BGer 5P.91/2000 | |||
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BGer 5P.91/2000 vom 13.04.2000 | |
[AZA 0]
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5P.91/2000
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II CORTE CIVILE
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13 aprile 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Weyermann e Raselli.
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Cancelliere: Piatti.
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Vista la domanda del 29 febbraio 2000 con cui la A.________, Giubiasco, patrocinata dall'avv. Filippo Noseda, Zurigo, chiede la revisione della sentenza emanata in seguito a un ricorso di diritto pubblico il 15 luglio 1999 dalla II Corte civile nella causa che opponeva l'istante ad B.________, Kilchberg, patrocinata dall'avv. Alfredo Berta, Brissago, in merito ad un'azione di accertamento dell'avvenuta estinzione del debito (misure cautelari);
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto :
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1.- a) In una convenzione giudiziale la A.________ S.A. si era impegnata a pagare ad B.________ fr. 28'000.--, nonché ripetibili per l'importo di fr. 8500.--. Il 9 luglio 1997 la C.________ S.A. ha ceduto alla A.________ S.A. una mercede di fr. 28'088. 85, vantata nei confronti di B.________. Il 27 dicembre 1997 la A.________ S.A. ha posto in compensazione tale credito con quello menzionato nella predetta transazione giudiziale.
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Con decisione 7 luglio 1998 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha rigettato in via definitiva, per l'importo di fr. 28'000.--, l'opposizione interposta dalla A.________ S.A. a un precetto esecutivo fattole notificare da B.________. Il 2 ottobre 1998 è stata inviata all'escussa la comminatoria di fallimento.
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b) Il 28 ottobre 1998 la A.________ S.A. ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Bellinzona B.________ con un'azione fondata sull'art. 85a LEF.
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Il 9 dicembre seguente il Pretore ha respinto la domanda cautelare, con cui l'attrice ha chiesto la sospensione dell'esecuzione. La decisione pretorile è stata confermata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con decisione 19 aprile 1999.
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2.- Con sentenza 15 luglio 1999 la II Corte civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico, fondato su un'asserita violazione dell'art. 4 vCost. , inoltrato dalla soccombente.
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3.- Il 29 febbraio 2000 la A.________ S.A. ha presentato una domanda di revisione, con cui chiede che l'appena menzionata sentenza venga annullata e che il Tribunale federale con una nuova pronunzia accolga il ricorso di diritto pubblico e annulli la sentenza di appello. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
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4.- L'istante invoca l'art. 136 lett. d OG, in virtù del quale la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti. Secondo l'istante, il Tribunale federale è incorso in una svista ai sensi della citata norma, ritenendo nuova e quindi inammissibile l'argomentazione ricorsuale con cui affermava che la cedente aveva eseguito lavori in due immobili di proprietà della controparte e che quest'ultima ha unicamente contestato i lavori svolti in una casa, ma non quelli che istituiscono il credito posto in compensazione, effettuati nell'altro edificio.
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I fatti a cui si riferisce il motivo di revisione devono essere rilevanti: deve in altre parole trattarsi di fatti pertinenti atti a sovvertire l'esito del giudizio a favore della richiedente (DTF 122 II 17 consid. 3, 115 II 399). L'adempimento di tale requisito appare in concreto già dubbio per il fatto che il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso di diritto pubblico non solo per violazione del divieto di addurre nova, ma pure per il fatto che la critica ricorsuale, di natura meramente appellatoria, non ossequia le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. La questione non necessita tuttavia in concreto maggiore disamina, poiché, come si dirà, il Tribunale federale non è incorso in una svista.
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5.- a) La Corte cantonale ha ritenuto che il credito, ceduto all'istante e da questa posto in compensazione, è, secondo l'ordinario andamento delle cose e sulla base dei riscontri disponibili, se non inesistente, almeno manifestamente illiquido. Essa giunge a tale conclusione per il fatto che il credito posto in compensazione risulta unicamente da affermazioni e da documenti di parte della cessionaria e della cedente, senza che esso sia riconosciuto dalla controparte, che anzi lo contesta. Inoltre tra il momento della fatturazione dei lavori e la cessione sono decorsi circa 5 anni, senza che la cedente ne abbia mai tentato l'incasso. Contro tale argomentazione, l'istante ha fatto valere che la cedente ha effettuato lavori in due immobili di proprietà della controparte e che quest'ultima ha unicamente contestato i lavori eseguiti in un edificio, ma non quelli oggetto del credito posto in compensazione compiuti nell'altra casa. Il Tribunale federale ha ritenuto tale censura nuova e quindi inammissibile, poiché in sede di appello l'istante si era limitata a sostenere che la controparte non aveva contestato l'esistenza o l'entità della pretesa della cessionaria, limitandosi a un generico e quindi insufficiente contestato.
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b) Nella propria domanda di revisione l'istante fa valere di aver affermato nella petizione del 28 ottobre 1998 e di aver reiterato all'udienza del 25 novembre 1998 che i lavori eseguiti sul mappale n. 600 - su cui si fonda il credito posto in compensazione - non sono mai stati oggetto di contestazione. Anche nella procedura di rigetto dell'opposizione, il patrocinatore della controparte si era limitato a un generico contestato. Il senso della frase "la controparte non aveva (mai) contestato l'esistenza o l'entità della pretesa della cessionaria limitandosi a un generico e quindi insufficiente contestato" era, in sostanza, appunto quello di mantenere e ripetere un'ulteriore volta la predetta argomentazione.
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c) Determinante per stabilire se un'allegazione costituisce un (inammissibile) novum, è sapere se essa è stata fatta valere risp. mantenuta innanzi all'ultima autorità cantonale; non è per contro sufficiente che essa sia stata menzionata nelle memorie introdotte innanzi aun' istanza cantonale inferiore (DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 1 consid. 2). Nella fattispecie, ci si potrebbe tutt'al più domandare se nell'appello l'allegazione in discussione sia stata mantenuta con un rinvio, nei limiti in cui ciò sia ammissibile dal profilo del diritto procedurale, agli allegati di prima istanza. Infatti, in concreto, l'istante a giusta ragione non fa valere di aver indicato nell'appello che le contestazioni dei lavori si riferivano solo a quelli eseguiti in uno dei due edifici della controparte.
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Il citato - generico - estratto dell'appello non contiene però alcun preciso rinvio - contrariamente a quanto avviene nella domanda di revisione - a quanto fatto valere innanzi al giudice di primo grado. Nel proprio appello l'istante si era limitata a richiamare l'intero incarto della Pretura e in particolare alcuni documenti ivi contenuti. Non è pertanto possibile affermare che il Tribunale federale sia incorso in una svista, ritenendo un inammissibile novum la censura del ricorso di diritto pubblico, con cui veniva fatto valere che le contestazioni della controparte non si riferivano ai lavori su cui si fonda il credito posto in compensazione, ma a quelli eseguiti in un altro edificio di sua proprietà sito nel medesimo comune. Infine l'istante non sostiene che il Tribunale federale abbia mal letto, scostandosi inavvertitamente dal suo tenore esatto e segnatamente dal suo senso letterale (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3), la censura in questione, ma indica che il suo senso dev'essere determinato sulla base dell'incarto e degli scritti ivi contenuti. Anche per questo motivo non è ravvisabile alcuna svista ai sensi dell'art. 136 lett. d OG.
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6.- Da quanto precede discende che la domanda di revisione si avvera infondata e dev'essere respinta. In queste circostanze non occorre esaminare le argomentazioni contenute nel rimedio inerenti a un interesse giuridico e all'asserita arbitrarietà della sentenza cantonale. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi
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visto l'art. 143 cpv. 1 OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
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2. La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a carico dell'istante.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 aprile 2000 MDE
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente, Il Cancelliere
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