BGer 1C_50/2019 |
BGer 1C_50/2019 vom 11.02.2019 |
1C_50/2019 |
Sentenza dell'11 febbraio 2019 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Presidente,
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Fonjallaz, Muschietti,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Carla Speziali,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
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(inc. 52.2018.335).
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Fatti: |
A. A.________, nato nel 1931, ha conseguito la licenza di condurre delle categorie B, D1, BE e D1E nel 1952. Pensionato, non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 27 marzo 2017, verso le ore 16.45, egli circolava sulla semiautostrada A13 in direzione sud, allorquando in territorio di Mesocco (GR) ha effettuato una manovra di sorpasso di tre veicoli, due automobili e un autoarticolato, iniziandola circa 200 m prima e terminandola circa a metà di una curva senza visuale. Interrogato dalla polizia ha ammesso il sorpasso, indicandone su una mappa i punti iniziali e finali, non ritenendolo pericoloso.
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B. Preso atto del rapporto di polizia, con scritto del 31 maggio 2017 la Sezione della circolazione gli ha comunicato che, sotto il profilo amministrativo, il caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso. Il 21 luglio 2017 la Procura pubblica dei Grigioni, ritenuta un'infrazione grave alle norme della circolazione stradale, ha condannato l'interessato a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 30 aliquote giornaliere di fr. 120.-- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 700.--. La decisione, non impugnata, è passata in giudicato.
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C. Con decisione del 22 settembre 2017, la Sezione della circolazione, preso atto dell'esito del procedimento penale, gli ha revocato la patente per la durata di tre mesi, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 5 dicembre 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
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D. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale, di riformularla nel senso che non gli è imputabile alcuna violazione delle regole della circolazione e quindi di non ordinare nessuna revoca della licenza di condurre, in via subordinata, che gli è imputabile un'infrazione lieve e di rinunciare a qualsiasi provvedimento, in via ancora più subordinata, di rinviare la causa a un'istanza inferiore per nuova decisione.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
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1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380).
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Erwägung 2 |
2.1. Il ricorrente sostiene che a causa di veicoli che lo precedevano circolando al suo dire a una velocità decisamente ridotta, non conforme a quella indicata per il tratto stradale in esame, li ha sorpassati in un tratto di strada nel quale la linea di separazione tra le due corsie sarebbe tratteggiata; in quel momento l'illuminazione era ottima, la visibilità completa e il manto stradale asciutto. Adduce che la polizia cantonale grigionese avrebbe tentato di ricostruire fotograficamente l'accaduto, spostando erroneamente i punti da lui indicati ed interpretando erratamente le sue dichiarazioni. Fa valere che la fattispecie accertata dal Procuratore pubblico nel decreto d'accusa, che si fonda sul rapporto di polizia, non corrisponderebbe a quanto realmente accaduto, motivo per cui si sarebbe in presenza di un accertamento dei fatti non corretto e di una valutazione delle prove manifestamente inesatta, o perlomeno di una svista manifesta, motivo per cui l'autorità amministrativa non sarebbe tenuta ad attenersi agli accertamenti di fatto eseguiti dall'autorità penale.
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2.2. La Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101; 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), critica in maniera del tutto generica questa conclusione, che è peraltro corretta (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299 seg.; 128 II 139 consid. 2c pag. 143; sentenza 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3).
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L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (RS 741.01; DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). La Corte cantonale ha osservato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, rilevato tuttavia che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr; sentenza 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 2).
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Erwägung 3 |
3.1. Il ricorrente invoca a torto una violazione del principio della buona fede adducendo una pretesa inutilizzabilità di un mezzo di prova, segnatamente la ricostruzione dell'accaduto da parte della polizia. Al suo dire non sarebbe infatti corretto ritenere ch'egli fosse a conoscenza del fatto che l'esito del procedimento penale sarebbe poi stato decisivo per l'accertamento dei fatti nella susseguente procedura amministrativa. Ora, il 31 maggio 2017 la Sezione della circolazione gli aveva comunicato l'apertura e la sospensione della stessa in attesa dell'esito di quella penale. Con decreto d'accusa del 21 luglio seguente, egli è poi stato ritenuto colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione stradale e condannato a una pena pecuniaria e a una multa. Egli disponeva quindi di quasi due mesi per informarsi sull'interdipendenza, peraltro notoria come rettamente stabilito dai giudici cantonali, tra le due procedure. D'altra parte, egli non può dedurre alcuna lesione del principio della buona fede dal fatto che nella comunicazione del 31 maggio 2017 si indica che al termine dell'inchiesta penale saranno stabilite le sue "eventuali" responsabilità e che "se del caso" egli sarebbe stato ricontattato. Da questa formulazione, che sulla base della presunzione di innocenza non ipotizzava rettamente una sua colpevolezza, egli non può dedurre alcuna violazione dell'invocato principio. È del resto palese e notorio che l'avvio della procedura amministrativa ha luogo dopo il passaggio in giudicato del giudizio penale.
