BGer 6B_314/2018
 
BGer 6B_314/2018 vom 15.05.2018
 
6B_314/2018
 
Sentenza del 15 maggio 2018
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente,
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.22).
 
Considerando:
che il 29 dicembre 2017 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro C.________, sostanzialmente per il titolo di coazione;
che il 4 gennaio 2018 il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere, non ravvisando elementi costitutivi di reato;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, il 23 gennaio 2018 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo;
ch'egli ha dato seguito alla richiesta, presentando un ulteriore allegato il 5 febbraio 2018;
che, con sentenza del 12 febbraio 2018, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome, anche emendato, non adempiva le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 15 marzo 2018 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito;
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
che in questa sede il ricorrente espone essenzialmente argomentazioni concernenti il merito della controversia e formula critiche nei confronti delle autorità riguardo alle modalità con cui hanno condotto il procedimento penale, ma non spiega puntualmente per quali ragioni la CRP avrebbe ritenuto a torto irricevibile il reclamo;
ch'egli non si confronta infatti con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
che il gravame è parimenti inammissibile laddove egli accenna genericamente a una mancata astensione del Presidente della CRP;
che a questo proposito il ricorrente non fa valere specifici motivi di ricusazione (cfr. art. 56 CPP), limitandosi ad addurre critiche generali ed a sostenere che il magistrato avrebbe già partecipato a precedenti giudizi nei suoi confronti ed avrebbe un interesse nella causa;
che la circostanza secondo cui il magistrato abbia in passato respinto doglianze promosse dal ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità né un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146);
che analoga conclusione vale laddove il ricorrente sembra accennare anche ad una ricusa dei componenti di questa Corte, senza invero fare valere uno specifico motivo di ricusazione giusta l'art. 34 LTF;
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 maggio 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni