26. Sentenza del 29 luglio 1983 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro Ardizzi e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
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Regeste
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Art. 3 Abs. 1 lit. d und Abs. 3 lit. a ELG, Art. 13 Abs. 1 und 3 ELV.
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Frage in casu offengelassen, ob und in welchem Umfange die garantierte Leistung bei der Ermittlung des massgebenden Einkommens anzurechnen ist.
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Eine solche Garantie steht unter dem Vorbehalt der "clausula rebus sic stantibus".
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Sachverhalt
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BGE 109 V 134 (134):
A.- Rosa Ardizzi, cittadina italiana nata nel 1913, ottenne il 14 maggio 1966 il permesso di dimora annuale per vivere presso il figlio Alfredo a Lugano, il quale, con dichiarazione indirizzata all'Ufficio cantonale degli stranieri, si era impegnato a provvedere al suo sostentamento nella misura delle sue possibilità. Il permesso di dimora venne successivamente rinnovato e quindi trasformato in data 15 maggio 1976 in permesso di domicilio.
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Titolare di una rendita di vecchiaia, Rosa Ardizzi ha instato per l'erogazione di una prestazione complementare. Ascrivendo al reddito, oltre alla pensione italiana e svizzera di vecchiaia, Fr. 10'048.-- corrispondenti BGE 109 V 134 (135):
all'importo a carico del figlio quale "usufrutto, vitalizio, altre convenzioni analoghe, diritto di abitazione", la Cassa cantonale di compensazione ha disatteso la domanda per decisione 10 dicembre 1981 per il motivo che il reddito determinante eccedeva il limite legale.
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B.- Rosa Ardizzi è insorta contro la decisione amministrativa. Fece valere che Alfredo Ardizzi aveva rilasciato la dichiarazione all'Ufficio cantonale degli stranieri nel 1966 allorché egli era ancora celibe. La situazione rimase immutata sino al 1976, quando dopo il matrimonio e la nascita di due figlie più non gli fu possibile assisterla. Se logica è la sussistenza di un dovere giuridico e morale di assistenza da parte dei figli derivante dal diritto di famiglia anche in mancanza di una dichiarazione quale quella rilasciata dal figlio, tale garanzia, affermò l'insorgente, non è assimilabile a vitalizi o usufrutti, rispondenti ad altre premesse e richiedenti una forma particolare. Altrimenti sarebbero stati da ritenere anche gli obblighi di mantenimento dei figli stabiliti dal codice civile. Chiese pertanto lo stralcio dal reddito ai fini del calcolo della prestazione complementare dell'importo di Fr. 10'048.-- e l'addebito delle pensioni di vecchiaia.
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Con giudizio del 19 aprile 1982 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha tutelato il gravame assegnando all'assicurata una prestazione complementare di Fr. 235.-- mensili dal 1o maggio 1981. I primi giudici, ammesso che l'impegno di mantenimento e di assistenza dei genitori assunto nei confronti dell'autorità amministrativa costituisca una convenzione analoga al vitalizio, hanno distinto tra permesso di dimora e permesso di domicilio, il primo suscettibile di condizioni e il secondo non vincolabile. Pertanto, a loro parere, la garanzia prestata dal figlio più non era richiamabile. Inoltre hanno rilevato che dal 1976 l'assicurata più non conviveva con il figlio, il quale più non era nella situazione economica del 1966. Pertanto l'eventuale sussidio del figlio non poteva essere computato.
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C.- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte postulando l'annullamento del giudizio e il ristabilimento della decisione amministrativa. Il ricorrente precisa che la dichiarazione di provvedere al mantenimento sarebbe "condizione sine qua non" per permettere ad uno straniero di entrare in Svizzera. Con questa dichiarazione l'interessato si impegna a non gravare finanziariamente i pubblici poteri. Presentando la richiesta di prestazioni BGE 109 V 134 (136):
complementari il figlio si sarebbe sottratto all'impegno assunto dato che le prestazioni complementari sono finanziate dal pubblico denaro, il che sarebbe contrario alla buona fede. La garanzia di mantenimento non è limitata nel tempo e neppure vincolata dal genere di permesso di cui fruisce uno straniero. Sulla scorta del calcolo operato dalla Cassa di compensazione il figlio sarebbe in grado di versare l'importo di Fr. 10'000.-- alla madre per garantirne il mantenimento.
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L'opponente postula la disattenzione del gravame.
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Diritto:
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Al riguardo deve preliminarmente essere esaminato quale valore possa essere assegnato alla dichiarazione rilasciata dal figlio BGE 109 V 134 (137):
dell'intimata all'attenzione della Polizia degli stranieri nel 1966. In essa Alfredo Ardizzi affermava:
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"Consapevole che mia madre non eserciterà alcuna attività lucrativa, sarà mio impegno provvedere al suo sostentamento, garantendole una vita decorosa e adeguata alle mie possibilità finanziarie."
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Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, fondandosi sulla giurisprudenza di questa Corte pubblicata in RCC 1967 pag. 169, 1969 pag. 182 e 1974 pag. 281, ha affermato che per "convenzioni analoghe" ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LPC non si devono intendere soltanto gli accordi intervenuti, secondo il diritto civile, fra il debitore e il beneficiario della prestazione, bensì pure quegli impegni di mantenimento e di assistenza che una persona o una comunità si assumono o fanno valere di essersi assunti nei confronti del beneficiario. Orbene questa giurisprudenza è riferita a comunità religiose o di beneficenza. Voler dedurne - come fatto dai primi giudici - un'analogia con la garanzia di sostentamento di una persona sembra quantomeno opinabile. Nel caso del membro di una comunità religiosa, in particolare, si tratta di persona che nei confronti della stessa fruisce di un diritto derivato dalla cessione della dote, da considerare controprestazione per l'attività di un'intera vita. È dubbio pertanto che, sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal figlio, la madre avrebbe potuto far valere diritti più ampi di quelli riconosciuti dagli art. 328 segg. CC. Il tema può tuttavia rimanere irrisolto.
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Infatti, se è vero che una garanzia di sostentamento è condizione opponibile all'ingresso in Svizzera di cittadino straniero non esercitante un'attività lucrativa e se è pure vero che con ciò si intende evitare che l'ente pubblico venga successivamente gravato di prestazioni assistenziali, deve pur essere notato che, una volta non ottemperata la condizione, la sanzione che pare normale è la revoca del permesso di dimora: ci si chiede infatti quali mezzi abbia l'amministrazione, se non eventualmente quelli del subingresso, in cause di assistenza tra parenti per conseguire il versamento. Ad ogni modo dev'essere condiviso il punto di vista dei primi giudici che esattamente hanno ricordato che se il permesso di dimora è suscettibile di condizioni, altrettanto non lo è il permesso di domicilio, il quale è di durata illimitata e non può essere condizionale (v. art. 5 e 6 LDDS). A partire dal momento dell'assegnazione del permesso di domicilio lo straniero in Svizzera gode, dal profilo delle assicurazioni sociali, di tutti i diritti riconosciutigli dalle leggi senza che gli siano opponibili BGE 109 V 134 (138):
condizioni valide solo nel periodo della dimora. Quindi, se anche si volesse, il che pare discutibile, riconoscere una determinata efficacia alla garanzia di sostentamento, è lecito chiedersi se essa non sia da ritenere decaduta con l'attribuzione del permesso di domicilio. Comunque una tale garanzia deve valere "rebus sic stantibus", ai sensi del resto dell'art. 13 OPC: non si vede in effetti come essa sia opponibile a chi per una sostanziale modifica delle condizioni finanziarie, come nella fattispecie a causa di matrimonio, più non sia in grado di far fronte all'impegno. Inutile è quindi indagare nella presente procedura se alla garanzia di sostentamento in esame sia da attribuire valore analogo a quello di un contratto di vitalizio, dal momento che essa garanzia più non può essere fatta valere nei confronti del figlio dell'opponente.
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Dato quanto precede, a ragione i giudici cantonali non hanno ritenuto ai fini del computo del reddito determinante gli importi necessari al mantenimento dell'interessata per i quali Alfredo Ardizzi si era fatto garante.
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In tali circostanze non deve essere esaminata la questione del calcolo dell'obbligo di sostentamento operato dalla Cassa di compensazione e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Giova comunque rilevare che detto calcolo, il quale fissa l'obbligo di sostentamento ai limiti di esistenza da parte dell'obbligato, appare perlomeno opinabile.
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La Corte non ha altrimenti motivo di scostarsi dal calcolo della prestazione complementare operato dai primi giudici per cui la pronuncia querelata non può che essere confermata.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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