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Informationen zum Dokument  BGer 4C.328/2000  Materielle Begründung
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BGer 4C.328/2000 vom 04.04.2001
 
[AZA 0/2]
 
4C.328/2000
 
I CORTE CIVILE
 
***************************
 
4 aprile 2001
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
 
Klett e Rottenberg Liatowitsch.
 
Cancelliera: Gianinazzi.
 
________
 
Visto il ricorso per riforma del 2 novembre 2000 presentato dalla A.________ S.A., Lugano, convenuta, patrocinata dall' avv. Sebastiano Pellegrini, Lugano, contro la sentenza emanata il 27 settembre 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone a B.________, Chiasso, attrice, patrocinata dall'avv. Giovanni Jelmini, Lugano, in materia di contratto di lavoro (abuso di diritto);
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- a) Il 27 aprile 1998 B.________ ha convenuto in causa la A.________ S.A. - che nel 1995 l'aveva assunta quale parrucchiera per i saloni X.________ di Lugano e Paradiso - onde ottenere il pagamento di fr. 13'858. 10, oltre interessi, a saldo delle pretese derivanti dal rapporto di lavoro conclusosi il 6 novembre 1996. L'importo richiesto comprendeva la differenza tra lo stipendio percepito nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1995 e il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per parrucchiere (fr. 4'650.--), la remunerazione di giornate erroneamente conteggiate come assenze (fr. 6246. 60), nonché il salario non percepito per l'attività svolta in ottobre e fino al 6 novembre 1996 (fr. 2'961. 50). La convenuta si è opposta a queste richieste: essa ha contestato la data d'inizio dell'attività, asseverato la conformità dello stipendio ai minimi previsti dal contratto collettivo, sostenuto la fedefacenza dei conteggi - peraltro firmati dalla dipendente - relativi ai giorni di lavoro prestati e, infine, dichiarato che l'ultimo salario sarebbe stato regolarmente pagato.
 
b) Parallelamente a quella in rassegna sono state presentate due ulteriori istanze contro la A.________ S.A.:
 
l'una da C.________, chiedente il pagamento di fr.
 
15'963.-- e l'altra da D.________, volta all'incasso di fr.
 
15'262. 10. Il Pretore di Lugano, sezione 1, ha congiunto le procedure per l'istruttoria siccome fondate su argomentazioni sostanzialmente identiche.
 
c) Con sentenza del 18 agosto 2000 l'azione promossa da B.________ è stata accolta limitatamente a fr.
 
10'728.-- oltre interessi. Sulla scorta delle prove offerte, il giudice ha infatti ritenuto ch'essa ha iniziato a lavorare alla data affermata, donde l'accoglimento della richiesta differenza salariale per i primi tre mesi di attività.
 
Egli ha pure concluso per il riconoscimento della tesi concernente la non fedefacenza dei conteggi salariali quo alle assenze della dipendente mentre ne ha respinto l'ultima pretesa, dovendosi ammettere l'avvenuto pagamento del salario fino al 6 novembre 1996.
 
d) L'appello interposto dalla datrice di lavoro è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello il 27 settembre 2000.
 
B.- Contro questa pronunzia la A.________ S.A. è insorta al Tribunale federale, il 2 novembre 2000, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 341 CO e art. 2 cpv. 2 CC, con il secondo rimedio essa postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, respingere l'azione di B.________. Nella risposta del 7 dicembre 2000 quest'ultima ha proposto l'integrale reiezione del gravame.
 
Considerando in diritto :
 
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto in quanto ammissibile. Nulla osta, pertanto, all'esame della presente impugnativa.
 
