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Informationen zum Dokument  BGE 84 III 94  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
1. ..... ...
2. A torto il ricorrente pretende che un'autorità di vigil ...
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24. Sentenza 8 maggio 1958 nella causa Bauer.
 
 
Regeste
 
Ist die Aufsichtsbehörde befugt, im Rahmen der Überprüfung einer Beschwerde betreffend die Frage der Anerkennung einer Masseschuld, selber die Frist zur Anrufung des Richters anzusetzen?  
 
Sachverhalt
 
BGE 84 III, 94 (94)A.- Bauer gestisce come locatario il Tea Room Vendôme, situato nell'immobile Talstrasse 18, a Zurigo, che è di proprietà della massa fallimentare cooperativa Waidholz. Il contratto di locazione, concluso nel 1953 per la durata di dieci anni, è annotato a registro fondiario.
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In sede d'allestimento della graduatoria, Bauer insinuava un credito di 170 000 fr. a titolo di debito della massa, per il caso in cui l'immobile dovesse essere attribuito al secondo incanto, senza obbligo per l'aggiudicatario di riprendere il contratto di locazione.
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L'amministrazione del fallimento non riconosceva la pretesa come debito della massa. Adita da Bauer, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza gli assegnava un termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della sua decisione per chiedere al giudice il riconoscimento della pretesa come debito della massa.
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B.- Bauer ha interposto in tempo utile un ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo - come in sede cantonale - che il termine per adire il giudice sia fissato dall'amministrazione del fallimento dopo la realizzazione dell'immobile di cui si tratta.
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Considerando in diritto:
 
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2. A torto il ricorrente pretende che un'autorità di BGE 84 III, 94 (95)vigilanza, quando è chiamata a decidere se l'amministrazione del fallimento debba assegnare un termine per adire il giudice, non sarebbe in nessun caso competente a fissare essa medesima tale termine. Certo, il fatto di fissare senz'altro il termine ha per effetto che contro la durata e l'inizio del medesimo non può essere presentato un nuovo reclamo a stregua dell'art. 17 LEF. Ciò non costituisce tuttavia un diniego di giustizia, in quanto il diritto di adire tutte le giurisdizioni dev'essere inteso quale un mezzo processuale e non come un fine a sè stante. In particolare, tale diritto non deve servire a ritardare inutilmente, con un semplice rinvio, una decisione che l'autorità di vigilanza stessa è in grado di prendere in piena conoscenza di causa, sulla scorta dei documenti disponibili. Nella pratica, la possibilità per le autorità di vigilanza di fissare esse medesime il termine è del resto chiaramente riconosciuta (cfr. RU 75 III 25 in fine e 56 III 119).
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Se il ricorrente sostiene a torto che le autorità di vigilanza non potrebbero di massima, nell'ambito di un reclamo vertente sul riconoscimento di un debito della massa, fissare il termine per promuovere un'azione civile, giustamente egli allega invece che la fissazione di detto termine era, in concreto, prematura. Il Tribunale federale giunge a questa conclusione dopo aver considerato che il ricorrente non ha fatto valere una pretesa definitiva contro la massa. In realtà, egli si è limitato a chiedere che gli fosse garantita la possibilità di rivolgersi contro la massa qualora l'immobile dovesse venire attribuito, in un secondo incanto, senza l'aggravio del contratto di locazione annotato a registro fondiario. Ciò significa che il contratto di locazione continua a spiegare i suoi effetti e dovrà, in principio, essere assunto dall'aggiudicatario dell'immobile. Solo se al momento del primo incanto le offerte fatte non dovessero sodisfare i creditori ipotecari poziori e si rivelasse necessario un secondo incanto, detto contratto diverrebbe caduco e Bauer si vedrebbe costretto ad agire, per il risarcimento dei danni, contro la massa. Poichè nessuno può BGE 84 III, 94 (96)oggi dire con sicurezza, nonostante l'esistenza di notevoli altri oneri gravanti l'immobile, se tale ipotesi si verificherà, ragioni di economia processuale giustificano che il termine per promuovere azione contro la massa sia fissato solo dopo la realizzazione dell'immobile, a cura dell'amministrazione del fallimento.
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Così stando le cose, la decisione impugnata dev'essere annullata nella misura in cui l'autorità ticinese di vigilanza ha statuito che il ricorrente dovesse promuovere già oggi un'azione per risarcimento danni contro la massa. Per la verità, non era normale costringerlo a iniziare, prima dell'incanto, una causa che nelle particolari circostanze del caso avrebbe avuto puro carattere precauzionale, così da giustificare, non appena introdotta, una domanda di sospensione fino a incanto avvenuto. Su questo punto, l'annullamento della decisione cantonale è conforme pure agli interessi della massa, in quanto dovrebbe anch'essa compiere atti di procedura e assumere notevoli spese per tutelare i suoi diritti in una causa che sarebbe poi sospesa fino a realizzazione avvenuta dell'immobile.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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In quanto ricevibile, il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata a norma dei considerandi, l'amministrazione del fallimento è invitata ad assegnare al ricorrente, se sarà il caso, dopo la realizzazione dell'immobile Talstrasse 18, a Zurigo, un termine per promuovere azione contro la massa.
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