BGer 6B_772/2019
 
BGer 6B_772/2019 vom 01.07.2019
 
6B_772/2019
 
Sentenza del 1° luglio 2019
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Revisione contro un decreto d'accusa,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.208).
 
Considerando:
che, con decreto d'accusa del 19 settembre 2016, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.A.________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione;
che, statuendo sull'opposizione dell'imputata al decreto d'accusa, con sentenza del 29 dicembre 2017, la Giudice supplente della Pretura penale l'ha riconosciuta autrice colpevole di ripetuta diffamazione e l'ha condannata alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 300.--;
che, con sentenza del 31 agosto 2018, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'imputata contro il giudizio di primo grado;
che, con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso interposto da A.A.________ e dal marito B.A.________ contro il giudizio della Corte cantonale;
che il 29 gennaio 2019 il Tribunale federale ha respinto una domanda di revisione della sentenza 6B_1060/2018 formulata dai coniugi A.________ (sentenza 6F_43/2018 del 29 gennaio 2019);
che, frattanto, con scritto del 20 novembre 2018, trasmesso dal Ministero pubblico alla CARP per competenza, A.A.________ ha chiesto la revisione del decreto di accusa;
che, con sentenza del 16 maggio 2019, la CARP ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione;
che A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 24 giugno 2019 al Tribunale federale, chiedendo altresì di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;
che in concreto l'oggetto dell'impugnativa è infatti circoscritto alla decisione della CARP che ha dichiarato l'istanza di revisione manifestamente inammissibile giusta l'art. 412 cpv. 2 CPP;
che la Corte cantonale ha innanzitutto rilevato come, postulando la revisione del decreto di accusa, la ricorrente disattendeva che il giudice di primo grado aveva statuito sull'opposizione a tale decreto emanando una sentenza frattanto cresciuta in giudicato;
che la CARP ha inoltre stabilito che la ricorrente non aveva indicato né comprovato giusta l'art. 411 cpv. 1 CPP un motivo di revisione ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP;
che in questa sede la ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 410 segg. CPP ritenendo in concreto l'istanza di revisione manifestamente inammissibile, siccome non era stato sostanziato alcun motivo di revisione;
che laddove richiama l'art. 21 cpv. 3 CPP la ricorrente disattende che in concreto la CARP ha statuito sull'istanza di revisione in una composizione diversa da quella che si è pronunciata sull'appello con sentenza del 31 agosto 2018;
che, in tale circostanza, il rimprovero rivolto alla Corte cantonale di non averle comunicato preventivamente la composizione del collegio giudicante per potere determinare eventuali  "conflitti di interesse rispetto alla precedente partecipazione nella procedura di appello"è pertanto inconsistente;
che, per di più, la giurisprudenza ha stabilito che la composizione non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite, condizione adempiuta nella fattispecie (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2);
che laddove postula l'astensione del Presidente e del cancelliere di questa Corte, può essere qui rinviato a precedenti sentenze del Tribunale federale concernenti anche la ricorrente (cfr. sentenze 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018; 6B_1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B_740/2018 del 28 settembre 2018; 1B_408/2018, citata, consid. 2);
che analoga conclusione vale pure per quanto concerne la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione di questa Corte e l'ammontare delle spese giudiziarie (cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii; sentenza 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3 e 5);
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, che non ha comunque dimostrato la sua eventuale indigenza, deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° luglio 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni