BGer 1B_303/2018
 
BGer 1B_303/2018 vom 18.07.2018
 
1B_303/2018
 
Sentenza del 18 luglio 2018
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrenti,
contro
Banca C.________SA,
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale; accesso agli atti,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2018.58).
 
Fatti:
A. Con decisione del 14 febbraio 2018 il Procuratore pubblico (PP) ha accolto un'istanza del 2 ottobre 2017 della banca C.________SA volta a ottenere l'accesso agli atti del procedimento penale (MP 2016.9809) sfociato nel decreto di abbandono del 13 febbraio 2017 e nei decreti di accusa del 27 febbraio 2017, emanati nei confronti di A.________ e di B.________.
B. Adita da questi ultimi, con giudizio del 22 maggio 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha parzialmente accolto in quanto ammissibile al senso dei considerandi il reclamo, ossia concedendo l'accesso agli atti fino all'emanazione delle citate decisioni di merito.
C. Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla nella misura in cui autorizza la banca C.________SA a esaminare gli atti del procedimento penale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato assunto l'incarto cantonale.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è di principio ammissibile. La legittimazione dei ricorrenti è data.
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380).
 
Erwägung 2
2.1. La Corte cantonale ha rilevato che il caso concerne l'accredito di ingenti valori patrimoniali su una relazione bancaria presso la banca C.________SA intestata a una società fallita e poi messa al beneficio di un concordato. Questi averi, unitamente ad altri depositati su un conto riconducibile ai ricorrenti, sono stati oggetto di un sequestro in relazione a un'ipotesi di reato di riciclaggio, poi scartata con decreto di abbandono del 13 febbraio 2017. Rilevato che con sentenza del 10 giugno 2015 il Tribunale di Vicenza ha assolto i ricorrenti dai reati di natura fiscale per intervenuta prescrizione, ha osservato che dagli atti non risulta tuttavia ancora in modo chiaro l'eventuale esito di un procedimento penale aperto a Roma tra l'altro nei loro confronti, per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società intestataria di un conto presso la banca C.________SA aperto dai ricorrenti. Ne ha concluso che la banca, quale intermediaria finanziaria, in base alla legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e in finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0), ha un obbligo di diligenza accresciuto, dovendo pertanto chiarire le possibili provenienze eventualmente sospette dei valori patrimoniali confidatigli, raccogliendo il maggior numero di informazioni e dati possibili per poi incrociarli. Accennando anche alla DTF 137 I 16, ha stabilito ch'essa dispone quindi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 14b cpv. 3 della legge ticinese sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 (LEPM), relativo alla conservazione e consultazione degli atti di procedure concluse. Secondo questa norma, l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
La CRP ha ammesso un tale interesse per la banca C.________SA, che ha subito un sequestro di averi patrimoniali detenuti per conto di terzi, nonché, riguardo agli obblighi giusta la LRD, quale detentrice di averi patrimoniali riconducibili a una società oggetto di fallimento e concordato in Italia, dell'entità del cui patrimonio in Svizzera le autorità italiane non sembrerebbero essere state messe compiutamente al corrente. Ha ritenuto che il suo interesse prevale su quello dei ricorrenti, certo prosciolti dall'imputazione di riciclaggio, ma anche titolari di relazioni bancarie con detta banca.
La CRP non ha esaminato la richiesta di accedere al decreto di abbandono del 13 febbraio 2017 (ABB 179/2017), poiché il legale dei ricorrenti ne aveva già trasmessa una copia a quello della banca. In applicazione del principio di proporzionalità, ha quindi accolto l'istanza di accesso agli atti solo parzialmente, ossia riguardo all'altro decreto di abbandono e ai due decreti di accusa, e ciò fino all'emanazione di queste decisioni di merito, ma non oltre, senza la possibilità di effettuare fotocopie, ma con quella di prendere appunti.
2.2. I ricorrenti si limitano a rilevare che l'ipotesi di riciclaggio sarebbe stata definitivamente scartata con l'emanazione del decreto di abbandono. Ne deducono che non vi sarebbe più nulla da chiarire e nessuna ulteriore informazione da raccogliere.
Al riguardo giova osservare che il pubblico ministero può disporre la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o di fatti che non risultano dagli atti del procedimento abbandonato (art. 323 cpv. 1 CPP). D'altra parte, i fatti illustrati nella decisione impugnata, non contestati dai ricorrenti, giustificano la soluzione adottata dalla CRP. Né essi tentano di dimostrare perché la stessa sarebbe lesiva dell'art. 14b cpv. 3 LEPM e perché l'accesso ai decreti d'accusa, con il quale non si confrontano, lederebbe detta norma. Il semplice accenno al fatto che di fronte al decreto di abbandono il procedimento penale ancora in corso a Roma non comporterebbe alcun obbligo di diligenza per la banca chiaramente non regge.
3. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione della sentenza rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- soni poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali delTribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 luglio 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri