BGer 8C_264/2019 vom 09.09.2019
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8C_264/2019
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Sentenza del 9 settembre 2019
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento
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A.________,
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Italia,
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patrocinato dall'avv. Mattia Pontarolo,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 marzo 2019 (35.2018.29).
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Visto:
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il ricorso del 16 aprile 2019 (timbro postale) contro il giudizio emanato il 14 marzo 2019 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 22 maggio 2019 con cui la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta e, alla luce del valore litigioso di fr. 729'683.65, è stato fissato un primo termine per saldare un anticipo spese di fr. 10'000.-,
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il decreto del 26 giugno 2019, con cui, alla luce della domanda di riesame del 24 giugno 2019, sono stati assegnati termini suppletori non prorogabili per provvedere al versamento di fr. 3'000.- entro il 30 agosto 2019, fr. 3'000.- entro il 30 settembre 2019 e fr. 4'000.- entro il 30 ottobre 2019,
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l'avvertenza contenuta nel decreto del 26 giugno 2019, la quale ha informato il ricorrente che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
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che se l'anticipo spese non è versato nemmeno nel termine suppletorio stabilito dal giudice dell'istruzione, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza, ossia del ricorso (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
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che il ricorrente non ha provveduto nemmeno a saldare la prima rata scadente il 30 agosto 2019,
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che il ricorso pertanto è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che si rinuncia in via eccezionale, malgrado l'onere occasionato, alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 9 settembre 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Viscione Bernasconi
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