Giusta l'art. 197 CO il venditore risponde verso l'acquirente tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata. In concreto l'attrice non adduce che l'arredamento, per quanto concerne il numero, la specie od il valore dei singoli oggetti che lo compongono non corrisponderebbe alle assicurazioni date dai convenuti; essa non afferma nemmeno che questi ultimi le
BGE 91 II 353 (355):
avrebbero promesso qualità che non si sarebbero poi riscontrate. Attribuendo agli oggetti che pone in vendita un determinato valore, il venditore non promette una qualità della cosa nel senso dell'art. 197 CO. Anche una sopravvalutazione pura e semplice di essi non giustifica il risarcimento per minor valore secondo l'art. 205 CO, a meno che, contrariamente a quanto avviene nella fattispecie, tale sopravvalutazione poggi sull'indicazione di determinate qualità delle quali si constata poi la mancanza. D'altra parte l'attrice non fa nemmeno valere eventuali difetti che diminuirebbero notevolmente il valore dei mobili; tanto meno essa ne indica la natura. Il fatto che una cosa venduta non possegga il valore indicato dal venditore non costituisce un difetto materiale o giuridico ai sensidell'art. 197 CO.Almomento di concludere l'accordo, l'acquirente deve valutare il prezzo della cosa e stabilirne il valore secondo il proprio giudizio: se poi constaterà d'essersi sbagliato al riguardo e di avere attribuito all'oggetto acquistato un valore superiore, non potrà. esigere un risarcimento fondato sull'art. 205 CO. Tanto meno lo potrà fare quando dubitasse dell'adeguatezza del prezzo già al momento di concluderel'accordo. L'attrice che, senza essere stata influenzata dalla promessa di qualità che non si sarebbero poi riscontrate, ha accettato di pagare per l'arredamento il prezzo di fr. 25 000, non è pertanto abilitata a pretendere un risarcimento fondato sul minor valore, per il quale mancano i presupposti stabiliti dalla legge. Irrilevante è, di conseguenza, la circostanza ch'essa abbia posto subito in dubbio il valore di fr. 25 000 attribuito all'arredamento. Anche il quesito di sapere se effettivamente i mobili non valessero quel prezzo, e se il giudice cantonale avesse dovuto almeno tener conto della dichiarazione Suffiotti presentata dai convenuti, e secondo la quale il valore dell'arredamento sarebbe di soli fr. 18 000, è irrilevante. La censura mossa dall'attrice, secondo cui la Corte cantonale avrebbe, per una svista manifesta, tralasciato di considerare la dichiarazione Suffiotti, violando pertanto l'art. 8 CC, é di conseguenza priva d'oggetto.