BGer 2C_149/2019
 
BGer 2C_149/2019 vom 14.02.2019
 
2C_149/2019
 
Sentenza del 14 febbraio 2019
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
Oggetto
Imposta cantonale 2015,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2019 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2018.241).
 
Fatti:
A. Il 9 gennaio 2019 il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito il 30 ottobre 2018 da A.________ contro la decisione su reclamo emessa l'8 ottobre 2018 dall'Ufficio circondariale di tassazione Lugano in materia d'imposta cantonale sulla sostanza 2015. A sostegno del proprio giudizio ha osservato che l'insorgente il quale, lamentando una disparità di trattamento con un altro socio, contestava il valore attribuito alla sua partecipazione in una società anonima, non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria e non era quindi legittimato a ricorrere dato che l'imposta sulla sostanza per il 2015 ammontava a zero franchi.
B. Il 3 febbraio 2019 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in cui ribadisce di subire una disparità di trattamento e contesta la valutazione dei titoli da lui detenuti nella società anonima.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).
2. 
2.1. Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Presidente della Camera di diritto tributario per mancanza di legittimazione a ricorrere, ossia l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. In questo contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rispettivi rinvii).
2.2. Nell'impugnativa il ricorrente si limita tuttavia a ridiscutere il merito della causa (valore attribuito dal fisco ai titoli da lui detenuti in una società anonima), senza però spiegare in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale rifiutando di riconoscergli la legittimazione a ricorrere, non ritenendolo attualmente leso nei suoi interessi personali dalla decisione su reclamo contestata, avrebbe disatteso il diritto determinante. Invano si cerca nell'impugnativa un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Tutt'al più si può aggiungere che l'opinione della Corte cantonale, come ben rilevato da quest'ultima, corrisponde alla prassi in vigore (sentenza 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2).
2.3. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito e va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 14 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud