BGer 5A_261/2019
 
BGer 5A_261/2019 vom 01.04.2019
 
5A_261/2019
 
Sentenza del 1° aprile 2019
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Ettore Item,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Edy Grignola,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (rigetto provvisorio dell'opposizione),
ricorso contro il decreto emanato il 18 febbraio 2019
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.38).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. A.________ ha presentato reclamo avverso la decisione 7 febbraio 2019 con cui il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria la sua opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________SA per l'incasso di fr. 100'000.-- oltre interessi.
Con decreto 18 febbraio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel reclamo, osservando che tale rimedio appariva di primo acchito privo di possibilità di successo, dato che A.________ si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni presentate dinanzi al giudice di prime cure, senza confrontarsi direttamente con la decisione pretorile impugnata.
2. Con " ricorso in materia di diritto pubblic o" 27 marzo 2019 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarlo nel senso di accogliere la sua domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo. Egli pare inoltre postulare la concessione dell'effetto sospensivo anche per la procedura ricorsuale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Il decreto impugnato, che non pone fine al procedimento, costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF.
La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) che supera il valore litigioso minimo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro il decreto contestato è quindi semmai aperta la via del ricorso in materia civile, e non del ricorso in materia di diritto pubblico (come indicato dal ricorrente).
3.1. Una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF è tuttavia suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
Il ricorrente, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato, non si è esplicitamente pronunciato sull'adempimento delle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale. Nel gravame egli accenna invero al fatto che il contestato decreto possa esporlo "ad una ingiusta esecuzione arrecando [...] un danno economico considerata l'ingente somma oggetto di contestazione", ma ciò non costituisce un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 141 III 80 consid. 1.2). L'ipotesi della lett. b non entra poi, in ogni modo, in linea di conto nella fattispecie. Il rimedio è pertanto manifestamente inammissibile.
3.2. L'impugnativa all'esame risulta irricevibile anche nella misura in cui non censura il decreto di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discute la decisione pretorile.
3.3. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Per costante giurisprudenza, la decisione che nega il conferimento dell'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Il ricorrente rimprovera all'autorità precedente la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. per aver in sostanza "praticamente anticipato la decisione della causa di merito", ma le sue generiche censure non soddisfano le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del ricorso, la (eventuale) istanza di conferimento dell'effetto sospensivo allo stesso è divenuta priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° aprile 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini