BGer 4A_199/2017 |
BGer 4A_199/2017 vom 22.05.2017 |
4A_199/2017
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Sentenza del 22 maggio 2017 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Tania Naef,
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opponente.
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Oggetto
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esecuzione di una transazione giudiziaria,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: |
che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha, in accoglimento dell'istanza presentata da B.________, ordinato ad A.________ di eseguire entro un mese dalla data della decisione la transazione del 25 novembre 2014 e ha comminato, in caso d'inadempimento, una multa disciplinare di fr. 4'000.--;
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che con sentenza 20 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo presentato da A.________;
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che A.________ insorge al Tribunale federale contro tale decisione con ricorso del 13 aprile 2017;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il ricorrente si limita a criticare l'ammontare della multa richiesta dall'istante e a illustrare i motivi per cui non gli sarebbe possibile eseguire la transazione giudiziale, ma non spende una parola per confutare la motivazione principale della sentenza impugnata secondo cui il reclamo è stato presentato tardivamente;
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che da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 maggio 2017
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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