BGer 1B_13/2020
 
BGer 1B_13/2020 vom 10.02.2020
 
1B_13/2020
 
Sentenza del 10 febbraio 2020
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Jametti, Müller,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Ivan Paparelli,
C.________,
Oggetto
Procedura penale; apertura dell'istruzione,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2019.251).
 
Fatti:
A. L'11 aprile 2019 A.________ e la moglie B.________ hanno presentato una denuncia penale nei confronti del garage D.________ SA di Lugano, dei suoi responsabili, di C.________ e di ignoti, per titolo di truffa, appropriazione indebita e appropriazione semplice. I denuncianti hanno consegnato la loro Porsche ad C.________, consulente alla vendita del garage, che l'ha venduta per fr. 73'000.--. Ai denunciati, costituitisi accusatori privati, non è tuttavia stato riversato detto importo.
B. Il 16 aprile 2019 l'allora Procuratore pubblico (PP) Fiorenza Bergomi, in applicazione dell'art. 312 cpv. 1 CPP, ha incaricato la polizia di interrogare gli accusatori privati e C.________ e procedere a ogni accertamento necessario per chiarire i fatti. Con decreto del 2 maggio 2019 il PP, in applicazione dell'art. 309 CPP, ha formalmente aperto l'istruzione penale, chiedendo poi un aggiornamento alla polizia. Il 17 giugno 2019 D.________ SA è stata posta in fallimento. Il 20 agosto 2019, il PP Daniele Galliano, subentrato nella conduzione del procedimento, ha chiesto alla Sezione della circolazione di trasmettergli l'incarto dell'autoveicolo. Ha acquisito inoltre scritti dell'Ufficio dei fallimenti e di un altro procedimento penale, nonché le registrazioni contabili della società fallita.
C. Il 29 agosto 2019 il PP ha decretato il non luogo a procedere. Adita dagli accusatori privati, con decisione del 20 dicembre 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha accolto il reclamo, annullato il contestato decreto e rinviato gli atti al PP affinché chiuda l'istruzione ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 CPP.
D. Avverso questa decisione il PP presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di confermare il decreto impugnato, in via subordinata di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio al senso dei considerandi.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Diritto:
1. 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 II 168 consid. 1).
1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza riguardo a un decreto emanato dal pubblico ministero (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2 pag. 200; sentenza 1B_173/2017 del 20 giugno 2017 consid. 1).
1.3. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine) : può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento dev'essere dimostrato di principio dal ricorrente a meno che non sia manifesto (DTF 137 III 522 consid. 1.3; 134 III 426 consid. 1.2 in fine), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di regola a fondare un simile pregiudizio (DTF 140 V 321 consid. 3.3 pag. 326). In materia penale deve inoltre trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, che non può essere eliminato ulteriormente in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale (DTF 144 IV 321 consid. 2.3, 90 consid. 1.1.3).
1.4. Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano alcuno spazio decisionale, anche se relativamente piccolo (DTF 144 III 253 consid. 1.4 e rinvii), all'autorità inferiore (DTF 145 III 42 consid. 2.1; 145 V 266 consid. 1.3; 144 IV 321 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile, siccome si vede obbligato a emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1, 321 consid. 2.3; cfr. anche DTF 144 V 280 consid. 1.2 e 1.2.2).
Nella fattispecie la CRP, rilevato che il PP aveva aperto l'istruzione, ha ritenuto ch'egli non poteva più emanare un decreto di non luogo a procedere (art. 309 cpv. 4 CPP), senza violare le modalità della chiusura dell'istruzione previste dall'art. 318 CPP. L'ha quindi annullato e rinviato gli atti al PP affinché proceda ai suoi incombenti, rispettando dette formalità e, una volta evase eventuali istanze probatorie, si pronunci nuovamente nel merito. In siffatte condizioni il ricorrente non potrà più emanare un decreto di non luogo a procedere, ma soltanto promuovere l'accusa o disporre l'abbandono del procedimento. La questione del pregiudizio irreparabile, sulla quale si diffonde il ricorrente, non dev'essere esaminata oltre, ritenuto che il ricorso è comunque infondato nel merito.
 
Erwägung 2
2.1. Il ricorrente sostiene che la CRP avrebbe sviluppato una "prassi" sempre più rigida, rispetto a quella applicata prima dell'entrata in vigore del CPP, segnatamente riguardo alle possibilità per il pubblico ministero di emanare un decreto di non luogo a procedere, invece di dover comunicare, in applicazione dell'art. 318 CPP, la chiusura dell'istruzione alle parti indicando alle stesse se intenderebbe promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. La contestata nuova "prassi", al dire del ricorrente lesiva del diritto federale, imporrebbe al pubblico ministero di scegliere se emettere immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure se aprire l'istruzione. Ciò poiché la CRP, interpreterebbe l'art. 309 cpv. 2 CPP, relativo all'apertura dell'istruzione e alla delegazione alla polizia del compito di effettuare determinate indagini, asseritamente in maniera molto restrittiva. Sostiene, riferendosi tuttavia ad altre cause, che qualora il pubblico ministero "apre (per errore) l'istruzione ai sensi dell'art. 309 cpv. 3 CPP", ossia mediante decreto, senza però compiere atti d'inchiesta né misure coercitive, il semplice fatto che nell'incarto figuri il decreto di apertura non dovrebbe impedire comunque l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere.
2.2. Il ricorrente non dimostra che si sarebbe in presenza di un cambiamento della prassi, e ancor meno ingiustificato, vista l'entrata in vigore del nuovo CPP (DTF 145 I 227 consid. 4; 145 III 365 consid. 3.3). Il Tribunale federale non deve inoltre occuparsi di questioni meramente teoriche o di contestate soluzioni di cause che esulano dall'oggetto del litigio, dovendosi pronunciare unicamente sul caso concreto sottoposto al suo giudizio, ritenuto che un interesse di puro fatto o la semplice prospettiva di un interesse giuridico futuro non è sufficiente al riguardo (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1 pag. 85 in alto e rinvii; 140 IV 74 consid. 1.3.1).
2.3. Secondo l'art. 299 cpv. 1 CPP, la procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia (art. 306 seg. CPP) e dell'istruzione da parte del pubblico ministero (art. 308 segg. CPP). Qualora sussistano indizi di reato, nell'ambito della procedura preliminare vengono effettuati accertamenti e raccolte le prove per determinare se nei confronti dell'imputato dev'essere emesso un decreto di accusa, promossa l'accusa o abbandonato il procedimento (art. 299 cpv. 2 CPP). La procedura preliminare è avviata tramite l'attività investigativa della polizia e l'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero (art. 300 cpv. 1 CPP). Quando, già sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, quest'ultimo accerta tra l'altro che non sono adempiuti gli elementi costitutivi di reato, esso emana un decreto di non luogo a procedere (art. 310 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 309 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione formale se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato (lett. a), se dispone provvedimenti coercitivi (lett. b) o se, infine, è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1 (lett. c). Esso può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato (art. 309 cpv. 2 CPP). Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto, non impugnabile e che non dev'essere necessariamente motivato né notificato (art. 309 cpv. 3 CPP). Il pubblico ministero può tuttavia rinunciare ad aprire l'istruzione, se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa (art. 309 cpv. 4 CPP).
2.4. La CRP ha accertato che il 16 aprile 2019 il precedente PP, in applicazione dell'art. 312 cpv. 1 CPP, ha conferito alla polizia il mandato di interrogare gli accusatori privati e l'imputato C.________ nonché di procedere a ogni accertamento necessario per il chiarimento dei fatti, come pure a ogni verifica utili ai fini dell'inchiesta. In seguito il PP ha chiesto alla polizia un aggiornamento sullo stato del procedimento. Con decreto del 2 maggio 2019, l'allora PP ha formalmente aperto l'istruzione penale, chiedendo poi, sollecitato dagli accusatori privati, un nuovo aggiornamento alla polizia. Gli accusatori privati hanno trasmesso al PP la corrispondenza intrattenuta con la citata società. Il 20 agosto 2019 il nuovo PP, qui ricorrente, ha chiesto alla Sezione della circolazione la trasmissione dell'incarto dell'autoveicolo. Ha inoltre acquisito agli atti gli scritti dell'Ufficio fallimenti di Lugano nonché le registrazioni contabili degli anni 2017-2018 del citato garage, esaminandole.
Ora, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore; può scostarsene soltanto quando tale accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (DTF 145 V 326 consid. 1; 142 II 355 consid. 6 pag. 358), o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), ciò che dev'essere dimostrato con una motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2). Il ricorrente non dimostra che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un accertamento dei fatti arbitrario. Al riguardo si limita infatti a osservare, in maniera invero poco comprensibile, che non vi sarebbero stati atti d'inchiesta e che comunque non tutti quelli ordinati dal pubblico ministero sarebbero poi stati eseguiti dalla polizia, motivo per cui potrebbe ancora entrare in linea di conto l'adozione di un decreto di non luogo a procedere. In concreto è palese che sono stati esperiti determinati atti d'inchiesta ed emanato un decreto d'apertura dell'istruzione: il fatto che al dire del ricorrente non sarebbero stati disposti provvedimenti coercitivi non è quindi determinante. Le sentenze richiamate dal ricorrente, relative a fattispecie in parte differenti, non sono decisive.
2.5. Nelle descritte circostanze la CRP ha ritenuto a ragione che il PP ha aperto l'istruzione e che, pertanto deve chiuderla (STÉPHANE GRODECKI/PIERE CORNU, n. 2 ad art. 310, in: Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2aed. 2019). In effetti, contrariamente al diritto ticinese previgente richiamato dal ricorrente e a quanto previsto nel progetto del CPP, soluzione non ritenuta dal Parlamento federale, il pubblico ministero non ha la possibilità di procedere a verifiche approfondite, ma solo preliminari, prima di statuire sull'apertura dell'istruzione (GLI STESSI, loc. cit., n. 1b, 1d, 1f, 2 seg. e 32 ad art. 309 CPP e, sull'apertura formale o sostanziale dell'istruzione, n. 3a segg. ad art. 309). In tale evenienza la CRP non era tenuta a esaminare la questione della legittimazione a ricorrere di un accusatore privato, sollevata dal ricorrente.
 
