BGer 8C_853/2018 |
BGer 8C_853/2018 vom 07.01.2019 |
8C_853/2018 |
Sentenza del 7 gennaio 2019 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assistenza sociale (misura cautelare),
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ricorso contro la decisione incidentale emessa il 12 novembre 2018 dal Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (42.2018.37-38).
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Visto: |
la richiesta presentata in sede di ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per l'adozione di misure cautelari urgenti in materia di prestazioni di assistenza sociale,
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la decisione incidentale del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 12 novembre 2018 con cui è stata respinta tale richiesta,
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il ricorso presentato l'11 dicembre 2018 (timbro postale),
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considerando: |
che la presente sentenza è resa in italiano, lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), pur avendo l'insorgente, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), presentato il ricorso in tedesco,
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che la decisione impugnata, non ponendo fine al procedimento e non vertendo sulla competenza o la ricusazione, può essere impugnata soltanto alle rigide condizioni dell'art. 93 LTF,
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che la ricorrente non presenta, come dovrebbe (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 39 consid. 3.1 pag. 397), in alcun modo l'adempimento di tali condizioni di ricevibilità,
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che oltretutto il ricorso al Tribunale federale contro decisioni in materia di misure cautelari può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF),
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che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
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che il ricorso nemmeno censura la lesione di alcun diritto costituzionale,
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che ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che ad ogni modo la ricorrente non può ottenere la possibilità a migliorare il proprio ricorso, trattandosi di una condizione di ammissibilità di quest'ultimo (sentenze 2C_715/2011 del 2 maggio 2012 consid. 1.4 e 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 5),
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che, visto l'esito, non occorre decidere sulla domanda di rinunciare al prelievo di spese,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 7 gennaio 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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