostarsi dall'accertamento dei fatti operato nella sede penale, non essendole permesso di fondarsi su un "fatto incerto", poiché, al suo dire, non sarebbe possibile determinare con certezza la velocità di un veicolo sulla base del proprio contachilometri, né su quello della vettura della polizia. Aggiunge che non si potrebbe confermare una sanzione grave per un eccesso di velocità stabilito in maniera grossolana.
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3.2. Il ricorrente sostiene inoltre, manifestamente a torto, che la Corte cantonale non si sarebbe pronunciata sulla mancata deduzione del margine di sicurezza, motivo per cui la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata. Come peraltro da egli rilevato, al riguardo i giudici cantonali hanno espressamente stabilito, rettamente, ch'egli, secondo la prassi invalsa, avrebbe dovuto sollevare detta censura nell'ambito del procedimento penale. L'impugnata sentenza è quindi sufficientemente motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 139 IV 179 consid. 2.2 pag. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 pag. 84).
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3.3. Nel caso in esame non sussiste alcuna contraddizione tra la velocità accertata nel rapporto di polizia, non contestata dal ricorrente, e quella da lui ammessa, seppure la stessa non sia stata determinata secondo la OOCCS-USTRA (cfr. sentenza 1C_708/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.3) : fatto ch'egli avrebbe potuto sollevare semmai impugnando la decisione penale. Non si è pertanto in presenza di alcun abuso di apprezzamento da parte delle autorità inferiori. Sulla base dei fatti accertati la sanzione è quindi corretta.
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3.4. Al proposito il ricorrente invoca a torto la sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007, nella quale è stato ribadito che di massima l'autorità amministrativa non può scostarsi dal giudizio penale, anche qualora esso sia stato reso sulla base di una procedura sommaria e si fondi unicamente su un rapporto di polizia (consid. 3.1). Quella causa si fondava infatti su una decisione penale priva di accertamenti fattuali, l'interessato non parlava la lingua del luogo e non era assistito da un legale (consid. 3.2). Ora, nel caso di specie il ricorrente ha potuto esprimersi nella sua lingua e ha espressamente ammesso in modo univoco d'aver circolato, come accertato dalla polizia, a circa 80 km/h. Nella decisione impugnata si rileva, a ragione, che è ormai notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa. Si sottolinea inoltre, che il ricorrente era stato informato dell'avvio del procedimento amministrativo. Per di più, come risulta dal verbale di interrogatorio del 15 settembre 2014, gli era stata espressamente offerta la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un legale, possibilità alla quale ha volontariamente rinunciato. Gli spetta quindi assumere le conseguenze di questa sua scelta difensiva.
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3.5. L'insorgente rileva che la Corte cantonale avrebbe dovuto procedere a una valutazione giuridica autonoma dei fatti: a torto, ritenuto ch'essa ha rettamente applicato il diritto a quelli accertati dal giudice penale, non contestati del tutto in quella sede. Al riguardo, a ragione, ha altresì ricordato il dovere di collaborazione delle parti (sul tema cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299 seg.; sentenza 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3).
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3.6. Come giustamente ritenuto dai giudici cantonali, nulla impediva al ricorrente, come visto invitato peraltro ad avvalersi dell'assistenza di un legale, a contestare nella sede penale l'asserito invocato "fatto incerto". Egli poteva infatti criticare le modalità del preteso accertamento "grossolano" della velocità e l'applicazione dell'invocata ordinanza impugnando la decisione penale, adducendo in quella sede le relative censure (cfr. DTF 141 IV 417 consid. 2.3 pag. 420; sentenze 6B_612/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 1.1-1.4, 6B_865/2014 del 2 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.5, 6B_921/2014 del 21 gennaio 2015 1.3.3 e 6B_1177/2013 del 12 maggio 2014 consid. 3).
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Erwägung 4 |
4.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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4.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda d'effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 16 novembre 2016
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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