BGer 2C_871/2017 |
BGer 2C_871/2017 vom 12.10.2017 |
2C_871/2017
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Sentenza del 12 ottobre 2017 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Revoca del permesso di domicilio (restituzione in intero dei termini),
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.432).
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Fatti: |
A. L'8 agosto 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito da A.________, cittadina italiana, contro la risoluzione 24 maggio 2017 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 26 gennaio 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che le ha revocato il permesso di domicilio a causa della sua dipendenza dalla pubblica assistenza, della sua disastrosa situazione economica e dal fatto che aveva interessato a più riprese le autorità di polizia e giudiziarie. L'anticipo delle presunte spese processuali richiestole con lettera raccomandata del 3 luglio 2017, che poi le è stato concesso di pagare a rate sempre tramite invio raccomandato del 14 luglio 2017, non era infatti stato versato entro i termini assegnati.
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B. Il 23 agosto 2017 A.________ ha presentato al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza di restituzione in intero dei termini nella quale ha addotto da un lato di non essersi accorta della presenza dell'avviso di ritiro della raccomandata del 14 luglio 2017, che sarebbe stato gettato con altre carte, e dall'altro che lo stesso avrebbe anche potuto essere immesso nella casella postale altrui. Il 1° settembre 2017 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo l'ha respinta, nella misura in cui era ammissibile, non ravvisando nei motivi invocati dall'interessata gli estremi per ammettere la domanda.
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C. Il 7 ottobre 2017 A.________ si è rivolta al Tribunale federale affermando di non avere visto né trovato nella cassetta postale l'avviso di ritiro concernente l'invio raccomandato del 14 luglio 2017. Adducendo poi che i suoi familiari vivono in Svizzera e che non ha più contatti con i parenti residenti in Italia, chiede che si tenga conto delle sue difficili condizioni di salute concedendole tempo per sistemare la propria situazione.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).
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1.2. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, incluse quelle di natura procedurale, le quali comprendono anche le decisioni d'inammissibilità, quelle concernenti la restituzione dei termini oppure quelle con cui la revisione o il riesame sono negati (sentenza 2C_933/2011 del 7 giugno 2012 consid. 1 e numerosi riferimenti).
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1.3. Nel caso concreto sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza con cui la Corte cantonale ha respinto, in quanto ammissibile, l'istanza di restituzione in intero dei termini di ricorso sottopostale dall'insorgente, la procedura ha però preso avvio dalla decisione di revoca del permesso di domicilio di cui ella beneficiava. Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un'autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
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2.
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2.1. Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
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2.2. Nella fattispecie, la ricorrente si limita infatti a ribadire quanto già addotto dinanzi alle autorità cantonali, ossia di non avere trovato l'avviso di ritiro relativo all'invio raccomandato del 14 luglio 2017, senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente senza confrontarsi nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo a rendere il giudizio querelato. Ora una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.
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2.3. La ricorrente formula in seguito delle richieste relative alle modalità del suo rinvio. Sennonché le stesse esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili. Al riguardo l'interessata deve in realtà rivolgersi all'autorità cantonale di prime cure, la quale nel fissarle un termine di partenza terrà adeguatamente conto della sua situazione medica e personale.
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Erwägung 3 |
3.1. Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 12 ottobre 2017
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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