BGer 5A_282/2018 |
BGer 5A_282/2018 vom 05.04.2018 |
5A_282/2018 |
Sentenza del 5 aprile 2018 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona, piazza Grande 1, 6512 Giubiasco.
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Oggetto
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istituzione di una curatela di amministrazione e rappresentanza,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2018
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.28).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. In data 6 marzo 2018 A.________ è stato sentito dall'Autorità regionale di protezione 15, sede di Bellinzona, con riferimento alla futura istituzione nei suoi confronti di una curatela di amministrazione e rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Nell'ambito di tale udienza, l'autorità di protezione ha presentato ad A.________ il futuro curatore e ha indicato i vari compiti che saranno affidati a quest'ultimo, tra i quali la gestione dei conti correnti dell'interessato e la messa a sua disposizione di importi adeguati per il sostentamento.
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Con sentenza 16 marzo 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo 12 marzo 2018 con cui A.________ ha impugnato il verbale d'udienza del 6 marzo 2018 e chiesto " di mutare la decisione di istituzione della curatela ". L'autorità cantonale ha spiegato ad A.________ che mediante tale verbale non è (ancora) stata istituita una curatela, sicché il reclamo che la contesta è prematuro.
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2. Con ricorso 27 marzo 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di modificare la curatela nel senso di poter disporre liberamente della propria liquidità sotto la supervisione del curatore.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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Nel rimedio all'esame, il ricorrente si limita a nuovamente chiedere una modifica delle modalità della curatela, ma nemmeno sostiene e tantomeno dimostra che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenere il suo reclamo ammissibile. Omettendo di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità, l'impugnativa non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 aprile 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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