Erwägung 3
3.1. La Corte cantonale ha aggiunto, a ragione, che il magistrato inquirente deve fare uso con riserbo della facoltà dell'art. 308 cpv. 2 CPP di incaricare la polizia di compiere indagini supplementari, non potendole delegare la totalità dell'inchiesta (YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, 2aed. 2018, n. 16014-16017 pag. 498 segg.). Al riguardo, il ricorrente parrebbe inoltre disattendere le specificità della procedura investigativa della polizia ai sensi dell'art. 306 CPP e il conferimento di mandati alla stessa in applicazione dell'art. 312 CPP, dopo l'apertura dell'istruzione.
Ha ritenuto infatti che il CPP ha introdotto una chiara anticipazione della fase istruttoria, finalizzata a rafforzare i diritti delle persone indiziate di reato, che possono difendersi concretamente fin dall'inizio del procedimento penale, considerato che la decisione di avviarlo deve avvenire quando gli elementi desumibili dagli atti consentono di ipotizzare giuridicamente un sospetto di reato. Ha stabilito inoltre, richiamando la dottrina, che l'invio degli atti alla polizia in applicazione dell'art. 309 cpv. 2 CPP implica l'apertura della procedura investigativa secondo l'art. 306 CPP. Ha sottolineato poi l'importanza dell'apertura dell'istruzione in relazione al diritto delle parti di esaminare gli atti e di partecipare all'assunzione delle prove. Ha inoltre accertato che in concreto il mandato conferito alla polizia, d'interrogare le parti e procedere a ogni accertamento necessario a chiarire i fatti e a ogni verifica utile ai fini dell'inchiesta, era molto ampio. Ha precisato che in concreto il precedente PP l'aveva conferito in applicazione dell'art. 312 cpv. 1 CPP, ossia dopo l'apertura dell'istruzione, avvenuta formalmente il 2 maggio 2019. Ne ha concluso che, pertanto, il magistrato inquirente non poteva più emanare un decreto di non luogo a procedere, dovendo per contro procedere alla chiusura dell'istruzione ai sensi dell'art. 318 CPP.
3.2. Questa soluzione, criticata a torto dal ricorrente, che rimprovera in sostanza al precedente magistrato inquirente d'aver commesso un errore aprendo l'istruzione, è corretta e, come visto, non viola il diritto federale. In effetti, l'istruzione penale è considerata aperta, non appena il pubblico ministero cominci a occuparsi del caso, anche nell'ipotesi in cui esso non emani un decreto formale di apertura dell'istruzione, atto che ha unicamente un effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.3 e 1.1.4 con riferimenti alla dottrina). Il decreto di non luogo a procedere interviene prima di ogni istruzione (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.3 pag. 86) e non può essere cumulato con l'apertura dell'istruzione. Contrariamente all'assunto ricorsuale, non occorre esaminare oltre la portata e l'ampiezza delle investigazioni effettuate dalla polizia, ritenuto che, contrariamente alle cause da lui richiamate, nel caso in esame l'istruzione è stata formalmente aperta (sentenze 6B_239/2019 del 24 aprile 2019 consid. 2.4, 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 3.2 e 3.3 e 1B_67/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.1 e 2.2 e contrario).
4. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Al ricorrente non possono essere accollate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 febbraio 2020
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri