BGer 6B_1308/2017 |
BGer 6B_1308/2017 vom 24.07.2018 |
6B_1308/2017 |
Sentenza del 24 luglio 2018 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Jametti, in qualità di Giudice unica,
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Cancelliere Moses.
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Partecipanti al procedimento |
X.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Canton Uri,
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casella postale 959, 6460 Altdorf UR,
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opponente.
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Oggetto
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Lingua del procedimento,
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ricorso contro la decisione emanata il 25 ottobre 2017 dall'Obergericht del Canton Uri (OG BI 17 8).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con decreto d'accusa del 12 maggio 2017 il Ministero pubblico del Canton Uri ha ritenuto X.________ colpevole di guida di un veicolo non conforme alle prescrizioni e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 300.--. Con uno scritto redatto in lingua italiana X.________ ha interposto, il 17 maggio 2017, un'opposizione al decreto d'accusa. Il 18 maggio 2017 il Ministero pubblico ha invitato X.________ a presentare entro il 26 maggio 2017 un'eventuale opposizione in lingua tedesca, pena l'invalidità della medesima. X.________ non ha dato seguito a tale invito; il Ministero pubblico ha quindi trasmesso l'opposizione del 17 maggio 2017 al tribunale di prima istanza (Landgericht Uri).
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Il 5 settembre 2017, in esito a un dibattimento al quale X.________ non si è presentato, il Landgericht Uri ha dichiarato irricevibile l'opposizione, siccome presentata in lingua italiana anziché tedesca.
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Il 25 settembre 2017 X.________ ha presentato - in italiano - un "ricorso" all'Obergericht del Canton Uri. Quest'ultimo gli ha assegnato, il 26 settembre 2017, un termine di 10 giorni per inoltrare l'atto in tedesco come anche una copia della decisione impugnata, con la comminatoria che, in caso d'inadempienza, il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile. Trascorso infruttuoso il termine assegnato, l'Obergericht con decreto del 25 ottobre 2017 ha dichiarato inammissibile il reclamo.
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2. X.________ insorge dinnanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, dolendosi di una discriminazione a causa della lingua nella procedura cantonale e domandando, in un secondo tempo, di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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3. Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, di lingua italiana e domiciliato nel Canton Ticino, contesta la lingua della procedura cantonale. Si giustifica pertanto di emanare eccezionalmente la presente sentenza nella lingua utilizzata dal ricorrente.
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4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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5. Nella decisione impugnata l'Obergericht spiega che - conformemente all'art. 67 cpv. 2 CPP - la lingua della procedura dinnanzi alle autorità penali del Canton Uri è il tedesco e che né la Costituzione federale né il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici conferiscono alle parti il diritto di rivolgersi all'autorità in una lingua diversa da quella della procedura. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a censurare in termini generici una discriminazione in base alla lingua e con ciò una violazione della Costituzione federale e delle norme internazionali. La motivazione del ricorso non è quindi conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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6. Il ricorso, manifestamente inammissibile poiché carente di motivazione, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame sin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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per questi motivi, la Giudice unica pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e all'Obergericht del Canton Uri.
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Losanna, 24 luglio 2018
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Jametti Moses
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