BGer 2C_612/2018 |
BGer 2C_612/2018 vom 18.07.2018 |
2C_612/2018 |
Sentenza del 18 luglio 2018 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
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6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Ricongiungimento familiare,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.3).
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Fatti: |
L'11 giugno 2018 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare a favore di B.________, figlia di A.________, cittadina brasiliana sposata dal... con il cittadino italo-svizzero C.________ e residente con lui a X.________. I Giudici ticinesi hanno infatti constatato che le condizioni per un ricongiungimento non erano date né in base al diritto internazionale, né al diritto interno.
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Il 16 luglio 2018, A.________ e B.________ hanno presentato al Tribunale federale un ricorso con cui, richiamandosi all'accordo sulla libera circolazione delle persone e all'art. 44 LStr, postulano che a quest'ultima venga rilasciato un permesso di dimora. In via provvisionale, domandano il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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Anche nella fattispecie, simile diritto non è dato. In effetti: (a) l'art. 44 LStr ha solo carattere potestativo (DTF 137 I 284 consid. 1.2 pag. 286 seg.); (b) in base al giudizio impugnato risulta inoltre che, per lo meno dal matrimonio con la ricorrente 1, C.________ ha sempre vissuto in Svizzera, di modo che la situazione, di carattere puramente interno, non rientra neanche nel campo di applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (DTF 143 II 57 consid. 3 pag. 59 segg.); (c) va infine in via abbondanziale rilevato che, siccome la ricorrente 2 è da tempo maggiorenne, un diritto al ricongiungimento non è dato nemmeno giusta l'art. 8 CEDU (DTF 136 II 497 consid. 3.2 pag. 499; sentenze 2C_256/2012 del 23 marzo 2012 consid. 3.3 e 2C_1047/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2).
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Ritenuto che le insorgenti non lamentano nessuna violazione di diritti costituzionali a priori escluso è però anche l'esame del gravame quale ricorso sussidiario ex art. 113 segg. LTF (sentenza 2C_1047/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2 dalla quale risulta per altro che, in tale ambito, vigono condizioni specifiche, e più restrittive, pure per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere).
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2. Per quanto precede, l'impugnativa è manifestamente inammissibile e va decisa secondo la procedura prevista dall'art. 108 LTF. Tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non vengono prelevate spese.
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3. Comunicazione al rappresentante delle ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 18 luglio 2018
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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