2.- L'autorità cantonale avrebbe, secondo la convenuta, violato l'art. 2 cpv. 2 CC (abuso di diritto) tutelando il comportamento dell'attrice, la quale - prima di procedere in giudizio - aveva sottoscritto una dichiarazione di tacitazione di ogni pretesa nonché tutti i conteggi salariali mensili, senza mai sollevare lamentele.
 
a) La Corte cantonale ha stabilito che il richiamo alla dichiarazione di tacitazione del 17 novembre 1996 risulta inefficace per effetto dell'art. 341 cpv. 1 CO, secondo cui durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative quali, appunto, quelle riguardanti un salario minimo contenute nel contratto collettivo di categoria.
 
Secondo consolidata giurisprudenza, sarebbe contrario allo spirito della legge privare il lavoratore della protezione accordatagli dall'art. 341 cpv. 1 CO per mezzo dell'art. 2 cpv. 2 CC (DTF 126 III 337 consid. 7b pag. 344 con rinvii). La questione di sapere se una parte abusi dei suoi diritti va comunque decisa secondo le circostanze del caso concreto e non in base a principi rigidi (DTF 121 III 60 consid. 3d pag. 63 con rinvio). Nel caso di specie non si ravvede nessun elemento che potrebbe indurre a ritenere abusivo il fatto che l'attrice abbia atteso la fine del rapporto contrattuale per richiedere la differenza (fr.
 
4'650.--) fra il salario effettivamente percepito durante i primi mesi di attività e quello minimo previsto dal contratto di lavoro. Ciò vale a maggior ragione se si considera che dall'istruttoria di causa è emerso che l'attrice, come altre sue colleghe, temeva di perdere il posto di lavoro qualora si fosse rifiutata di sottoscrivere i documenti sottopostile dal datore di lavoro. Il suo diritto ad agire per il menzionato importo non può pertanto essere dichiarato perento in applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CC.
 
b) Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla sottoscrizione, da parte dell'attrice, dei conteggi salariali mensili. Stando all'accertamento dei fatti eseguito in sede cantonale, vincolante (art. 55 cpv. 1 lett. c OG), le assenze riportate in questi conteggi non corrisponderebbero a quelle reali e l'attrice avrebbe consentito a firmarli per paura di perdere il posto di lavoro. In queste circostanze dev'essere respinta la tesi secondo la quale la dipendente avrebbe spontaneamente accettato una modifica del contratto in tal senso. Non da ultimo anche perché - come pertinentemente rilevato dalla Corte cantonale - un simile modo di procedere equivarrebbe a scaricare, inammissibilmente, sul dipendente il rischio aziendale costituito dalla penuria di clientela, costringendolo in pratica ad accettare una riduzione dell'orario di lavoro e del corrispondente salario, senza alcuna possibilità di recuperarlo altrimenti. Anche in questo caso, dunque, non costituisce abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC il fatto di aver aspettato la fine del rapporto di lavoro per chiedere il pagamento dei "giorni di assenza" durante i quali essa ha invece lavorato.
 
c) Le conclusioni della Corte cantonale meritano pertanto di essere integralmente confermate.
 
3.- Nell'eventualità della reiezione del gravame, la convenuta chiede al Tribunale federale di precisare a chi incomba l'onere del pagamento dei contributi sociali a carico dell'attrice. Ritenuto che tale importo corrisponde al salario lordo della dipendente, non si vede perché il datore di lavoro dovrebbe agire diversamente dal solito, ovvero detraendo i contributi sociali a carico dell'attrice e consegnandole lo stipendio netto.
 
4.- In conclusione, anche il ricorso per riforma dev'essere respinto siccome infondato.
 
Atteso che il valore di causa è inferiore a fr.
 
20'000.-- non viene prelevata alcuna tassa di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO). In quanto soccombente, la convenuta è per contro tenuta a rifondere all'attrice un'adeguata indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 1e2OG).
 
Per questi motivi
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Il ricorso per riforma è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.
 
2. Non si preleva tassa di giustizia. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 1500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello.
 
Losanna, 4 aprile 2001 MDE
 
In nome della I Corte civile
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente, La Cancelliera
 
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