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Informationen zum Dokument  BGE 110 Ia 56  Materielle Begründung
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Regeste
Dai considerandi:
1. La ricorrente afferma in primo luogo che la clausola compromis ...
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10. Estratto della sentenza 3 gennaio 1984 della I Corte civile nella causa Otto Scerri S.A. contro Patriziato di Bedretto e II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
 
 
Regeste
 
Schiedsspruch nach Rechtsregeln oder nach Billigkeit?  
Wirft eine Partei dem Schiedsgericht vor, nach Rechtsregeln statt nach Billigkeit entschieden zu haben oder umgekehrt, so muss die kantonale Beschwerdeinstanz die Rüge frei prüfen. Indessen kann das Bundesgericht die Art und Weise, in der die kantonale Instanz die ihr gemäss Art. 36 des Konkordats zukommende Aufgabe erfüllt, nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür überprüfen.  
 
BGE 110 Ia, 56 (56)Dai considerandi:
 
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BGE 110 Ia, 56 (57)a) La clausola compromissoria cui accenna la ricorrente (punto 23 del contratto) prospettava un arbitrato "in via bonale e inappellabile". Un successivo compromesso del 2 gennaio 1979, oltre a precisare la persona dell'arbitro e a fissare la sede del tribunale a Bellinzona, ha stabilito che "il lodo sarà pronunciato secondo diritto e sarà inappellabile". L'arbitro ha osservato che l'accoglimento dell'azione si imponeva sia sotto il profilo del diritto, sia sotto quello dell'equità. A sua volta la corte cantonale ha ritenuto che le parti, con il compromesso del 2 gennaio 1979, abbiano validamente modificato la clausola dell'agosto 1972 e circoscritto così la competenza dell'arbitro; i giudici hanno soggiunto, in ogni modo, che la ricorrente non aveva motivato a sufficienza la critica rivolta all'argomentazione equitativa dell'arbitro.
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b) L'art. 31 cpv. 3 del concordato intercantonale sull'arbitrato del 17 febbraio 1971 (SR 279) conferisce alle parti la facoltà di optare, nel patto d'arbitrato, per un giudizio a termini di equità; in questo caso il lodo può essere annullato dall'autorità cantonale solo ove riesca manifestamente iniquo (art. 36 lett. f del concordato; DTF 107 Ib 63). Il concordato non specifica quale causa di nullità debba indicare il ricorrente che rimproveri al tribunale arbitrale una decisione a termini di diritto anziché di equità o viceversa; v'è da chiedersi quindi se l'autorità cantonale debba esaminare la censura liberamente o con cognizione limitata. Ora, è indubbio che le questioni legate alla validità e alla portata di un patto d'arbitrato costituiscono, nella misura in cui attengono all'estensione dei poteri arbitrali, problemi di competenza giusta l'art. 36 lett. b del concordato (cfr. DTF 96 I 334). Come tali, essi vanno esaminati liberamente dall'autorità cantonale di ricorso (DTF DTF 108 Ia 311 consid. 2b, DTF 102 Ia 578). Il Tribunale federale, in ultima istanza, vaglia liberamente l'applicazione del concordato (art. 84 cpv. 1 lett. b OG; DTF 107 Ia 158 consid. 2a, DTF 107 Ib 65), eccettuate le critiche aventi a oggetto l'art. 36 del concordato che, alla stessa stregua di quelle concernenti il diritto cantonale o federale (DTF 108 Ia 180 consid. 2), sono riviste con cognizione ristretta all'arbitrio (DTF 107 Ib 65, DTF 105 Ib 436 consid. 4b).
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c) In concreto la ricorrente sostiene - e la tesi emerge già nelle conclusioni di causa e nel gravame per nullità - che la clausola compromissoria mirava a un lodo d'equità, che il tenore del successivo compromesso è dovuto a inavvertenza e che, senza speciale procura, i legali delle parti non avrebbero nemmeno avuto BGE 110 Ia, 56 (58)il diritto di scostarsi dalla clausola compromissoria. L'assunto è inconcludente, l'arbitro avendo accolto la petizione tanto per ragioni d'ordine giuridico, quanto d'ordine equitativo, sulla scorta di due motivazioni distinte e indipendenti. Dati simili presupposti non occorre appurare se la locuzione "in via bonale" alludesse a un lodo d'equità, se tale pattuizione impedisse un sindacato di diritto o autorizzasse unicamente l'arbitro a derogarvi, se la clausola compromissoria fosse stata modificata per svista e se ai patrocinatori delle parti mancasse la legittimazione per firmare il compromesso del 2 gennaio 1979. D'altro lato non contravviene certo alla nozione d'equità l'arbitro che, prima di statuire ex aequo et bono, ricerchi quale sarebbe la soluzione della controversia secondo diritto.
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