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Informationen zum Dokument  BGE 122 IV 231  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considerando in diritto:
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2. Il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha co ...
3. (Spese) ...
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34. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 18 settembre 1996 nella causa G. c. Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)
 
 
Regeste
 
Art. 23 Abs. 6 ANAG, Art. 6 und 41 BVO; Warenlieferung (zweimal pro Woche) von Italien in die Schweiz, Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 6 BVO?  
Die Warenlieferung (zweimal pro Woche) eines italienischen Chauffeurs in die Schweiz, der für ein italienisches Unternehmen arbeitet, stellt keine bewilligungspflichtige Erwerbstätigkeit im Sinne der BVO dar (E. 2b).  
 
Sachverhalt
 
BGE 122 IV, 231 (231)A.- Il 3 febbraio 1995, il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri, ha riconosciuto G colpevole di infrazione alle disposizioni di polizia degli stranieri (art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS [RS 142.20], art. 6 OLS [RS 823.21]), per avere, in qualità di dipendente della ditta F S.r.l. di X. (I) e con frequenza bisettimanale, fornito funghi nonché altri frutti del sottobosco a diversi esercizi BGE 122 IV, 231 (232)pubblici ticinesi senza essere provvisto del necessario permesso, e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 130.--. Precedentemente, G è stato pure fatto oggetto, per i medesimi motivi, di un divieto d'entrata in Svizzera, pronunciato dall'Ufficio federale degli stranieri su proposta della Sezione cantonale degli stranieri.
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Il ricorso inoltrato dall'interessato contro la decisione dipartimentale è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 7 febbraio 1996.
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B.- G è insorto con tempestivo ricorso per cassazione contro tale decisione, chiedendo il suo annullamento e il rinvio della causa all'autorità cantonale per un nuovo giudizio.
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Con osservazioni del 30 maggio 1996 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri, ha postulato di respingere il ricorso, nella misura in cui esso è ammissibile. Chiamato a pronunciarsi, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), ha rinunciato, in considerazione dei lati oscuri e contraddittori che a suo avviso scaturiscono dagli atti, a prendere posizione sul caso concreto, limitandosi ad alcune considerazioni in merito alla nozione di attività lucrativa.
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Considerando in diritto:
 
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2. Il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la multa inflitta al ricorrente dal Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli stranieri. Fondandosi sulla circolare del 7 gennaio 1974 in materia di polizia degli stranieri, concernente gli autisti stranieri di ditte con sede all'estero, l'autorità cantonale di ultima istanza ha considerato che unicamente il trasporto occasionale di merci dall'Italia al Cantone Ticino non necessita di un permesso ai sensi della LDDS. Per converso, il ricorrente, cui è rimproverato di aver rifornito bisettimanalmente i suoi clienti svizzeri, avrebbe dovuto chiedere un simile permesso. Avendo omesso di richiederlo, egli si sarebbe quindi reso colpevole di infrazione alle disposizioni di polizia degli stranieri.
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Il ricorrente censura la decisione impugnata. Citando l'UFIAML, egli fa valere che l'attività da lui svolta non costituisce un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 OLS e che, quindi, egli non necessita di un permesso della polizia degli stranieri. Al proposito, il ricorrente contesta il criterio dell'occasionalità utilizzato dall'autorità cantonale, nonché la BGE 122 IV, 231 (233)circostanza che quest'ultima ha fondato la sua decisione su istruzioni amministrative interne, sprovviste di forza di legge.
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a) Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi o di esercitare un'attività lucrativa devono notificare, entro otto giorni, ma in ogni caso prima di assumere un impiego, il loro arrivo alla polizia degli stranieri del luogo ove risiedono allo scopo di regolare le condizioni della loro residenza (art. 2 cpv. 1 prima e seconda proposizione LDDS). Gli stranieri soggetti al termine di notificazione di otto giorni che vengono più volte in Svizzera, sono tenuti a notificarsi al più tardi entro l'ottavo giorno di dimora effettiva nel paese, salvo che questi otto giorni si distribuiscano in un periodo di più di novanta giorni (art. 2 cpv. 4 ODDS; RS 142.201); il termine di otto giorni si calcola comprendendovi ogni volta il giorno dell'entrata in Svizzera (art. 22 cpv. 1 seconda proposizione ODDS). Lo straniero che esercita un'attività lucrativa senza assumere un impiego può fare a meno del permesso solo durante il termine di notificazione (art. 3 cpv. 8 prima proposizione ODDS). È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Se non è evidente che l'attività di uno straniero è lucrativa, decide l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 41 cpv. 1 OLS). Nel dubbio, quest'ultima sottopone il caso, per decisione, all'UFIAML (art. 41 cpv. 2 OLS).
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Le (altre) infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
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b) Dagli atti emerge un fitto scambio di corrispondenza fra le competenti autorità cantonali (Sezione cantonale degli stranieri e Sezione cantonale per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera), nonché fra queste ed il patrocinatore del ricorrente. Oggetto di tale corrispondenza era la questione se l'attività svolta dal ricorrente fosse da considerare un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 6 OLS e se, conseguentemente, egli necessitasse di un permesso della polizia degli stranieri. Malgrado i dubbi esistenti, comprovati dalle contraddittorie informazioni rilasciate dagli organi competenti, non risulta che le autorità cantonali, segnatamente l'Ufficio della manodopera estera, abbiano sottoposto la questione, per decisione, all'UFIAML giusta l'art. 41 cpv. 2 OLS. Il parere di quest'ultima autorità è bensì stato sollecitato solo successivamente alla multa impugnata. In tali circostanze, ci si può BGE 122 IV, 231 (234)chiedere se la decisione dipartimentale, confermata in sede di ricorso, non fosse prematura. Il quesito può essere lasciato aperto, dato che, comunque, la decisione impugnata va annullata per le ragioni che seguiranno.
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Con lettera del 27 marzo 1995, l'UFIAML ha rinunciato a pronunciarsi sul caso in esame. D'intesa con l'Ufficio federale degli stranieri, esso ha tuttavia segnalato all'autorità cantonale che "la semplice consegna di merce, già chiaramente, definitivamente e precisamente ordinata, che in altre circostanze o situazioni potrebbe essere inviata per posta, non dev'essere considerata come un'attività lucrativa con esigenza di un permesso". Un tale permesso sarebbe invece necessario, secondo l'avviso della medesima autorità, qualora la consegna di merce avvenisse parallelamente alla ricerca di clienti, con eventuale vendita a questi ultimi. Le considerazioni espresse nel citato scritto sono state ribadite in sede di osservazioni al ricorso. Ora, come testé illustrato, l'UFIAML è l'autorità amministrativa federale chiamata a decidere, in casi dubbi, se una determinata attività sia un'attività lucrativa ai sensi della OLS (art. 41 cpv. 2 OLS). Nell'ambito di questa sua funzione, esso concretizza le prescrizioni legali e uniforma la prassi relativa a situazioni particolari, che esulano dalla normale applicazione della legge. Nella fattispecie, l'avviso espresso dall'UFIAML, è convincente e non viola il diritto federale: esso consente di conciliare in modo pragmatico le esigenze dettate da una normativa legale restrittiva con quelle imposte dalla necessità di preservare la fluidità degli scambi commerciali e del traffico transfrontaliero. Ne consegue che, nel caso concreto ove, secondo gli accertamenti insindacabili dell'autorità cantonale, il ricorrente ha effettuato, in qualità di autista di una ditta italiana, consegne bisettimanali di merci in Svizzera, non è ravvisabile un'attività lucrativa ai sensi della OLS, suscettibile di essere sottoposta ad autorizzazione. Nella misura in cui l'autorità cantonale si è scostata senza motivo dal parere dell'UFIAML, essa ha violato il diritto federale. La decisione impugnata, peraltro fondata su istruzioni interne superate, va pertanto annullata. Va altresì aggiunto che, contrariamente a quanto sembra sostenere l'autorità cantonale, la normativa legale in materia di polizia degli stranieri, segnatamente la OLS, non ha quale scopo di impedire la concorrenza fra ditte svizzere ed estere. Tale concorrenza, del resto, non sarebbe sostanzialmente esclusa qualora l'attività svolta dal ricorrente venisse impedita.
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