4. Sentenza del 3 febbraio 1972 nella causa X. contro Tribunale amministrativo del cantone Ticino.
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Regeste
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Art. 4 BV. Rechtsgleiche Behandlung.
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Sachverhalt
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BGE 98 Ia 20 (20):
A.- Il 6 dicembre 1970, verso le ore 16.00, un guardiacaccia volontario ha steso contro X. un rapporto di contravvenzione. Lo accusava di avere, in territorio di Gudo e in correità con Y., dato la caccia ad uccelli protetti, in una zona di divieto e da un veicolo a trazione meccanica.
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Mediante decisione del 29 luglio 1971, il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino, fondandosi sul citato rapporto, ha inflitto a X. una multa di fr. 250.-- oltre che la privazione del diritto di cacciare per tre anni.
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B.- Il Tribunale amministrativo del cantone Ticino, con sentenza del 3 novembre 1971, ha respinto il ricorso interposto da X. contro la decisione dipartimentale. Esso ha rilevato che questi, giunto con il veicolo nella zona in esame, lo fermò, per dar modo al compagno di viaggio e di caccia Y. di avvicinarsi, BGE 98 Ia 20 (21):
con il fucile in spalla, ad uno stormo di cesene. L'interessato avrebbe quindi partecipato all'azione illecita di Y., e si sarebbe di conseguenza reso colpevole delle infrazioni rimproverategli. In tali circostanze, la sua condanna sarebbe del tutto legittima e anzi, per quel che concerne la multa, persino troppo mite.
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C.- X. impugna la sentenza cantonale mediante un tempestivo ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Rileva, in particolare, che nel piano di Magadino, per ammissione stessa dell'agente estensore del rapporto di contravvenzione, la caccia agli uccelli di passo viene da anni esercitata liberamente. Insorgere solo contro il ricorrente costituirebbe quindi, in tali circostanze, una misura contraria al precetto dell'eguaglianza di trattamento. X. chiede, concludendo, l'annullamento dell'impugnato giudizio.
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D.- Il Tribunale amministrativo e il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino propongono di respingere il ricorso.
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E.- Mediante decreto presidenziale del 5 gennaio 1972 è stato attribuito effetto sospensivo al gravame.
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Considerando in diritto:
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Il ricorrente ravvisa una violazione dell'art. 4 CF unicamente nel fatto che l'autorità lo punisce per un'azione che centinaia di altri cacciatori avrebbero sinora potuto compiere liberamente. A ragione, tuttavia, egli non contesta che la caccia alle cesene è proibita. Escluse in un primo tempo esplicitamente dalla protezione (v. art. 2 num. 5 della legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925, nel suo tenore originale), le cesene rientrano infatti ora nella categoria della selvaggina protetta (v. il nuovo testo dell'art. 2 della citata legge, introdotto con la novella legislativa del 23 marzo 1962).
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E'possibile che l'autorità ticinese non sia sinora intervenuta con il dovuto rigore per far rispettare la legge. Tale circostanza non è però, in concreto, influente, perché la negligenza di un organo cantonale di polizia non è evidentemente tale da far cadere in desuetudine una legge federale. Comunque, il ricorrente non prova validamente che altre persone, sorprese a cacciare uccelli protetti, siano state lasciate impunite; quand'anche fosse vera, questa circostanza non potrebbe però, in ogni caso, condurre ora e nel futuro, ad un'applicazione erronea delle norme legali. Arbitrario non è condannare il ricorrente contravventore, BGE 98 Ia 20 (22):
ma, semmai, aver lasciato impunito chi prima di lui ha trasgredito alla legge. È in tale contesto v'é da attendersi che con l'impugnata sentenza venga instaurata una prassi conseguente nell'applicazione della legge.
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La sentenza litigiosa non è quindi, in tali circostanze, arbitraria. Lo è ancor meno se si considera che X. ha dato la caccia ad uccelli protetti in una zona proibita, ove si era recato con l'automobile.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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