BGer 5A_268/2018
 
BGer 5A_268/2018 vom 04.04.2018
 
5A_268/2018
 
Sentenza del 4 aprile 2018
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Comune di X.________, rappresentato dall'Ufficio contribuzioni,
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
3. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponenti,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 febbraio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2017.75).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Nelle esecuzioni promosse dal Comune di X.________, dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di A.________, in data 8 settembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha notificato alla B.________ SA il pignoramento dell'importo della rendita d'invalidità LAINF dovuta all'escussa eccedente il suo minimo esistenziale (quest'ultimo stabilito in fr. 1'785.70 con sentenza 4 settembre 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in proposito v. sentenza 5A_748/2017 del 23 gennaio 2018).
Con sentenza 28 febbraio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso 4 ottobre 2017 introdotto da A.________ avverso il predetto provvedimento dell'UE per mancanza del potere di rappresentanza della firmataria del gravame (avv. C.________), dato che la ricorrente non aveva dato seguito all'ingiunzione di rilasciare una procura autenticata entro il 15 febbraio 2018 (in proposito v. anche sentenza 5A_59/2018 del 23 gennaio 2018), ed abbondanzialmente poiché insufficientemente motivato, fondato su argomenti già respinti in altre procedure e dilatorio. La Corte cantonale ha pure dichiarato priva d'oggetto la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques, non essendo egli stato chiamato a statuire sulla causa.
L'emanazione della sentenza 28 febbraio 2018 ha reso senza oggetto un ricorso in materia civile presentato dinanzi al Tribunale federale da A.________ in data 15 dicembre 2017 per denegata e ritardata giustizia da parte dell'autorità di vigilanza (v. sentenza 5A_1019/2017 del 26 marzo 2018).
2. Con ricorso in materia civile 22 marzo 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 28 febbraio 2018 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di accertarne la nullità. La ricorrente postula anche la ricusa della Giudice federale Escher.
Non sono state chieste determinazioni.
3. L'istanza di ricusa è manifestamente inammissibile e può essere decisa preliminarmente all'esame del rimedio, senza che sia avviata la procedura prevista dall'art. 37 LTF. La ricorrente chiede infatti la ricusa della Giudice federale Escher " per aver già giudicato la medesima fattispecie con sentenza 5A_748/2017 ", ciò che a suo dire " integra indubitabilmente gli elementi oggettivi di una prevenzione ", dimenticando che la partecipazione di un giudice a decisioni sfavorevoli ad una parte non costituisce un valido motivo di ricusa (DTF 114 Ia 278 consid. 1; sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1).
4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
4.1. Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione di irricevibilità pronunciata dall'autorità di vigilanza. Nella (ampia) misura in cui la ricorrente discute il merito della causa, il suo gravame esula dall'oggetto del litigio e risulta perciò di primo acchito inammissibile.
Per quanto concerne la mancata produzione della procura autenticata, la ricorrente ritiene che l'ingiunzione a rilasciarla sarebbe "arbitraria ed ingiusta ed incostituzionale" e rimprovera alla Corte cantonale una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 CEDU per non aver tenuto conto della documentazione medica inoltrata in data 19 febbraio 2018, che a suo dire dimostrava l'impedimento suo e della sua rappresentante di agire in tempo utile, nonché di una procura 16 ottobre 2017 "agli atti" con la quale ella avrebbe "già fugato ogni dubbio [...] in ordine alle procure a [sua] figlia". Con la sua argomentazione apodittica ed appellatoria l'insorgente omette però di spiegare, conformemente alle rigorose esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, in che modo l'autorità di vigilanza avrebbe leso le predette norme costituzionali e convenzionali.
Dato che l'argomento dell'autorità inferiore fondato sul difetto del potere di rappresentanza della firmataria del gravame non è stato smentito, non occorre esaminare anche le censure rivolte contro l'altro argomento abbondanziale, ma indipendente, di inammissibilità del ricorso cantonale basato, segnatamente, sulla carenza di motivazione. Quando la decisione impugnata è fondata su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, tutte di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, basta infatti che una di esse resista alle critiche ricorsuali (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
4.2. La ricorrente censura inoltre la condotta del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in altre procedure che la concernono e sembra così contestare la sua mancata ricusa. Ella omette tuttavia di confrontarsi con il ragionamento dell'autorità inferiore secondo cui la relativa istanza era divenuta priva d'oggetto per il fatto che tale giudice non era stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso cantonale.
5. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è inammissibile.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 4 aprile 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini