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Informationen zum Dokument  BGE 119 V 416  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Diritto:
1. (Potere cognitivo) ...
2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o direttam ...
3. In concreto è pacifico che l'assicurato sia in grado di ...
4. L'amministrazione, dando seguito alle istruzioni dell'UFAS, ha ...
5. In queste condizioni il giudizio cantonale merita tutela. ...
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59. Sentenza del 26 luglio 1993 nella causa Ufficio federale delle assicurazioni sociali contro V. e Tribunale cantonale delle assicurazioni
 
 
Regeste
 
Art. 8 Abs. 1 und 3 lit. d, Art. 21 Abs. 1 und 3 IVG, Art. 14 IVV, Art. 2 Abs. 2-4 HVI, Ziffern 11 und 13 HVI-Anhang: Hilfsmittel; Abgabe von Tonbandgeräten und Computern zu Lasten der Invalidenversicherung an Sehbehinderte.  
- Computer, die notwendig sind zur Verarbeitung von Daten, die durch Spezialgeräte gewonnen werden, bzw. Computer, die unerlässlich für den Betrieb solcher Spezialgeräte sind, sind den Versicherten als Hilfsmittel im Sinne von Art. 13 HVI-Anhang zuzusprechen; unerheblich ist, dass es sich dabei um Serienprodukte handelt, die für den beschriebenen Gebrauch abgeändert wurden (E. 4b).  
 
Sachverhalt
 
BGE 119 V, 416 (417)A.- Mario V., nato nel 1947, è, dalla nascita, praticamente cieco. Conseguita la maturità liceale nel 1966, egli si è successivamente iscritto alla facoltà di filosofia dell'Università di Zurigo, ottenendo dopo la licenza il titolo di dottore il 22 aprile 1976. Al seguito di un periodo quale ricercatore presso l'archivio fonografico della predetta Università, dal 1981 è stato assunto pure come ricercatore al Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, prestando inoltre la sua opera per l'Ufficio cantonale dei musei.
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Nel passato ha fruito di numerose prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità: gli erano stati segnatamente assegnati supporti meccanici quali mezzi ausiliari.
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L'11 dicembre 1989 l'assicurato chiese, data l'usura e il superamento tecnico dei mezzi ausiliari in precedenza assegnatigli, nonché l'indebolimento del residuo visivo, la concessione di un registratore DAT SONY TCD-D10 PRO. Mediante provvedimento 16 gennaio 1990, la Cassa cantonale di compensazione decise la presa a carico delle spese per l'importo preventivato di Fr. 8'779.--.
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Il 12 giugno 1990 l'assicurato si è nuovamente rivolto alla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino chiedendo l'attribuzione, quale mezzo ausiliario, di un'attrezzatura per un importo complessivo di Fr. 46'078.--, consistente in:
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a) un elaboratore Macintosh SE/30, con stampante, tastiera e accessori (Hardware 1), per Fr. 16'444.--;
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b) apparecchi e programmi indispensabili per applicazioni adeguate all'attività svolta, ossia Scanner, Voice navigator, Software e relativi adattamenti (Hardware 2), per Fr. 10'934.--;
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c) un apparecchio di lettura Optacon II con monitor di controllo, per Fr. 12'300.--;
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d) un programma "In Touch" di interfacciamento Macintosh SE/30-Optacon II, per Fr. 1'400.--;
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e) spese di istruzione, a ragione di 100 ore a Fr. 50.--, per un totale di Fr. 5'000.--.
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BGE 119 V, 416 (418)La Commissione dell'assicurazione per l'invalidità, preavvisando favorevolmente la richiesta, la sottopose all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il quale il 20 settembre 1990 rispose quanto segue:
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"Quando avete trattato questo caso non avete preso in considerazione il
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fatto che i mezzi ausiliari che sono utilizzati anche da una persona non
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invalida per eseguire gli stessi lavori non sono considerati necessari a
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causa dell'invalidità e perciò non possono essere assunti dall'AI. Dagli
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atti dell'assicurato si può rilevare in diversi punti ... che anche i
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suoi colleghi vedenti usano una parte dei mezzi ausiliari richiesti.
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Nell'offerta della ditta ... non devono essere considerati dovuti all'invalidità:
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1. L'intero blocco definito "Hardware 1", per l'importo totale di
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Fr. 16'444.--,
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2. L'Apple Scanner Fr. 2'734.--.
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Gli altri accessori dell'offerta sopracitata come pure l'"Optacon" e il
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"Sichtgerät", che appartiene a quest'ultimo, ... possono essere assunti
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dall'AI. A carico dell'AI è anche il programma "In Touch" così
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denominato dal signor V. nel punto d) della sua richiesta; mentre si
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assumerà solo la metà dei costi per l'istruzione menzionati al punto e)."
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L'Ufficio federale ha poi soggiunto:
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"Si deve inoltre prendere in considerazione anche la decisione del 16
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gennaio 1990, la quale è chiaramente sbagliata, poiché il registratore
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assegnato non è necessario a causa dell'invalidità, ma per motivi
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professionali e viene utilizzato anche da colleghi vedenti per il disbrigo
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dei corrispondenti lavori. Le spese assegnate ammontanti a Fr. 8'779.--
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devono essere perciò reclamate."
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La Commissione dell'assicurazione per l'invalidità rese allora due pronunzie non formali nel senso dell'avviso dell'UFAS, cui seguì un colloquio l'8 ottobre 1990 presenti l'assicurato e un suo superiore, in cui venne precisato che le apparecchiature in questione non erano necessarie sul posto di lavoro, dove i mezzi erano forniti dal datore, bensì a domicilio, dove l'assicurato doveva svolgere la sua attività a dipendenza del suo stato di salute.
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Successivamente, l'interessato indirizzò alla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità una formale opposizione. Sulla richiesta, e in senso favorevole, prese pure posizione l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale (URIP), il che convinse la Commissione dell'assicurazione per l'invalidità a rivolgersi nuovamente BGE 119 V, 416 (419)all'UFAS, il quale confermò il precedente parere, ammettendo comunque la consegna in prestito dell'Apple Scanner. Il 26 marzo 1991, la Cassa di compensazione rese pertanto due decisioni:
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- una prima, mediante la quale si annullava il provvedimento 16 gennaio 1990 facendo obbligo all'assicurato di restituire Fr. 9'377.40, pari al costo definitivo del registratore concesso;
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- una seconda, con cui si assumevano le spese di acquisto di un Optacon II tipo R2B-02 e di un "Sichtgerät"V 4A-D2 per un importo di Fr. 12'300.-- giusta la lett. c della richiesta, nonché gli apparecchi di cui alla lett. b, per un totale di Fr. 10'934.--, compreso quindi l'Apple Scanner, ma negando che altri mezzi ausiliari trovassero giustificazione.
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B.- Mario V. adì per ricorso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro i provvedimenti amministrativi contestando, da un lato, che una decisione già emanata potesse essere annullata con effetto retroattivo, e precisando, d'altro lato, che le apparecchiature richieste non potevano essere utilizzate da operatori vedenti. In istruttoria vennero escussi quali testimoni il vicedirettore della Fonoteca nazionale svizzera di Lugano, ing. C. e l'ispettore delle scuole speciali cantonali, prof. S.
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Con giudizio 12 maggio 1992, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione che faceva ordine all'assicurato di restituire l'importo di Fr. 9'377.40 e ha riconosciuto integralmente le pretese fatte valere per l'acquisto dell'ulteriore apparecchiatura. Secondo i primi giudici, la decisione del 16 gennaio 1990 non era manifestamente errata dal momento che l'assicurato non poteva far capo ad apparecchi utilizzati da operatori vedenti. D'altro canto, gli ulteriori mezzi ausiliari erano stati adattati alle particolari condizioni dell'assicurato e non erano più collegabili in rete con altri apparecchi di serie.
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C.- L'UFAS interpone ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Argomenta che il registratore non era necessario a causa dell'invalidità, ma per motivi professionali, ed era utilizzato anche dai colleghi vedenti e che le stesse considerazioni valevano per l'adattamento del posto di lavoro, in cui erano stati esclusi i mezzi elencati sotto Hardware 1 dal momento che l'elaboratore Macintosh come la stampante sono utilizzati anche da persone non invalide.
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Nella sua risposta al gravame l'assicurato contrasta queste tesi, mentre la Cassa cantonale di compensazione le fa proprie.
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BGE 119 V, 416 (420)Diritto:
 
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Per l'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione funzionale. Secondo il cpv. 3 della stessa norma i mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito di tipo semplice e adeguato. L'assicurato sopperisce alla maggior spesa per tipi più perfezionati. Secondo l'art. 14 OAI l'elenco in questione è oggetto di ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (OMAI). In virtù dell'art. 2 cpv. 2 a 4 di essa ordinanza l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un (*) solamente se gli sono necessari per esercitare un'attività lucrativa, adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato, ritenuto che il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità e che l'assicurato possa pretendere soltanto mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato e che egli sopporta le spese supplementari cagionate necessariamente per l'esecuzione di tipi più perfezionati.
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Nella lista dei mezzi ausiliari (OMAI Allegato) figurano alla cifra 11 quelli destinati ai ciechi e ai grandi invalidi della vista, in particolare:
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"Cifra 11.04 Registratori destinati ai ciechi e ai minorati gravi della
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vista per riprodurre la documentazione, registrata su nastro magnetico.
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Cifra 11.05* Magnetofoni destinati ai ciechi e ai minorati gravi della
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vista allorquando l'invalidità rende necessari detti apparecchi per
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l'esercizio di un'attività lucrativa o per l'adempimento di lavori
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domestici.
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Cifra 11.06 Apparecchi da lettura per ciechi o minorati gravi della vista
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che possono leggere solo con un simile apparecchio e che dispongono delle
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capacità intellettuali necessarie al suo uso."
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BGE 119 V, 416 (421)Alla cifra 13 sono elencati poi i mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro o a facilitare la formazione scolastica e professionale, nonché le misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro, segnatamente:
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"Cifra 13.01* Strumenti di lavoro ... resi necessari dall'invalidità,
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come pure installazioni, attrezzi accessori e adeguamenti indispensabili
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alla manipolazione di apparecchi e di macchine,
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(ritenuto che)
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l'assicurato partecipa alle spese se l'assicurazione gli consegna degli
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apparecchi usati pure necessariamente da una persona valida ed eseguiti in
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serie."
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Di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). Infatti, la legge riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4e cc e 206 consid. 4e cc, nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102, DTF 103 V 16 consid. 1b e riferimenti; cfr. anche DTF 107 V 88 consid. 2). Deve essere soggiunto che la lista dell'Allegato all'Ordinanza è esauriente nella misura in cui enumera le categorie di mezzi ausiliari che entrano in considerazione, mentre occorre per ogni categoria esaminare se l'enumerazione ha carattere esauriente oppure indicativo (DTF 117 V 181 consid. 3b, DTF 115 V 193 consid. 2b).
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3. In concreto è pacifico che l'assicurato sia in grado di svolgere un'attività lucrativa che copre i suoi bisogni vitali (DTF 105 V 63). Fermi i predetti presupposti vuol essere osservato che l'assicurato svolge le mansioni di ricercatore etnografico a tempo pieno presso l'Ufficio cantonale dei musei e presso il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana. Si tratta pacificamente del solo collaboratore affetto da cecità. Il suo lavoro si attua a domicilio e tramite interviste esterne durante le quali egli registra una documentazione orale che in seguito analizza, trascrive e commenta, documentazione destinata poi al trasferimento su matrici in vista della produzione di dischi che vengono successivamente archiviati. Si tratta, a non far dubbio, di mansioni che comportano un alto grado di professionalità e particolari ausilii per chi non possa procedere alla lettura di documenti.
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BGE 119 V, 416 (422)Inoltre deve essere ricordato che già nel 1972 l'assicurazione federale per l'invalidità aveva assegnato all'assicurato un registratore nonché, in un secondo tempo, una telecamera Optacon e un dispositivo Optacon.
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Infine va notato che le facoltà visive dell'interessato, minime in precedenza, hanno conosciuto un peggioramento dal 1986.
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- mediante la prima, essa ha in sostanza revocato un precedente provvedimento in virtù del quale aveva accordato un mezzo ausiliario all'assicurato;
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- mediante la seconda, ne ha accolto solo parzialmente le richieste.
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A tutela del ricorso l'istanza cantonale ha annullato la prima decisione e riformato la seconda nel senso dell'accoglimento delle richieste.
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Vuole preliminarmente essere osservato al riguardo che l'amministrazione può, in ogni momento, modificare decisioni cresciute in giudicato sulle quali il giudice non si sia pronunciato materialmente, che si rivelino senza dubbio erronee e la cui modificazione rivesta apprezzabile importanza (DTF 117 V 12 consid. 2a). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 180).
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a) Per quanto riferito alla prima decisione, il ricorrente asserisce che il registratore portatile digitale DAT SONY TCD-D10 PRO non è necessario a causa dell'invalidità, ma per motivi professionali, e sarebbe stato utilizzato anche da colleghi vedenti. Si prevale di precedenti dichiarazioni dell'assicurato e del prof. G., direttore dell'Ufficio cantonale dei musei, nel senso che tale registratore sarebbe stato particolarmente raccomandabile per le inchieste linguistico-etnografiche e presentava ottimi requisiti, che l'alta professionalità del lavoro prodotto richiedeva una registrazione ineccepibile sulle testimonianze orali e tale per maneggevolezza e qualità si rivelava l'attrezzatura richiesta.
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Orbene, l'UFAS ha disatteso le dichiarazioni rese in pendenza di causa dall'ing. C. come testimone, secondo il quale utilizzando i precedenti supporti ausiliari aveva rilevato nelle registrazioni dei difetti tecnici che ne compromettevano seriamente la qualità. Si trattava di difetti che una persona vedente avrebbe potuto, senza alcuna capacità particolare, correggere in quanto verificabili visivamente su un indicatore. Solo con il registratore SONY, per le sue qualità tecniche, era permessa la massima autonomia di registrazione. Un non vedente BGE 119 V, 416 (423)avrebbe incontrato difficoltà nell'uso di un comune registratore a nastro, peraltro difficoltoso nella sostituzione, né esso poteva, con la necessaria autonomia, procedere alla posa dei microfoni. E pure l'URIP ha ricordato che ad una persona vedente sarebbe stato assegnato da parte del datore di lavoro un supporto meno sofisticato e di minor costo, mentre a fine di svolgere in modo corretto la sua attività, l'assicurato doveva disporre di una diversa attrezzatura, idonea al superamento del danno alla salute. In sostanza, l'UFAS pare ritenere che il registratore in questione sia stato utilizzato al fine di consentire, data la particolare complessità del lavoro eseguito, un risultato ottimale, nell'interesse del servizio prestato, ma che anche altri supporti sarebbero bastati allo scopo.
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Di contro dagli atti emerge che la particolare attrezzatura è necessaria perché l'assicurato possa, malgrado l'handicap visivo, svolgere un'attività di alta qualificazione: si tratta di permettergli l'esecuzione del lavoro senza un controllo visivo.
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In sostanza si deve ammettere che registratori provvisti di particolari accorgimenti indispensabili per un impiego corretto da parte dei non vedenti devono essere riconosciuti a questi ultimi, adempiuti gli altri requisiti, quali mezzi ausiliari a carico dell'AI ai sensi della cifra 11 dell'allegato OMAI. Il fatto che questi apparecchi siano concepiti per persone non handicappate, gli accorgimenti di cui si tratta costituendo per esse un semplice elemento agevolante l'uso degli apparecchi medesimi, non è quindi di rilievo in simili circostanze.
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In queste condizioni, il giudizio cantonale, nella misura in cui annulla il provvedimento reso in via di riesame da parte dell'amministrazione, deve essere tutelato.
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b) Successivamente, l'assicurato chiese l'assegnazione di un elaboratore Macintosh SE/30 collegato con l'apparecchio di lettura Optacon II. In sostanza si sarebbe trattato: di un elaboratore Macintosh SE/30 con tastiera, stampante e accessori (Hardware 1), di programmi e di apparecchi, segnatamente Scanner, Voice navigator, Software, adattamenti e istallazioni (Hardware 2), di un apparecchio di lettura Optacon II con monitor di controllo, di un programma "In Touch" di interfacciamento Macintosh SE/30-Optacon II, nonché delle spese di istruzione.
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La Cassa, con la decisione in lite, assunse le spese per l'acquisto di un Optacon II e del "Sichtgerät", riconoscendo inoltre quelle concernenti l'Apple Scanner, il Voice navigator con Software aggiuntivo, diversi Software, l'adattamento Software al sistema di BGE 119 V, 416 (424)controllo vocale, come pure quelle per il programma "In Touch" di interfacciamento Macintosh, nonché in misura ridotta i costi di istruzione. Negato in sostanza venne il riconoscimento dell'elaboratore Macintosh, in quanto usato anche da persone non invalide.
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Secondo i primi giudici, ora, l'elaboratore in questione sarebbe stato, unico in Europa, sviluppato in funzione dell'handicap dell'assicurato e delle sue esigenze professionali, tali da impedirgli l'utilizzazione di altro elaboratore già in dotazione dell'ufficio, e questo riprendendo le considerazioni espresse dall'URIP, per le quali non avrebbe senso di accordare il solo complesso Voice navigator (blocco Hardware 2) se tale complesso poteva funzionare solo se abbinato con il blocco Hardware 1.
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Nel ricorso di diritto amministrativo l'UFAS ribadisce che i blocchi Hardware 1 sono utilizzati anche da persone non invalide, ciò prevalendosi delle affermazioni dell'assicurato, il quale, dopo aver rilevato che altrimenti gli sarebbe precluso l'accesso all'informatica, afferma che sarebbero facilitati i rapporti con i colleghi, i quali si servono di attrezzature elettroniche, affermazioni concordanti con quelle del dott. Sp., direttore del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana.
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Ora, secondo quanto affermato dal prof. S., ispettore delle scuole speciali, l'intero complesso del sistema informatico in oggetto è stato sviluppato in funzione del danno alla salute lamentato dall'assicurato: le singole componenti sarebbero state modificate e adattate ai suoi bisogni specifici, il che avrebbe comportato pure una modificazione del sistema Macintosh; in sostanza, l'Optacon non sarebbe utilizzabile senza il Macintosh, né quest'ultimo sarebbe utilizzabile da parte di persone vedenti. Ne deve essere dedotto che il Macintosh da un lato è essenziale per l'elaborazione dei dati raccolti con gli altri istrumenti ausiliari accordati all'assicurato e che, d'altro lato, è stato a sua volta trasformato per renderlo operativo da parte di un non vedente. Irrilevante è pertanto anche su questo punto l'argomentazione che il Macintosh sia utilizzato anche dai colleghi vedenti.
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In breve, l'erogazione di un elaboratore necessario al trattamento di dati raccolti attraverso altre apparecchiature speciali concesse dall'AI e, viceversa, indispensabile al funzionamento di esse apparecchiature deve essere preso a carico dall'assicurazione medesima dal profilo della cifra 13 dell'allegato OMAI, irrilevante essendo che si tratti di un elaboratore di serie destinato a persone in normali condizioni di salute, semplicemente modificato per le funzioni suddette.
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BGE 119 V, 416 (425)Ne consegue che il querelato giudizio debba essere confermato anche per quanto concerne la seconda decisione.
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