BGer 4D_58/2018 |
BGer 4D_58/2018 vom 30.10.2018 |
4D_58/2018 |
Sentenza del 30 ottobre 2018 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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denegata giustizia,
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ricorso contro lo scritto 24 settembre 2018 del Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.26).
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Considerando: |
che il 24 settembre 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha comunicato a A.________ l'impossibilità di emanare sulla base delle lettere 5 e 14 settembre 2018 una decisione soggetta a ricorso;
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che A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale informazione postulando il pagamento in suo favore dei costi decretati nella sentenza del 22 maggio 2017;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
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che nel gravame il ricorrente lamenta la mancata emanazione di una decisione suscettiva di ricorso e chiede di provvedere affinché la giustizia ticinese esegua la predetta sentenza;
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che il gravame può unicamente essere interpretato come un ricorso per denegata giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.);
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che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura ( art. 106 cpv. 2 LTF);
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che un diniego di giustizia formale sussiste se un'autorità non applica o non applica correttamente una regola di procedura in modo da impedire l'accesso alla giustizia a una parte che ne avrebbe invece diritto (sentenza 2C_409/2013 del 27 maggio 2013 consid. 5.1);
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che il ricorrente non illustra in alcun modo per quale motivo competerebbe alla Corte di appello di procedere nel senso da lui voluto e dimostra quindi ancora meno una violazione dei suoi diritti costituzionali;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 ottobre 2018
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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