BGer 6B_121/2017 |
BGer 6B_121/2017 vom 09.03.2017 |
6B_121/2017
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Sentenza del 9 marzo 2017 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Riciclaggio di denaro, restituzione del termine, diritto di essere sentito, divieto del formalismo eccessivo,
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ricorso in materia penale contro la decisione emanata
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il 13 gennaio 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con sentenza del 25 maggio 2016 la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto A.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro e lo ha condannato alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni;
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che avverso questa sentenza l'imputato ha presentato brevi manu l'8 giugno 2016 alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) un annuncio di appello, confermato con una dichiarazione di appello del 28 dicembre 2016;
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che il 17 giugno 2016, mediante il suo difensore d'ufficio nominato nel frattempo, ha presentato un'istanza di restituzione del termine per interporre l'appello;
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che con decisione del 13 gennaio 2017la CARP ha respinto l'istanza di restituzione del termine, dichiarando di conseguenza tardivo l'annuncio dell'8 giugno 2016 e non entrando nel merito della dichiarazione di appello del 28 dicembre 2016;
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che, avverso questo giudizio, A.________ ha presentato il 26 gennaio 2017un ricorso in materia penale al Tribunale federale;
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che con decreto presidenziale del 31 gennaio 2017 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 15 febbraio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
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che, facendo seguito a una richiesta di proroga del termine, con ulteriore decreto presidenziale del 13 febbraio 2017, al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 1° marzo successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
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che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che la richiesta presentata il 2 marzo 2017 dal patrocinatore del ricorrente di "considerare il ricorso come formalmente ritirato" è inefficace, essendo successiva alla scadenza del termine di pagamento;
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che le spese inutili sono quindi messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
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che tuttavia, considerate la particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale a prelevare spese giudiziarie a carico del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 marzo 2017
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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