BGer 4A_88/2020
 
BGer 4A_88/2020 vom 04.03.2020
 
4A_88/2020
 
Sentenza del 4 marzo 2020
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________AG,
ricorrente,
contro
B.________AG,
patrocinata dall'avv. Rossano Bervini,
opponente.
Oggetto
compravendita,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2019.125).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con contratto 6 febbraio 2018 la B.________AG ha venduto alla A.________AG 16 automobili per un prezzo di CH-WIR 564'000.--, pagabile anche tramite terze persone. Dopo aver invano sollecitato la venditrice a fornirle le ultime 8 vetture e i documenti di un veicolo già consegnato, l'acquirente ha con lettera 24 marzo 2018 comunicato di rinunciare alla prestazione contrattuale e ha chiesto un risarcimento del danno per inadempimento di fr. 46'419.50, nonché la restituzione di CHF-WIR 89'847.--, importo corrispondente alla parte del prezzo di acquisto pagato in eccesso tramite terze persone partecipanti alla rete WIR.
2. Con petizione 3 dicembre 2018 la A.________AG ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud di condannare la B.________AG al pagamento di fr. 54'588.20, oltre accessori, e di rigettare in via definitiva per tale somma l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. L'attrice ha unicamente preteso la rifusione della parte del prezzo di vendita corrisposta in eccedenza e riconosciuta dalla convenuta in CH-WIR 85'898.--, che ha convertito in franchi svizzeri utilizzando un tasso di fr. 0.6355 per un CH-WIR. Il Pretore ha respinto la petizione con giudizio 14 giugno 2019, perché la domanda di parziale restituzione del prezzo di vendita era formulata in franchi svizzeri e non in CH-WIR.
3. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 8 gennaio 2020, respinto nella misura in cui era ricevibile un appello presentato dalla A.________AG. Dopo aver ricordato la giurisprudenza sull'art. 84 CO in materia di valuta straniera, ha indicato che la stessa si applica per analogia anche nel caso di denaro privato WIR. Ha poi ritenuto che a torto l'attrice si è prevalsa dell'impossibilità di un'eventuale prestazione WIR in suo favore perché non partecipa alla rete WIR: la vendita di denaro WIR a terzi è infatti una prassi corrente non contraria all'art. 20 CO e l'acquirente medesima aveva scritto, prima di incoare la causa, alla venditrice di versare quanto ricevuto in eccesso sul conto WIR di una società terza, sua ausiliaria. Ha infine considerato che l'attrice avrebbe dovuto chiedere il pagamento di CHF-WIR, perché il riconoscimento di debito per cui procede è stato espresso in tale valuta privata.
4. Con ricorso 10 febbraio 2020 la A.________AG chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello e di condannare la B.________AG a pagarle fr. 54'588.20, oltre interessi, e di pronunciare in tale misura il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. Narrati e completati i fatti, la ricorrente riporta una propria valutazione giuridica della fattispecie, rimprovera alla B.________AG di essere in malafede, ribadisce di non avere un conto WIR, ragione per cui la banca WIR si rifiuterebbe di versarle i soldi, e afferma di avere diritto al risarcimento dell'interesse positivo che andrebbe calcolato in franchi svizzeri.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
5. Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.
 
6.
6.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1).
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii).
6.2. In concreto giova innanzi tutto ribadire che la Corte cantonale ha confermato la reiezione della petizione perché l'attrice non aveva chiesto la condanna della convenuta al versamento di CHF-WIR. Ne segue che le argomentazioni ricorsuali che non concernono tale questione si rivelano inconferenti. Ciò vale segnatamente per quelle tendenti a dimostrare la fondatezza della pretesa, l'inadempimento contrattuale dell'opponente e il suo agire in malafede, segnatamente per non avere provveduto a restituire in CHF-WIR sul conto indicatole l'importo che la stessa aveva riconosciuto di avere ricevuto in eccesso.
Gli unici argomenti che possono essere messi in relazione con la tematica su cui è fondata la sentenza cantonale attengono all'impossibilità di postulare un pagamento in CHF-WIR e all'affermazione secondo cui sarebbe stato chiesto un risarcimento danni, il quale andrebbe calcolato in franchi svizzeri. Sennonché con la prima argomentazione la ricorrente omette inammissibilmente di confrontarsi con la motivazione del giudizio cantonale in cui i giudici d'appello hanno rigettato tale obbiezione, accertando l'esistenza di una sua ausiliaria titolare di un conto WIR e la possibilità di vendere il denaro WIR. La seconda critica è invece in contraddizione con quanto constatato nella sentenza impugnata, e cioè che l'attrice ha proceduto giudizialmente sulla base di un riconoscimento di debito per un importo in CHF-WIR. Poiché tale accertamento di fatto non è stato adeguatamente impugnato anche quest'ultima censura fondata su una fattispecie diversa da quella riportata nella sentenza impugnata si rivela inammissibile.
7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 marzo 2020
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti