BGer 5P.101/2001 | |||
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BGer 5P.101/2001 vom 30.04.2001 | |
[AZA 0/2]
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5P.101/2001
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II CORTE CIVILE
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30 aprile 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Bianchi, e Raselli.
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Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 21 marzo 2001 presentato da A.________, Sementina, patrocinata dall'avv.
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Sara Gianoni Pedroni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone a B.________, Lugaggia, patrocinato dall'avv. Michela Ferrari-Testa, Tesserete, in materia di misure provvisionali del divorzio (art. 9 Cost.);
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Ritenuto in fatto :
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A.- A.________ e B.________ si sono sposati il 17 marzo 1972; dalla loro unione sono nati i figli C.________ nel 1977 e D.________ nel 1981. Tra i coniugi è ora pendente una procedura di divorzio inoltrata dal marito il 1° gennaio 2000. La moglie, da parte sua, ha chiesto con istanze del 12 novembre 1999, 11 febbraio e 8 marzo 2000 l'adozione di misure cautelari ai sensi degli art. 145 vCC e 137 CC, ed in particolare l'attribuzione di un contributo mensile per sé e per il figlio da trattenere direttamente dal datore di lavoro del marito.
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B.- Con decreto cautelare del 2 agosto 2000 il Pretore del distretto di Lugano, statuendo su tutte le istanze cautelari in un'unica trattazione, ha posto a carico di B.________ un contributo alimentare di fr. 546.-- mensili a favore della moglie e di fr. 915.-- mensili a favore del figlio D.________, fissando una trattenuta di stipendio pari a fr. 546.-- mensili. Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.-- sono stati posti per 1/4 a carico della marito e per 3/4 a carico della moglie; quest'ultima è stata inoltre condannata a versare al marito fr. 2500.-- per ripetibili.
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Avverso questa decisione A.________ è insorta con appello del 18 agosto 2000, chiedendo di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1109.-- , con conseguente adeguamento della trattenuta di stipendio, e di porre tutte le spese processuali a carico del marito, condannandolo altresì a rifonderle fr. 2500.-- a titolo di ripetibili.
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C.- Con sentenza del 16 febbraio 2001, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso e confermato il decreto impugnato. Pur avendo stralciato dal fabbisogno del marito alcune voci e invece riconosciuto alla moglie spese supplementari in ragione di fr. 100.--, la Corte cantonale ha ravvisato un' evidente svista nel calcolo esposto dal Pretore riguardo alle entrate della moglie, ed è giunta alla conclusione che il contributo fissato dal giudice di prime cure risultava finanche favorevole all'appellante, per cui il decreto impugnato andava senz'altro tutelato.
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D.- Il 21 marzo 2001 A.________ è insorta con un ricorso di diritto pubblico contro il predetto giudizio, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo. Essa lamenta in primo luogo un arbitrio da parte della Corte cantonale laddove questa, contrariamente al Pretore, ha computato nelle sue entrate anche il canone di fr. 650.-- che il suo inquilino le versa mensilmente per la locazione di un appartamento sito al piano terra della casa di Sementina, canone che invece è già stato posto in detrazione delle spese che essa sopporta per il mantenimento dell'abitazione stessa. L'insorgente contesta in seguito l'assunto dei giudici cantonali secondo i quali al marito va riconosciuto un canone di locazione pari al costo della casa di abitazione di Sementina (fr. 1022.--), ritenendolo arbitrario.
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Essa censura infine il giudizio cantonale per il fatto di avere senza motivo escluso dal computo delle sue spese gli arretrati per imposte in ragione di fr. 200.-- mensili.
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Delle motivazioni a supporto di queste censure si dirà, per quanto necessario, in seguito.
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La controparte non è stata invitata a formulare una risposta al ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.- Le decisioni rese in applicazione dell'art. 137 CC - normativa che ha in sostanza ripreso i contenuti dell'art. 145 vCC (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137, pag. 460) - sono decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e sono, come tali, suscettibili di un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. nella misura in cui emanano, com'è il caso nella fattispecie dall'ultima istanza cantonale (DTF 109 II 199 consid. 1, 100 Ia 12 consid. 1b; Rep 1991, pag. 369).
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2.- Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un' esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 122 I 70 consid. 1c con rinvii), tenendo ben presente che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata.
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Per quanto concerne l'accertamento dei fatti el' apprezzamento delle prove, occorre rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui dispone il giudice cantonale del merito in questo ambito. Il Tribunale federale annulla pertanto la sentenza emanata da quest'ultimo solo qualora egli abbia abusato di tale potere, pronunciando una decisione che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 I 168 consid. 2b). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente non può dunque accontentarsi di contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto: egli deve esporre chiaramente le ragioni che portano a ritenere manifestamente insostenibile la conclusione raggiunta nella decisione impugnata (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5).
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3.- I giudici d'appello hanno ritenuto che, procedendo al calcolo dell'eccedenza, il Pretore sia incorso in una svista manifesta, inserendo nel computo finale un reddito della moglie pari a fr. 3092.-- mensili al posto di fr. 3742.--. Tale constatazione, come rettamente osserva l'insorgente, è senz'altro errata: il Pretore ha dapprima giustamente determinato il reddito della moglie in complessivi fr. 3742.--, compresi i fr. 650.-- che questa riceve mensilmente dal suo inquilino, ma non ha inserito quest'ultimo importo nel computo finale poiché era già stato dedotto dalle spese relative all'abitazione di Sementina (fr.
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1672.-- ./. fr. 650.-- = fr. 1022.--). E' quindi semmai la giurisdizione d'appello che è incorsa in una svista manifesta in relazione al computo esposto a pag. 5 della decisione impugnata, dato che ha imputato detto canone di locazione due volte a carico della ricorrente, portandolo sia in deduzione delle sue spese sia in aggiunta alle sue entrate.
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La Corte cantonale - in assenza di un ricorso del marito - non ha tenuto conto della relativa differenza, di guisa che nel risultato la svista influisce in maniera pressoché insignificante (fr. 88.-- su una disponibilità complessiva mensile della moglie di fr. 3638.--) e comunque tale da non apparire insostenibile, atteso altresì che le singole poste prese in considerazione sono il frutto di valutazioni che rientrano nel potere discrezionale del giudice.
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4.- La ricorrente contesta, come già in appello, le considerazioni secondo le quali al marito va riconosciuta una spesa per locazione pari al costo della casa di Sementina (fr. 1022.-- mensili), ritenendo che in concreto i giudici cantonali abbiano arbitrariamente applicato i principi sviluppati dalla giurisprudenza cantonale in merito al principio di uguaglianza tra i coniugi.
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Ora, la tesi dei giudici cantonali è di principio corretta e per nulla arbitraria; l'uguaglianza delle spese di alloggio traduce perfettamente il precetto giurisprudenziale della parità di trattamento fra i coniugi, ed eccezioni a questa regola devono essere ammesse solo con riserbo ed in casi particolari (Rep 1995, pag. 141-142, con citazione a piè di pagina). In virtù di questo principio, la nuova giurisprudenza cantonale considera che nel caso in cui uno dei coniugi conviva con una terza persona, le spese di alloggio e riscaldamento non vengono divise tra quest' ultima e il coniuge, bensì inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da solo. Ora, in concreto il Pretore ha valutato che - prescindendo dalla questione a sapere se il coniuge conviva o no con una terza persona (cfr. anche Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.34 pag. 79) - nel fabbisogno del marito vanno calcolate spese per alloggio di fr. 1022.--, importo senz'altro adeguato ad un onere d'alloggio per una persona che vivesse per conto proprio nella regione considerata. Statuendo in procedura sommaria sulla scorta degli evocati principi giurisprudenziali, il giudice di prime cure non ha dunque abusato del suo potere d'appezzamento laddove ha stabilito per le spese d'alloggio un contributo uguale per moglie e marito; a giusto titolo il Tribunale d'appello ha convalidato la sua decisione. A questo proposito giova inoltre ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; basta che quella impugnata non sia manifestamente insostenibile (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a, 122 III 130 consid. 2a con rinvii).
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5.- Per finire l'insorgente lamenta il mancato inserimento nel suo fabbisogno dell'importo di fr. 200.-- relativo agli oneri per l'arretrato fiscale. Essa osserva che tale pretesa non solo non è stata contestata dal marito in procedura cantonale, ma è anche sufficientemente documentata.
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Le argomentazioni ricorsuali non sono tuttavia convincenti.
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Giova anzitutto ribadire che la procedura civile ticinese non esonera la parte dal suo obbligo di provare l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa, anche qualora i fatti non siano contestati (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 16 e 17 ad art. 184 cpv. 2 CPC, pagg. 569/579 e riferimenti ivi citati). Quanto alla presunta prova di questo onere fiscale, l'insorgente si limita a richiamare una lettera da lei inviata all'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, che però ancora non dimostra l'effettiva sussistenza di un debito per arretrati fiscali; manca in particolare agli atti una dichiarazione in tal senso da parte dell'autorità fiscale (cfr. invece il Doc. EE prodotto dal marito). Le conclusioni della Corte cantonale su questo punto, tendenti a negare il riconoscimento di questa voce delle spese, non possono quindi essere definite arbitrarie.
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6.- Alla luce della precedenti considerazioni ben si può concludere che il giudizio impugnato - benché viziato da un'evidente svista - non appare, perlomeno nel suo risultato, arbitrario, ossia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione con il senso di giustizia ed equità (DTF 125 II 10 consid. 3a e rinvii). Il ricorso si rivela pertanto infondato e va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
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Per questi motivi
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso è respinto.
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2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 aprile 2001 MDE
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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