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Mal si comprende del resto perché il ricorrente, nonostante le sanzioni pronunciate con il decreto di accusa, abbia rinunciato a impugnarlo sebbene al suo dire fosse fondato su un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte della polizia prima e del pubblico ministero poi. Il semplice assunto, secondo cui la giurisprudenza posta a fondamento della criticata decisione, volta a tutelare l'unità di giudizio, non potrebbe salvaguardare violazioni del divieto dell'arbitrio chiaramente non regge: né esso implica che le autorità giudiziarie dovrebbero scostarsene perché l'interessato, sulla base di una sua strategia difensiva, della quale deve assumere le conseguenze, ha volontariamente rinunciato a contestare i fatti nel procedimento penale. L'accenno alla circostanza che sia il decreto di accusa sia le comunicazioni della Sezione della circolazione sono redatte, correttamente, in lingua italiana, mentre egli, peraltro residente nel Cantone Ticino, è di madrelingua tedesca, è privo di pertinenza.
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In siffatte condizioni, la richiesta di esperire un sopralluogo dev'essere respinta. Anche la Corte cantonale, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, per nulla arbitrario, poteva rinunciare ad assumere questa prova (DTF 142 I 86 consid. 2.2 pag. 89; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299).
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3.2. L'esito del gravame non muta per l'accenno ricorsuale al principio secondo cui l'autorità amministrativa può scostarsi, a determinate condizioni, dall'accertamento dei fatti operato in sede penale, qualora la decisione sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. In effetti, come si è visto, in concreto, il ricorrente è stato informato dell'avvio del procedimento amministrativo e ciononostante, nella procedura penale, egli ha omesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. Secondo la prassi, in simili circostanze, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, essendo tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 3.1, in: RtiD I-2011 n. 41 pag. 187; sul dovere di collaborazione dell'interessato cfr. DTF 128 II 139).
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Al riguardo egli richiama a torto la sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007: in effetti, sebbene anche in quella causa l'interessato non fosse assistito da un legale, decisiva era la circostanza che il rapporto della polizia cantonale, che si limitava a indicare le infrazioni ritenute, era privo di un accertamento dei fatti; l'insorgente non parlava inoltre la lingua tedesca e soltanto nel quadro della procedura amministrativa gli era stato rimproverato di essersi assopito al volante, critica da lui contestata con elementi nuovi (consid. 3.2).
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Insistendo, peraltro in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, sull'assunto secondo cui la ricostruzione dell'accaduto operata dalla polizia non potrebbe essere utilizzata quale mezzo di prova, poiché al suo dire la manovra litigiosa sarebbe stata lecita, il ricorrente disattende che nulla gli impediva di contestarla nel quadro del procedimento penale: in quell'ambito poteva farsi assistere se del caso da un legale, ritenuto che come accertato dalla Corte cantonale tale possibilità gli era stata indicata dalla polizia cantonale grigionese. Spetta quindi al ricorrente assumere le conseguenze della sua strategia difensiva, ritenuto ch'egli era stato informato dell'apertura di un procedimento amministrativo e che come rettamente sottolineato dai giudici cantonali è notorio che quest'ultimo si fonda di massima sui fatti accertati nel giudizio penale. Poteva e doveva pertanto contestarli compiutamente in quella sede, rilevato che si trattava inoltre di una controversia per nulla complessa. Non vi è quindi alcuna lesione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 6 CEDU). In tale ambito anche l'accenno a una carenza di motivazione della decisione impugnata chiaramente non regge, visto ch'essa si esprime compiutamente su tutti gli argomenti pertinenti per il giudizio e non lede pertanto il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).
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3.3. Sulla base dei fatti accertati, la messa in pericolo astratta degli altri utenti della strada è palese e su questo punto la Corte cantonale ha applicato correttamente il diritto e la giurisprudenza. Le asserite indubbie capacità di guida del ricorrente sono irrilevanti al riguardo, come l'accenno che durante il servizio militare era stato comandante dei trasporti della sezione dei sanitari e che in tale ambito avrebbe acquisito un'indubbia capacità di comprendere le svariate situazioni che possono verificarsi sulle strade e maturato la capacità di riconoscere quando una situazione sarebbe pericolosa. Anche il fatto di non aver causato alcun incidente della circolazione è ininfluente riguardo all'infrazione commessa. È quindi a ragione che la Corte cantonale, sulla base dei fatti accertati nel giudizio penale, ossia l'aver iniziato una manovra di sorpasso di due automobili e un autoarticolato a circa 200 m da una curva senza visuale ed essere rientrato sulla corsia destra circa a metà del tornante, senza prendere in considerazione, per grave negligenza, che avrebbe potuto creare una situazione di pericolo, ha ritenuto adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
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Infine, accennando al fatto d'essere pensionato, che la sua abitazione è situata in collina a circa 20 minuti a piedi dal centro di Ascona e all'asserita inefficienza dei trasporti pubblici, il ricorrente misconosce la chiara scelta operata al proposito dal Legislatore federale, regola che vale anche per autisti professionali (DTF 135 II 334 consid. 2.2; 134 II 39 consid. 3 pag. 43; sentenza 1C_55/2017 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.8). A ragione le autorità cantonali non sono quindi scese sotto il periodo di revoca minimo previsto dalla legge (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr; cfr. sentenza 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2).
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4. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 11 febbraio 2019
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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