BGer 5D_206/2017 |
BGer 5D_206/2017 vom 01.11.2017 |
5D_206/2017
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Sentenza del 1° novembre 2017 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
Fondazione A.________,
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ricorrente,
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contro
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Clinica B.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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effetto sospensivo (rigetto definitivo dell'opposizione),
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ricorso contro il decreto emanato il 4 ottobre 2017
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.158).
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Considerando: |
che la Fondazione A.________ ha escusso la Clinica B.________SA per l'incasso di fr. 11'000.-- oltre interessi;
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che con decisione 28 agosto 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva, limitatamente a fr. 6'000.-- oltre interessi, l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo;
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che con decreto 4 ottobre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso effetto sospensivo al reclamo presentato dalla Clinica B.________SA contro la decisione pretorile e annullato la comminatoria di fallimento nel frattempo notificata alla reclamante;
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che con ricorso in materia civile 20 ottobre 2017 la Fondazione A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di togliere l'effetto sospensivo al reclamo (e implicitamente di revocare l'annullamento della comminatoria di fallimento);
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che non occorre determinare se in concreto sia effettivamente aperta la via del ricorso in materia civile: il decreto contestato costituisce infatti una decisione in materia di misure cautelari, contro la quale può in ogni modo soltanto essere fatta valere - come nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale - la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; in relazione all'effetto sospensivo v. DTF 137 III 475 consid. 2);
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che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: la ricorrente, infatti, omette di indicare un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° novembre 2017
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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