BGer 5A_806/2018
 
BGer 5A_806/2018 vom 03.10.2018
 
5A_806/2018
 
Sentenza del 3 ottobre 2018
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio.
Oggetto
ricovero a scopo di assistenza,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2018 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (9.2018.115).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. A.________ è stata ricoverata il 18 giugno 2018 presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio in seguito ad una decisione di ricovero a scopo di assistenza (art. 426 CC) pronunciata dalla dott. B.________ del Servizio psico-sociale di Lugano. Con giudizio 27 luglio 2018 la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica ha confermato la decisione di ricovero. La paziente è stata dimessa dalla clinica in data 31 luglio 2018.
Con sentenza 24 agosto 2018 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato " irricevibile in quanto privo d'oggetto " il reclamo 9/13 agosto 2018 presentato da A.________ avverso il predetto giudizio della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica e ha stralciato la procedura dai ruoli. La Corte cantonale ha osservato che al momento dell'inoltro del rimedio la degenza dell'interessata era già terminata (per cui l'interesse a chiedere l'annullamento del giudizio della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha confermato il ricovero, era decaduto) e che inoltre le lagnanze relative alle modalità del ricovero non erano di sua competenza.
2. Con ricorso in materia civile 25 settembre 2018 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando l'annullamento di quest'ultima ed anche, segnatamente, della decisione di ricovero coatto, del giudizio della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica e del rapporto di dimissione dalla clinica.
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Nella misura in cui critica il rifiuto dell'autorità inferiore di entrare nel merito del suo reclamo, la ricorrente è legittimata ad interporre ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF (v. sentenza 5A_9/2014 del 12 febbraio 2014 consid. 1.2 con rinvii). In merito a ciò, ella si limita tuttavia ad affermare in modo generico ed apodittico che, considerata la "violazione di tutti i diritti applicabili previsti dalle leggi", la Camera di protezione del Tribunale d'appello non poteva considerare privo d'oggetto il suo reclamo e nemmeno ritenersi parzialmente incompetente. La ricorrente non si misura a sufficienza con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza cantonale (v. supra consid. 1) e pertanto la sua impugnativa non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
3.2. Nella misura in cui la ricorrente non critica la sentenza dell'autorità cantonale di ultima istanza del 24 agosto 2018, bensì le decisioni ed i vari atti che l'hanno preceduta, il suo rimedio si appalesa invece di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 ottobre 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini