BGE 101 IV 7 |
3. Estratto della sentenza 12 marzo 1975 della Corte di cassazione nella causa X. contro Procuratore pubblico dei Grigioni. |
Regeste |
Fahren in angetrunkenem Zustand, bedingter Strafvollzug; Art. 91 SVG, 41 Abs. 1 StGB. |
Sachverhalt |
Il 26 dicembre 1973 X. era sorpreso da una pattuglia di polizia mentre, ebbro, guidava la propria vettura. La prova alcoolimetrica a cui veniva sottoposto rivelava, per il momento critico, un indice di alcoolemia del 2,15/2,19 per mille.
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Con sentenza 2 luglio 1974 la stessa Commissione del Tribunale di Circolo infliggeva a X. per guida intenzionale in stato di ebrietà ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 LCS, 45 giorni di detenzione.
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Nel pronunciarsi sul ricorso presentato da X. contro detta decisione, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni respingeva il 24 ottobre 1974 il gravame.
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Considerando in diritto: |
Nella sua costante giurisprudenza, la Corte di cassazione ha ribadito che, tenuto conto dell'incessante divulgazione dei pericoli a cui dà luogo l'ebrietà al volante, noti da tempo e largamente pubblicizzati, colui che si pone in stato d'ebbrezza pur sapendo di dover guidare, esterna generalmente qualità di carattere che non consentono una prognosi favorevole per quanto concerne una reiterazione di tale comportamento colpevole. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può quindi essere concesso soltanto ove la valutazione complessiva dei singoli fattori determinanti possa condurre ad una prognosi favorevole (DTF 98 IV 160 e rif., DTF 99 IV 190 segg., DTF 100 IV 132 seg., DTF 100 IV 134 segg.). Sotto tale profilo acquista particolare rilievo il fatto che l'agente sia già stato condannato in precedenza per guida in stato d'ebrietà (DTF 100 IV 132 seg.); considerato va anche, sia pure in misura minore, il grado d'ebrietà (DTF 100 IV 134 segg.). |
Il ricorrente contesta con ragione che la regola della reincidenza decennale, come pure quella del tasso alcoolemico riscontrato, debbano essere in ogni caso e senz'altro determinanti ai fini della concessione o del diniego della sospensione condizionale della pena. Possono infatti darsi casi, sia pure eccezionali, in cui questo beneficio risulti giustificato, pur essendo stato l'agente condannato poco tempo prima per lo stesso reato; si pensi, per esempio, al caso di chi, apparso ad una festa senza autovettura, è indotto, allorché è del tutto ebbro, da un conoscente a prendere il volante, e in cui tutte le altre circostanze depongono a suo favore e provano che, in modo generale, egli ha rinunciato a guidare in stato d'ebrietà. La regola seguita dall'istanza cantonale non può quindi valere rigidamente; pur fornendo una indicazione di una certa utilità nella prassi, essa va adeguata alle circostanze concrete, e interpretata con l'elasticità da queste giustificata, ben potendosi, ad esempio, ammettere senza eccessiva difficoltà casi in cui una reincidenza dopo un periodo di nove anni non impedisca, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie, la concessione della sospensione condizionale della pena, ed altri, invece, in cui la prognosi appare, alla luce di tali particolarità, infausta benché l'ultima condanna risalga a undici o più anni. In altre parole, e conformemente al principio direttore espresso nell'art. 41 cpv. 1 CP interpretato sotto il profilo dello specifico reato della guida in stato d'ebrietà, la regola decennale, venutasi a creare nella prassi grigionese, non può essere assoluta; evocabile a mero titolo orientativo, essa non deve in alcun modo essere considerata vincolante per il giudice, il quale, purché suffraghi il suo convincimento con una adeguata motivazione, è libero di reputare determinante, sempre con riferimento al caso sottoposto al suo giudizio, un periodo maggiore o minore di buona condotta in tale campo.
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3. Per quanto concerne il caso del ricorrente, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena appare comunque, anche prescindendo da una qualsiasi regola di valore orientativo, giustificata. Chi, come il ricorrente, dopo una prima condanna per lo stesso reato, intervenuta poco più di cinque anni addietro, si inebria in modo considerevole (2,15-2,19%o) pur sapendo che ritornerà a casa con la sua macchina, rivela una sconsideratezza od una debolezza di carattere sufficiente a dar adito ad una prognosi infausta, anche se per il resto nulla risulti di sfavorevole sul suo conto. In una tale situazione non può essere determinante il fatto che la pena precedente consistesse in una multa. Il ricorrente pretende che la sospensione condizionale della pena possa essere negata soltanto ove sia data una recidiva in senso tecnico (art. 67 CP); tale opinione è del tutto infondata, perché, oltre a non trovare il conforto in alcuna disposizione legale (la norma dell'art. 67 CP concerne infatti l'aggravamento della pena e non l'ammissibilità della sospensione condizionale di quest'ultima), limiterebbe in modo indiscriminato ad eccessivo il periodo d'osservazione della condotta dell'agente e presupporrebbe una precedente condanna a una pena detentiva (una precedente pena pecuniaria non bastando infatti a far scattare la recidiva di cui all'art. 67 CP). Neppure è determinante il fatto che il ricorrente non abbia cagionato un incidente; né il breve percorso, effettuato su di una strada quasi deserta, né l'avergli la polizia consentito di guidare l'autovettura nell'ultimo tratto, valgono ad escludere un pronostico sfavorevole, pur trattandosi di circostanze suscettibili d'avere un certo rilievo. |
Il Tribunale federale pronuncia:
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