BGer 6B_308/2019
 
BGer 6B_308/2019 vom 06.03.2019
 
6B_308/2019
 
Sentenza del 6 marzo 2019
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden,
opponente.
Oggetto
Contravvenzione alle norme della circolazione stradale,
ricorso contro la decisione emanata il 22 gennaio 2019 dall'Obergericht des Kantons Nidwalden, Strafabteilung (BAS 19 1).
 
Considerando:
che, con decreto di accusa del 17 luglio 2018, il Ministero pubblico del Cantone di Nidvaldo ha ritenuto A.________ colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, per un eccesso di velocità, e gli ha inflitto una multa di fr. 180.--;
che, contro il decreto di accusa, trasmesso all'imputato in italiano, questi ha presentato un'opposizione;
che con decreto del 12 novembre 2018, redatto in italiano, il Giudice monocratico del Tribunale cantonale di Nidvaldo non è entrato nel merito dell'opposizione, siccome la stessa era tardiva;
che con decisione del 22 gennaio 2019, pure stesa in italiano, il Tribunale d'appello del Canton Nidvaldo ha parimenti dichiarato inammissibile in quanto tardivo un reclamo presentato dall'imputato contro il decreto del primo giudice;
che A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullare la sua condanna poiché il veicolo incriminato non corrisponderebbe a quello di sua proprietà;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità;
che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale sarebbe stato tempestivo;
che, in questa sede, egli si limita ad addurre che, contrariamente a quanto risulterebbe dagli atti cantonali, il suo veicolo sarebbe un furgone e non un'autovettura;
che con questa argomentazione egli non si esprime però sulla tempestività del suo gravame in sede cantonale;
che, peraltro, già l'opposizione al decreto di accusa è stata ritenuta tardiva e di conseguenza inammissibile dal primo giudice;
che nemmeno questa circostanza è contestata dal ricorrente;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale d'appello del Canton Nidvaldo, Sezione ricorsi in materia penale.
Losanna, 6 marzo 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni